Ricorso per Spaccio: Quando la Cassazione Dichiara l’Inammissibilità
L’esito di un processo penale non si conclude necessariamente con la sentenza di appello. Spesso, la difesa tenta un’ultima via presentando un ricorso alla Corte di Cassazione. Tuttavia, questa strada è tutt’altro che scontata. Un’ordinanza recente della Suprema Corte chiarisce i limiti di tale impugnazione, soprattutto quando i motivi sono ripetitivi. Analizziamo questa decisione per capire perché un ricorso per spaccio può essere dichiarato inammissibile e quali conseguenze comporta.
I Fatti del Caso: La Condanna per Spaccio e l’Appello
Il caso riguarda un soggetto condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello di Palermo per violazione della legge sugli stupefacenti (art. 73 d.P.R. 309/1990). La difesa dell’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, contestando tre aspetti principali del trattamento sanzionatorio: la sussistenza della recidiva, la congruità della pena inflitta e il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena.
L’imputato, infatti, aveva già una precedente condanna per quattro episodi di spaccio commessi in un breve lasso di tempo, un fattore che ha pesato significativamente sulle decisioni dei giudici di merito.
L’Analisi della Corte: il ricorso per spaccio è inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi del ricorso e li ha ritenuti inammissibili. La ragione principale risiede nel fatto che le censure proposte non erano nuove, ma si limitavano a riprodurre argomentazioni già adeguatamente esaminate e respinte con motivazioni logiche e giuridicamente corrette dalla Corte d’Appello. La Cassazione, in quanto giudice di legittimità, non può riesaminare le valutazioni di fatto, ma solo verificare la corretta applicazione della legge.
La Valutazione sulla Recidiva e Pericolosità Sociale
La Corte ha confermato la correttezza della decisione di merito nel ritenere sussistente la recidiva. La precedente condanna per episodi di spaccio ravvicinati è stata considerata un chiaro indicatore di una maggiore pericolosità sociale. La nuova violazione, pertanto, non poteva essere vista come un evento isolato, ma come la prosecuzione di un’attività illecita.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte si sono concentrate sulla logicità e coerenza delle valutazioni espresse dalla Corte d’Appello. I giudici di legittimità hanno ribadito tre punti chiave.
In primo luogo, la congruità della pena. La sanzione, sebbene di poco superiore al minimo edittale, è stata ritenuta giustificata dalla quantità e dalla diversa tipologia delle sostanze stupefacenti sequestrate.
In secondo luogo, è stato confermato il diniego della sospensione condizionale della pena. La Corte ha ritenuto ragionevole la conclusione dei giudici di merito secondo cui l’imputato traesse il proprio sostentamento dall’attività di spaccio. Questa circostanza osta a una ‘prognosi positiva’ sulla futura condotta, requisito indispensabile previsto dall’art. 164 del codice penale per la concessione del beneficio.
Infine, l’ordinanza ha sottolineato che, data l’inammissibilità del ricorso e l’assenza di una ‘colpa’ scusabile nel determinarla, il ricorrente deve essere condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, quantificata in 3.000 euro.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa decisione ribadisce un principio fondamentale del processo penale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. È un rimedio straordinario volto a correggere errori di diritto. Presentare un ricorso per spaccio che si limita a riproporre le stesse doglianze già respinte in appello, senza evidenziare vizi di legittimità, è una strategia destinata al fallimento. Anzi, comporta ulteriori conseguenze negative per l’imputato, come la condanna al pagamento di una sanzione pecuniaria, che si aggiunge alle spese processuali.
Perché il ricorso per spaccio è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano una mera riproduzione di argomenti già valutati e respinti dalla Corte d’Appello, senza sollevare questioni di legittimità (cioè di corretta applicazione della legge) che potessero essere esaminate dalla Corte di Cassazione.
Su quali basi è stata negata la sospensione condizionale della pena?
La sospensione condizionale è stata negata perché, alla luce dei precedenti specifici, i giudici hanno ritenuto ragionevole concludere che l’imputato basasse il proprio sostentamento sull’attività di spaccio. Questa circostanza impedisce una prognosi favorevole sulla sua condotta futura, che è un requisito essenziale per la concessione del beneficio.
Quali sono le conseguenze economiche dell’inammissibilità del ricorso?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8233 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8233 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che i tre motivi di ricorso presentata da NOME NOME, che afferiscono complessivo trattamento sanzionatorio, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità quanto riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con cor argomenti giuridici dalla Corte di merito, la quale, con apprezzamento fattuale logicament motivato – e quindi non sindacabile in sede di legittimità – ha ribadito: 1) la sussistenza contestata recidiva, in considerazione della precedente condanna per quattro episodi di spaccio commessi in un ristretto arco temporale, sicché la nuova violazione dell’art. 73 d.P.R. n. 3 del 1990 è stata ritenuta indicativa, in maniera certamente non implausibile sul piano logico, una maggiore pericolosità sociale; 2) la congruità della pena inflitta, di poco superior minimo edittale in ragione della quantità e delle diverse qualità di sostanza stupefacente; l’insussistenza dei presupposti per riconoscere la sospensione condizionale della pena, posto che, anche alla luce dei menzionati precedenti, è ragionevole ritenere che l’imputato tragga fonte del proprio sostentamento dall’attività di spaccio, il che osta a una prognosi positiv art. 164, comma 1, cod. pen.
stante l’inammissibilità del ricorso, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazion della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna d ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa dell ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2023.