Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 10167 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 5 Num. 10167 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME nato a PIRAINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/04/2023 del TRIBUNALE di PATTI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
COGNOME NOME, tramite il difensore, ricorre per cassazione, con sette motivi (qui enunciati ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.), avverso la sentenza del Tribuna Patti in data 3 aprile 2023, che l’ha condannato per i reati di cui agli artt. 93, comma 2, e comma 1, lett. b), d.lgs. n. 81/2008 (capo a); di cui agli artt. 90, comma 3, in combinato dispos con gli artt. 91, comma 1, lett. ID-bis, 157, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 81/2008 e artt. 4 e 5 D.A. 5/09/2012 (capo b), fatti entrambi commessi 1’8 marzo 2018 in Capo d’Orlando, e di cui all’art. 483 cod. pen. (capo e), fatto commesso il 23 luglio 2018 in Capo d’Orlando.
1.1. Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 157 e 161 cod. pen. e vizio motivazione, per omesso rilievo da parte del Tribunale dell’estinzione per prescrizione del reato di cui al capo a).
1.2. Il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 581 cod. proc. pen. e vizio motivazione per omessa o parziale valutazione delle prove in relazione al delitto di cui al cap e).
1.3.11 terzo motivo denuncia violazione dell’art. 581 cod. proc. pen. e vizio di motivazione per omessa o parziale valutazione delle prove in relazione al reato di cui al capo b).
1.4. Il quarto motivo denuncia violazione dell’art. 90 d.lgs. n. 81/2008 e vizio motivazione in relazione al capo b).
1.5. Il quinto motivo denuncia violazione dell’art. 93 d.lgs. n. 81/2008 e vizio motivazione in relazione al capo a);
1.6. Il sesto motivo denuncia violazione dell’art. 132 cod. pen. e vizio di motivazione punto di determinazione del trattamento sanzionatorio;
1.7. Il settimo motivo formula richiesta di applicazione della causa di non punibilità art. 131-bis cod. pen..
Con requisitoria in data 22 gennaio 2024, il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona del Sostituto, Dottoressa NOME COGNOME, ha chiesto che la sentenza sia annullata senza rinvio per essere i reati estinti per intervenuta prescrizione.
Il ricorso va convertito in appello ai sensi dell’art. 569, comma 3, cod. proc. pen. e atti, di conseguenza, vanno trasmessi alla Corte d’appello di Messina per il giudizio.
3.1. La disposizione suddetta trova applicazione in quanto quello sub iudice è senza dubbio un ricorso per saltum, dal momento che l’imputato ben avrebbe potuto proporre appello avverso la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale di Patti.
3.2. Tanto rilevato, poiché il ricorrente ha formulato doglianze attinenti al pro motivazionale ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., si impone la conversio del ricorso in appello ex art. 569, comma 3, cod. proc. pen. e la trasmissione degli atti al giud
di appello competente per la celebrazione del giudizio di merito, che è la Corte di a Messina.
Pertanto, il proposto ricorso per cassazione deve essere convertito in appello devono essere trasmessi alla Corte d’appello di Messina per il giudizio.
P.Q.M.
Converte il ricorso per cassazione in appello e dispone trasmettersi gli atti d’appello di Messina per il giudizio.
Così deciso il 15 febbraio 2024.