Ricorso per Truffa Aggravata: Quando la Genericità Porta all’Inammissibilità
Nel contesto di un procedimento per truffa aggravata, presentare un ricorso in Cassazione richiede un’attenzione meticolosa ai dettagli e alla specificità dei motivi. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito questo principio fondamentale, dichiarando inammissibile un ricorso proprio a causa della sua genericità. Questo caso offre uno spunto cruciale per comprendere come la difesa debba essere strutturata per superare il vaglio di legittimità.
I Fatti del Caso: Una Condanna per Truffa Immobiliare
La vicenda giudiziaria ha origine da una condanna per il delitto di truffa aggravata emessa nei confronti di un individuo. La Corte di Appello di Bologna aveva confermato la sua responsabilità penale. Al centro dell’accusa vi erano condotte decettive legate alla compravendita di un immobile, in particolare riguardo al mancato ottenimento del permesso a costruire. L’imputato, non accettando la decisione di secondo grado, ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo.
Il Ricorso in Cassazione e la Mancanza di Specificità
L’imputato ha basato la sua difesa su un vizio di motivazione della sentenza impugnata. Sostanzialmente, egli affermava in modo generico di aver informato gli acquirenti del mancato conseguimento del permesso edilizio. Tuttavia, questa linea difensiva si è rivelata insufficiente.
La Corte Suprema ha immediatamente rilevato la debolezza di tale argomentazione. Il motivo è stato giudicato “privo di specificità” perché si limitava a un’affermazione generica, senza confrontarsi in modo critico e puntuale con la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito. L’appello non ha affrontato, né tantomeno smontato, le “ulteriori condotte decettive” che la Corte d’Appello aveva dettagliatamente illustrato nella sua sentenza.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione, nel dichiarare l’inammissibilità del ricorso, ha sottolineato un principio cardine del processo penale: il ricorso di legittimità non è una terza istanza di giudizio sui fatti. Non si può chiedere alla Cassazione di rivalutare le prove o di scegliere tra ricostruzioni alternative della vicenda. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata.
Nel caso specifico, l’imputato non ha evidenziato un errore logico o giuridico nel ragionamento della Corte d’Appello. Si è limitato a contrapporre la propria versione dei fatti a quella accertata in sede di merito, senza però dimostrare dove e perché la motivazione dei giudici fosse fallace. Questo approccio rende il motivo di ricorso non specifico e, di conseguenza, inammissibile. La Corte ha implicitamente richiamato il principio di autosufficienza del ricorso, secondo cui l’atto deve contenere tutti gli elementi necessari per permettere al giudice di decidere senza dover consultare altri documenti.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
L’ordinanza in esame è un monito importante per chiunque intenda impugnare una sentenza di condanna. Per avere una possibilità di successo in Cassazione, non è sufficiente lamentare un’ingiustizia o riproporre le proprie tesi difensive. È indispensabile condurre un’analisi tecnica della sentenza impugnata, identificando con precisione i vizi di legittimità, siano essi errori nell’interpretazione della legge o palesi illogicità nel percorso argomentativo del giudice. Un ricorso fondato su asserzioni generiche e non supportato da un confronto critico con la decisione contestata è destinato a essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Perché il ricorso per truffa aggravata è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo presentato era privo di specificità. Si fondava su un’affermazione generica (aver informato gli acquirenti) che contrastava con la ricostruzione dei fatti dei giudici di merito e non si confrontava con le ulteriori condotte decettive evidenziate nella sentenza d’appello.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘privo di specificità’?
Significa che il motivo non indica in modo chiaro e preciso gli errori di diritto o i vizi logici della sentenza che si sta impugnando. Un’argomentazione generica, che si limita a contrapporre la propria versione dei fatti a quella del giudice senza analizzare criticamente la motivazione, è considerata non specifica.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22679 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22679 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME SAN PIETRO IN CASALE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna c confermava la responsabilità del prevenuto per il delitto di truffa aggravata;
rilevato che l’unico motivo, con il quale si deduce il vizio di motivazione della sente impugnata, è privo di specificità poiché è fondato sul generico assunto relativo all’avven informativa agli acquirenti del mancato conseguimento del permesso a costruire in contrasto con la ricostruzione della vicenda operata dai giudici di merito e senza alcun confronto con ulteriori condotte decettive ampiamente illustrate dalla Corte di merito alle pagg. 7-9;
ritenuto che il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 7 Maggio 2024
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La Consigliera estensore
Il Presidente