Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26256 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26256 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/07/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME nato il 12/02/1998 NOME COGNOME nato il 23/01/1997
avverso la sentenza del 11/12/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Motivi della decisione
NOME e NOME ricorrono, a mezzo dei rispettivi difensori, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo: il primo vizio di motivazione in punto di affermazione di responsabilità per i reati di cui ai capi 39, 41, e 43 evidenziando come risulti incerta quanto allo stupefacente asseritamente ceduto la natura dello stesso, e in particolare se si trattasse di “droga leggera” o “droga pesante”, i soggetti a cui sarebbe tata ceduta e il prezzo violazione di legge e/o vizio motivazionale in relazione; il secondo violazione di legge e vizio motivazionale in punto di affermazione di responsabilità che non sarebbe suffragata da elementi certi laddove ben potrebbe essere stato l’COGNOME l’acquirente dello stupefacente.
Chiedono, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi.
Gli stessi non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corrett argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.
Si deducono, inoltre, difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra, invece, essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità, conforme all’esauriente disamina dei dati probatori.
Ne deriva che i proposti ricorsi vanno dichiarato inammissibili.
I ricorrenti, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.
I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità dei prevenuti, ed in particolare, alle pagg. 18 e ss., quanto al Sanyang, hanno già motivatamente confutato il motivo di gravame in punto di responsabilità, oggi riproposto acriticamente, con riferimento ai capi 39) 41) e 43) rilevando come l’affermazione per cui non sarebbe stata accertata né la natura, n, la quantità del presunto stupefacente al centro degli scambi descritti in questi capi è smentita dalla lettura degli atti, che portano aconclusio opposte.
In sentenza, a titolo esemplificativo, viene ricordato che:
la cessione di cui al capo 39), descritta sulla base delle immagini che hanno consentito di accertare anche l’abbigliamento dei protagonisti in quell’occasione (v. quanto riportato a pag. 57 della sentenza sul punto), è dimostrata dall’evidente passaggio di denaro, nelle mani di COGNOME da parte dell’acquirente subito dopo aver ricevuto l’involucro;
quanto al capo 41), la sequenza dei fotogrammi ritrae l’imputato che consegna al cliente un involucro e quest’ultimo che, dopo essersi un po’ discostato da lui, apre il portafoglio, previamente estratto dal proprio- borsello, e paga la merce;
quanto alle plurime cessioni descritte al capo 43), spiccano l’attività dell’imputato che accompagna il cliente presso un terzo per ricevere la droga e fornire denaro (parimenti ricostruita senza soluzione di continuità, dalle immagini allegate alle annotazioni di p.g. sulla cessione dell’8 ottobre 2019), e la dinamica dello scambio avvenuto il 19.10.2019, in cui si nota la donna acquirente che annusa la sostanza consegnata nelle sue mani poco prima da Sanyang, e che subito dopo gli dà dei soldi;
Alla luce di questi elementi concreti di prova, pienamente utilizzabili in ragione del rito, il dato per cui – rispetto a tali singole cessioni – non sia stata quantifica la dimensione dello scambio, sul piano dello stupefacente e della contropartita in denaro, logicamente è stato ritenuto non dirimente. Né, tanto meno, potrebbe servire a configurare un’ipotesi di reato impossibile, che si realizza solamente ai sensi dell’art. 49 cod. pen., in presenza di un’inefficienza strutturale e strumentale del mezzo usato che sia assolutamente indipendente da cause estranee ed estrinseche, di modo che l’azione, valutata “ex ante” e in relazione alla sua realizzazione secondo quanto originariamente voluto dall’agente, risulti del lutto priva della capacità di attuare il proposito criminoso.
A pag. 16, poi, quanto all’Harchaoui la Corte territoriale aveva già in quella sede evidenziato come la doglianza prospettata, che poi è la stessa riproposta acriticamente in questa sede, fosse del tutto generica, e pertanto inammissibile, visto che la difesa si è limitata a sostenere che le immagini in atti non avrebbero valore dirimente, solo perché il prevenuto sarebbe abituale consumatore di droga, e dunque avrebbe potuto trovarsi in quel luogo e nel contesto meglio descritto dal capo 81) semplicemente in qualità di acquirente, anziché di venditore.
Si tratta, peraltro, di una prospettazione che, come rileva la Corte territoriale, nella sua apoditticità non si conrronta affatto con le motivazioni dedotte dal GIP a sostegno della condanna di Harchaoui, direttamente ritratto a cedere un pacchetto di sigarette da cui sono stati estratti alcuni involucri con caratteristiche tipiche
R.G.
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della cocaina (il richiamo è allo stralcio dell’annotzione di p.g. ripreso alle pagg.
35-36 della sentenza di primo grado).
Ne discende, secondo la logica conclusione dei giudici del gravame del merito, l’assoluta impossibilità di dubitare della “direzione” dello scambio che, secondo
l’impugnante, sarebbe stata inversa semplicemente perché COGNOME era un con- sumatore abituale di droga.
Rispetto a tale motivata, logica e coerente pronuncia i ricorrenti chiedono una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l’adozione di
nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione. Ma un siffatto modo di procedere è inammissibile perché trasformerebbe questa Corte di legittimità
nell’ennesimo giudice del fatto.
3. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
(Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecu-
niaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 08/07;2025