Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34932 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34932 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME LUCCA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/10/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
considerato che entrambi i motivi di ricorso, con i quali la difesa deduce vizio di motivazione sulla responsabilità e sull’aggravante contestata e ritenuta nei due gradi di merito, sono manifestamente infondati;
ritenuto che il primo motivo del ricorso, con cui la difesa denunzia vizio di motivazione in punto di responsabilità dell’imputato e, prima ancora, di esistenza degli estremi del delitto di truffa, è formulato in termini non consentiti in questa sede poiché, pur invocando profili di illogicità della motivazione, finisce per sollecitare valutazioni estranee al sindacato di legittimità, dove è preclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch’essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, COGNOME, Rv. 216260; Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, COGNOME, Rv. 283370; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217);
considerato che, ai fini della sussistenza della condotta decettiva, non è necessaria una particolare sottile ed astuta messa in scena, essendo sufficiente qualsiasi simulazione o dissimulazione o qualsiasi subdolo espediente posto in essere per indurre taluno in errore, per cui anche la semplice affermazione menzognera, laddove incidente sulla formazione della volontà della controparte, può costituire raggiro atto ad integrare l’elemento materiale del delitto di truffa (cfr., Sez. F, n. 42719 del 02/09/2010, NOME COGNOME, Rv. 248662; Sez. 2, n. 2061 del 19/10/1971, dep. 1972, Leone, Rv. 120649);
rilevato che il terzo motivo del ricorso è manifestamente infondato alla luce della motivazione della sentenza impugnata che ha ritenuto · la contestata aggravante della minorata difesa in forza di un ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte di cui, in termini non sindacabili perché fondati su apprezzamenti di merito, ha ravvisato i presupposti (cfr., Sez. 6, n. 17937 del 22/03/2017, COGNOME, Rv. 269893 – 01; Sez. 5 , n. 19265 del 21/02/2019, COGNOME, Rv. 275918 – 01; Sez. 2, n. 28070 del 08/04/2021, Poropat, Rv. 281800);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
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dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso, il 9 luglio 2024.