Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 33727 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 33727 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: dalla parte civile COGNOME NOME nato a PATTI il DATA_NASCITA
nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME nato a COSENZA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/02/2024 del GIUDICE DI PACE di BARCELLONA POZZO DI GOTTO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 28 febbraio 2024 il Giudice di pace,di Barcellona Pozzo di Gotto ha dichiarato non diversi procedere nei confronti di COGNOME NOME, imputata per il del di cui all’art. 612, comma primo, cod. pen.
In particolare, il giudice non professionale ha ritenuto che la mancata comparizione NOME, in qualità di p.o., alla prima udienza non poteva ritenersi giustificat effetto dell’impedimento per motivi di salute, semplicemente rappresentato dal difensor ma non documentato, con conseguente remissione extraprocessuale ex art. 152, comma terzo, cod. pen., introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. H) del d.lgs. n. 150/2022.
Avverso l’indicata pronuncia ricorre l’AVV_NOTAIO nella veste di difens della persona offesa NOME.
Con un unico motivo eccepisce l’errata equiparazione tra il decreto di formulazione della imputazione e citazione in giudizio dell’imputato, notificato al ricorrente che non era stato citato come testimone per l’udienza del 28 febbraio 2024, e la citazione disposta dall’orga giudicante, mai notificata.
Motivi della decisione
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Il ricorso, invero, è stato presentato dalla persona offesa, che non era costit parte civile.
Al riguardo, deve essere ribadito che il ricorso per cassazione presentato da persona offesa che non sia costituita parte civile va dichiarato inammissibile perché proposto da n avente diritto, non essendovi alcuna previsione normativa che legittima tale impugnazion (Sez. 5, n. 17802 del 14/03/2017, M., Rv. 269714; Sez. 7, n. 48896 del 15/11/2012, COGNOME, Rv. 253927).
Va, peraltro, evidenziato che, trattandosi di un’impugnazione non limitata ai soli eff civili, essa sarebbe risultata inammissibile anche se la persona offesa si fosse costi parte civile.
Va ricordato che, nel procedimento penale dinanzi al giudice di pace, la parte civile può proporre impugnazione agli effetti penali avverso le sentenze di proscioglimento solo n casi in cui la citazione a giudizio dell’imputato sia stata da essa chiesta quale persona o con ricorso immediato ai sensi dell’art. 21 del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274 (Sez. 5, n. 48696 del 19/09/2014, Buffolino, Rv. 261283).
Ebbene, nel caso in esame, il procedimento non è stato instaurato con il ricorso immediato previsto dall’art. 21 del citato D. L.vo, così come disposto dall’a dello stesso decreto, atteso che il decreto di formulazione della imputazione e citazion giudizio dell’imputato è stato disposto dal P.M.
Invero, tenuto conto delle peculiarità che caratterizzano il regime delle impugnazi dinanzi al giudice di pace, si osserva che il D.L.vo 28 giugno 2000, n. 274 non de
disposizioni specificamente riferite alla parte civile, se non per il caso del ricorre abbia chiesto la citazione a giudizio dell’imputato, a norma dell’art. 21 dello stesso D. (art. 38). E, solo in questo caso, la persona offesa riveste la posizione di un vero e pr accusatore privato che, dunque, al pari di quello pubblico, potrà impugnare la sentenza d proscioglimento con i suoi stessi limiti, vale a dire mediante ricorso per cassazione per i vizi di cui all’art. 606, cod. proc. pen., allorquando intenda impugnare anche agli penali; nel caso in cui, invece, la persona offesa costituita parte civile intenda impugn proscioglimento ai soli effetti civili, la stessa potrà proporre appello in base all generale stabilità dall’art. 576 cod. proc. proc. (Sez. 4, n. 43463 del 27/10/2022, COGNOME NOME c/ COGNOME NOME, Rv. 283748).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende.
Nulla per le spese dell’imputato, dal momento che quest’ultimo si è limitato depositare mere conclusioni (senza neppure offrire un principio di prova sui danni), sen apportare alcun contributo al dibattito processuale (v., mutatis mutandis, posto che la sentenza si occupa della posizione speculare della parte civile, Sez. U, n. 877 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886 – 01, in motivazione: par. 20.2.1.).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Nulla sulle spese dell’imputata.
Così deciso in Roma il 25/06/2024
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Il Presidente