Ricorso per Truffa: Quando la Cassazione lo Dichiara Inammissibile
Un ricorso per truffa presentato alla Corte di Cassazione può essere respinto senza nemmeno un esame nel merito se, invece di contestare errori di diritto, cerca di ottenere una nuova valutazione dei fatti. È quanto emerge da una recente ordinanza, che chiarisce i confini invalicabili del giudizio di legittimità, ribadendo che la Cassazione non è un terzo grado di giudizio.
I Fatti del Processo: La Finta Asta Giudiziaria
Il caso trae origine da una condanna per il reato di truffa. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, l’imputato aveva ingannato la vittima millantando l’esistenza di un’asta giudiziaria fittizia. Con la promessa di un affare vantaggioso, aveva richiesto e ottenuto con urgenza una somma di denaro, giustificandola come necessaria per adempiere a presunte e inesistenti “scansioni procedimentali” legate all’asta.
Le corti di primo e secondo grado avevano ritenuto provata la condotta fraudolenta, individuando chiaramente la presenza di artifici e raggiri volti a rappresentare una realtà non conforme al vero. Tale inganno aveva indotto in errore la vittima, portandola a consegnare il denaro e subire un danno economico, a fronte di un ingiusto profitto per l’imputato.
L’Appello e i Motivi del Ricorso per Truffa
Contro la sentenza di condanna della Corte d’Appello, l’imputato ha proposto ricorso in Cassazione. L’unico motivo di doglianza era basato su una presunta “violazione di legge” e su un “vizio di motivazione”. In sostanza, la difesa sosteneva che i giudici avessero errato nel valutare le prove e nel giustificare la sua responsabilità penale.
Tuttavia, la Suprema Corte ha analizzato il ricorso con una lente diversa, concentrandosi non tanto sul merito delle accuse, quanto sulla natura stessa delle censure mosse dall’imputato.
La Distinzione tra Vizio di Motivazione e Riesame dei Fatti
Il punto cruciale della decisione risiede nella netta distinzione tra il controllo sulla logicità della motivazione di una sentenza e la richiesta di una nuova e diversa interpretazione delle prove. Il ricorso in Cassazione è ammesso solo per contestare errori di diritto o vizi logici evidenti (come contraddizioni o palesi illogicità) nella motivazione della sentenza impugnata. Non può, invece, trasformarsi in un’occasione per chiedere ai giudici di legittimità di riconsiderare i fatti come se fossero un tribunale di merito.
La Decisione della Corte di Cassazione sul Ricorso per Truffa
La Corte ha dichiarato il ricorso per truffa inammissibile. Ha osservato che, al di là dell’etichetta formale di “vizio di motivazione”, le argomentazioni della difesa miravano in realtà a proporre una “differente ricostruzione della vicenda storica”. L’imputato non stava evidenziando un errore giuridico, ma stava semplicemente offrendo una sua versione dei fatti, in contrasto con quella, congruamente motivata, dei giudici di merito.
Le Motivazioni della Sentenza
Nelle motivazioni, la Corte ha sottolineato come le censure del ricorrente fossero “non consentite” e “aspecifiche”. Non consentite, perché sollecitavano un diverso apprezzamento del compendio probatorio, compito che spetta esclusivamente ai giudici di primo e secondo grado. Aspecifiche, perché non si confrontavano in modo puntuale e critico con le argomentazioni logico-giuridiche contenute nella sentenza d’appello, limitandosi a contrapporre una lettura alternativa delle prove. Di conseguenza, non essendo stati ravvisati vizi di legittimità, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni: Limiti al Ricorso in Cassazione
Questa ordinanza è un’importante conferma dei principi che regolano il processo penale e i limiti del giudizio in Cassazione. Chi intende presentare un ricorso deve essere consapevole che non può sperare di ottenere una revisione completa del processo. È necessario individuare specifici errori di diritto o difetti logici macroscopici nella sentenza impugnata. Qualsiasi tentativo di rimettere in discussione la valutazione delle prove e la ricostruzione dei fatti è destinato a scontrarsi con una declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Per quale motivo il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, invece di contestare errori di diritto o vizi logici della sentenza precedente, mirava a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, un’attività che non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione.
In cosa consisteva il reato di truffa per cui l’imputato era stato condannato?
Il reato consisteva nell’aver ingannato una persona facendole credere all’esistenza di una finta asta giudiziaria, ottenendo da lei una somma di denaro con la scusa di dover coprire presunti costi procedurali urgenti.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della decisione della Cassazione?
In conseguenza della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9322 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9322 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MILANO il 05/03/1971
avverso la sentenza del 16/09/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di leg e vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità per il truffa, sotto l’abito della violazione di legge e del vizio di motivazione, so realtà una differente ricostruzione della vicenda storica, laddove i giudici d hanno già congruamente illustrato come l’imputato abbia millantato l’esisten un’inesistente asta giudiziaria, richiedendo con urgenza (ed ottenendo) la s di denaro per pretese scansioni procedimentali (pp. 3 e 5);
che, pertanto, risulta evidente la sussistenza di artifici e raggi rappresentare una situazione non conforme al vero e, tramite tale induzion errore, il conseguimento dell’ingiusto profitto con altrui danno;
che le censure del ricorrente risultano, dunque, non consentite, lad postulano un diverso apprezzamento del compendio probatorio, e comunque aspecifiche, poiché non si confrontano appieno con le argomentazioni espre nella sentenza impugnata;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d ammende.
Così deciso, il 4 febbraio 2025.