Ricorso per truffa: quando l’impugnazione è inammissibile
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha chiarito i confini dell’ammissibilità del ricorso per truffa, sottolineando due principi fondamentali del diritto processuale penale: la necessità di motivi specifici e il rispetto della discrezionalità del giudice di merito nella valutazione delle circostanze. Questa decisione offre spunti importanti per comprendere perché un ricorso possa essere respinto prima ancora di un esame nel merito.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna per il reato di truffa, ai sensi dell’art. 640 del codice penale, confermata dalla Corte d’Appello. L’imputato decideva di presentare ricorso in Cassazione, basando la sua difesa su due principali argomentazioni: un’errata valutazione della sua responsabilità penale e il mancato riconoscimento di una circostanza attenuante legata alla presunta lieve entità del danno patrimoniale causato.
La Decisione della Corte sul ricorso per truffa
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si ferma a un livello precedente, valutando se il ricorso stesso possiede i requisiti richiesti dalla legge per poter essere esaminato. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Sentenza
Primo Motivo: La Genericità e Ripetitività del Ricorso
Il primo motivo di ricorso, relativo alla responsabilità per il reato, è stato giudicato inammissibile perché considerato una ‘pedissequa reiterazione’ di argomenti già esaminati e respinti dalla Corte d’Appello. Secondo la Cassazione, un ricorso non può limitarsi a riproporre le stesse difese, ma deve contenere una critica specifica e argomentata contro la motivazione della sentenza impugnata. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva già spiegato in modo adeguato perché la condotta dell’imputato non costituisse un semplice illecito civile, ma integrasse il reato di truffa, data la natura artificiosa delle modalità di vendita utilizzate per ingannare la controparte sulla serietà della proposta contrattuale.
Secondo Motivo: La Discrezionalità del Giudice sulle Attenuanti nel ricorso per truffa
Anche il secondo motivo, riguardante la mancata concessione dell’attenuante del danno di particolare tenuità (art. 62 n. 4 c.p.), è stato ritenuto infondato. La Cassazione ha ricordato un principio consolidato: la graduazione della pena e la concessione delle attenuanti rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito. Questo potere deve essere esercitato nel rispetto dei principi stabiliti dagli artt. 132 e 133 del codice penale. Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva motivato il diniego dell’attenuante evidenziando che il pregiudizio patrimoniale arrecato era ‘tutt’altro che irrilevante’. La Cassazione ha ritenuto tale motivazione congrua e sufficiente, precludendo un ulteriore esame nel merito.
Le Conclusioni
L’ordinanza ribadisce due concetti chiave per chiunque si approcci a un giudizio di legittimità. In primo luogo, un ricorso in Cassazione deve essere mirato e specifico, attaccando le precise argomentazioni della sentenza precedente, e non può essere una semplice riproposizione delle difese già svolte. In secondo luogo, il potere del giudice di merito nella determinazione della pena è ampio e non può essere messo in discussione in Cassazione se esercitato con una motivazione logica e conforme alla legge. La decisione, pertanto, serve da monito sull’importanza di redigere impugnazioni tecnicamente corrette per evitare una declaratoria di inammissibilità e le relative conseguenze economiche.
Perché il ricorso per truffa è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché i motivi presentati erano una semplice e ripetitiva riproposizione di argomenti già esaminati e respinti dalla Corte d’Appello, senza contenere una critica specifica e argomentata contro la decisione impugnata.
È possibile contestare in Cassazione la mancata concessione di una circostanza attenuante?
Non è possibile contestare in Cassazione la mancata concessione di un’attenuante quando ciò si traduce in una critica alla valutazione discrezionale del giudice di merito. La Corte Suprema può intervenire solo se tale potere discrezionale è stato esercitato in modo illegittimo o con una motivazione manifestamente illogica, cosa che non è avvenuta in questo caso.
Qual è la differenza tra un illecito civile e la truffa penale secondo quanto emerge dalla decisione?
La differenza fondamentale risiede nella natura artificiosa della condotta. Mentre un inadempimento contrattuale è un illecito civile, si configura il reato di truffa quando la condotta è caratterizzata da modalità ingannevoli volte a indurre nella controparte un falso affidamento sulla serietà della proposta, andando oltre la semplice violazione di un obbligo contrattuale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36801 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36801 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CROTONE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/01/2025 della CORTE APPELLO di TRENTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso Presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge in ordine al giudizio di responsabilità per il reato di cui all’art. 640 cod. pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che la corte di merito ha adeguatamente esplicitato le ragioni alla base del proprio convincimento (si vedano pagine 6-7 della sentenza impugnata ove si rileva che la condotta del ricorrente non può integrare un mero illecito civilistico, stante la natura artificiosa delle modalità di vendita volte ad indurre nella controparte il ragionevole affidamento circa la serietà della proposta contrattuale);
ritenuto che il motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62 nr. 4 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.;
che nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 8 della sentenza impugnata ove il diniego della menzionata attenuante viene motivato sulla base del pregiudizio patrimoniale arrecato, tutt’altro che irrilevante);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 10 ottobre 2025.