Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 25007 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 25007 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Mirabello Sannitico il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/04/2023 del Tribunale di Campobasso visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha chiesto qualificarsi il ricorso quale a con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Campobasso.
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RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Campobasso ha assolto NOME COGNOME dal reato di cui all’art. 385 cod. pen. ascrittogli dichiarandolo non pu ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato che con atto del difensore deduce i seguenti motivi:
2.1. Con il primo motivo violazione dell’art. 415-bis cod. proc. pen. omesso interrogatorio dell’indagato. Il Tribunale ha rigetl:ato la perti eccezione di nullità del decreto di citazione ascrivendo all’indagato il ma espletamento dell’atto.
L’assunto non ha fondamento in quanto l’indagato aveva chiesto un rinvio dell’interrogatorio per impedimento per motivi di salute e solo in subordin necessità di rinunciarvi, ove detto rinvio non fosse stato possibile, risu l’apodittica revoca dell’interrogatorio da parte del pubblico rninistero (“v revoca l’interrogatorio”).
2.2. Con il secondo motivo vizio cumulativo della motivazione in relazione all affermazione di responsabilità stante la contraddittoria affermazione – da un – della sufficienza della mancata risposta al citofono e – dall’altro – della ve mancata percezione del suono del citofono e del telefono per essersi l’imput profondamente addormentato.
2.3. Con il terzo motivo manifesta illogicità della motivazione in ord all’elemento psicologico del reato ( che non può desumersi solo dalla mancata risposta citofonica e telefonica ai carabinieri, non potendosi quindi sostene sufficienza della omissione ai fini della integrazione del reato in assenza di qua altro riscontro dell’allontanamento dalla abitazione.
Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell’art comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020 succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti dm discussione or il AVV_NOTAIOtore AVV_NOTAIO ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indi
CONSIDERATO IN DIRITTO
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Il ricorso per saltum va qualificato quale appello con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Campobasso per il giudizio.
Deve osservarsi che, accanto a questioni di legittimità, il ricorrente solleva anche questioni inerenti a vizi di motivazione della sentenza del Tribunale di Campobasso, non proponibili con il ricorso esperito, senza che tuttavia si possano rinvenire intenti dilatori del procedimento attraverso la predisposizione surrettizia, dietro lo schermo formale dei vizi di legittimità, di censure sostanzialmente attinenti a profili di merito.
Ricorre, quindi, il caso secondo il quale il ricorso per cassazione, che contenga tra i motivi – ed anche in via subordinata -, la censura di cui zill’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., relativa a vizi di motivazione della sentenza impugnata, non può essere proposto “per saltum”, e, se proposto, deve essere convertito in appello ai sensi dell’art. 569, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 1189 del 10/10/2018 Ud., dep. 2019, Rv. 274834).
P.Q.M.
Qualificato il ricorso quale appello dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Campobasso per il giudizio.
Così deciso il 16/05/2024.