Ricorso persona offesa: la Cassazione ribadisce l’inammissibilità senza la costituzione di parte civile
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione affronta un tema cruciale della procedura penale: la legittimazione a impugnare una sentenza da parte della vittima del reato. La decisione chiarisce in modo inequivocabile che il ricorso persona offesa contro una sentenza penale è destinato all’inammissibilità se questa non si è formalmente costituita parte civile. Approfondiamo i dettagli di questa importante pronuncia.
I Fatti del Caso
Il procedimento trae origine da un reato previsto dall’art. 393 del codice penale (esercizio arbitrario delle proprie ragioni). Il Tribunale di primo grado aveva dichiarato il non doversi procedere nei confronti dell’imputato, poiché il reato era da considerarsi estinto per remissione di querela. Tale remissione era stata presunta dal giudice a causa dell’assenza, ritenuta ingiustificata, della persona offesa all’udienza decisiva.
Contro questa sentenza, la persona offesa ha proposto ricorso per cassazione. Il ricorrente sosteneva che la sua assenza era dovuta a un legittimo impedimento, per il quale aveva tempestivamente presentato un’istanza di rinvio, che il Tribunale non avrebbe debitamente considerato. Si lamentava, quindi, una violazione di legge nella decisione del giudice di primo grado.
L’Analisi della Cassazione sul ricorso persona offesa
La Corte di Cassazione, senza entrare nel merito della questione sul legittimo impedimento, ha dichiarato il ricorso immediatamente inammissibile. Il fulcro della decisione risiede in un principio procedurale fondamentale: la distinzione tra la figura della ‘persona offesa’ e quella della ‘parte civile’.
La Corte ha sottolineato che, nel caso di specie, l’impugnazione era stata presentata dalla persona offesa in quanto tale, la quale non si era mai costituita parte civile nel corso del procedimento. Secondo la normativa e la giurisprudenza consolidata, la semplice qualità di persona offesa non conferisce il diritto di presentare un ricorso per cassazione contro sentenze di questo tipo.
Le motivazioni
La motivazione della Suprema Corte è netta e si fonda su un orientamento giurisprudenziale stabile. Viene ribadito che il ricorso per cassazione presentato da una persona offesa che non sia anche costituita parte civile deve essere dichiarato inammissibile. Ciò avviene perché manca una previsione normativa specifica che legittimi tale impugnazione. L’interesse della persona offesa a veder punito il colpevole si esaurisce con l’esercizio del diritto di querela, mentre l’interesse a contestare una sentenza che definisce il processo attiene tipicamente alle parti processuali formalmente costituite, come appunto la parte civile che agisce per le restituzioni e il risarcimento del danno.
A sostegno della propria decisione, la Corte ha citato precedenti specifici (Sez. 5, n. 17802 del 14/03/2017 e Sez. 7, n. 48896 del 15/11/2012), che confermano come solo la costituzione di parte civile trasformi la vittima in un soggetto processuale pienamente legittimato a impugnare per tutelare i propri interessi civilistici all’interno del processo penale. Di conseguenza, non essendo il ricorrente legittimato a presentare il ricorso, questo è stato dichiarato inammissibile ‘de plano’, ovvero senza necessità di un’udienza di discussione. La dichiarazione di inammissibilità ha comportato anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Le conclusioni
Questa ordinanza riafferma un principio fondamentale per chiunque sia vittima di un reato. Per poter disporre di tutti gli strumenti di tutela previsti dalla legge, inclusa la possibilità di impugnare le sentenze, non è sufficiente essere riconosciuti come ‘persona offesa’. È indispensabile compiere l’atto formale della ‘costituzione di parte civile’, attraverso il quale si manifesta la volontà di chiedere il risarcimento dei danni subiti all’interno del processo penale. In assenza di tale atto, le possibilità di intervento e di impugnazione della vittima sono significativamente limitate, come dimostra in modo inappellabile il caso in esame.
Perché il ricorso della persona offesa è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché è stato presentato dalla persona offesa in quanto tale, la quale non si era costituita parte civile nel processo. La legge non conferisce alla sola persona offesa il diritto di proporre ricorso per cassazione in questo tipo di situazioni.
Qual è la differenza fondamentale tra ‘persona offesa’ e ‘parte civile’ ai fini dell’impugnazione?
La ‘persona offesa’ è la vittima del reato. La ‘parte civile’ è la persona offesa che si inserisce attivamente nel processo penale con un atto formale per chiedere il risarcimento del danno. Solo la costituzione come parte civile conferisce la piena legittimazione a impugnare le sentenze per tutelare i propri interessi risarcitori.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 4599 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 6 Num. 4599 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto dalla persona offesa NOME COGNOME nato a Chiaremonte il 19/02/1981 nel procedimento a carico di: NOME COGNOME nato in Marocco il 18/12/1979
avverso la sentenza del 18/06/2024 del Tribunale di Reggio Emilia visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La persona offesa, NOME COGNOME ricorre, a mezzo di difensore e procuratore speciale, avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale il Tribunale di Reggio Emilia ha dichiarato non doversi procedere a carico di NOME COGNOME per il reato di cui all’art. 393 cod. pen. perché estinto per remissione di querela, deducendo violazione di legge, non avendo il Tribunale considerato, nel constatare l’assenza ingiustificata della persona offesa all’udienza del 18 giugno 2024, l’istanza di rinvio per legittimo impedimento a comparire presentata tempestivamente dalla stessa.
Il ricorso è inammissibile perché presentato da soggetto non legittimato.
Il ricorso, invero, è stato presentato dalla persona offesa, che non era costituita parte civile.
Deve essere ribadito che il ricorso per cassazione presentato da persona offesa che non sia costituita parte civile va dichiarato inammissibile perché proposto da soggetto non avente diritto, non essendovi alcuna previsione normativa che legittima tale impugnazione (Sez. 5, n. 17802 del 14/03/2017, Rv. 269714; Sez. 7, n. 48896 del 15/11/2012, Rv. 253927).
All’inammissibilità del ricorso, che può essere dichiarata de plano, consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il GLYPH /12Ì2024.