Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 5108 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 5 Num. 5108 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOVARA nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME NOME a NOVARA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/11/2022 del TRIBUNALE di NOVARA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Novara, con la sentenza del 25 novembre 2022, ha mandato assolto NOME COGNOME dal delitto contestato ai sensi degli artt. 477 e 482 cod. pen. per aver formato una patente contraffatta, della quale si erano avveduti appartenenti alle forze dell’ordine in servizio di controllo della circolazione stradale.
Il ricorso per cassazione proposto per saltum dal procuratore della Repubblica di Novara consta di un unico motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Il motivo deduce violazione di legge in relazione alla errata applicazione degli artt. 477 e 482 cod. pen., nel senso che la sentenza impugnata avrebbe ritenuto grossolano il falso, senza tener conto degli orientamenti consolidati che richiedono che la valutazione non debba essere fatta da personale di polizia, aduso ai controlli, che poteva riscontrare immediatamente la falsità, bensì riferendosi all’uomo medio. Il motivo si fonda sul richiamo di parti delle deposizioni non valorizzate dalla sentenza impugnata, dalle quali emergeva la natura non grossolana del falso.
Il Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte – ai sensi dell’art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 – con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, essendo lo stesso sostanzialmente versato in fatto e richiedente una rivalutazione del materiale di prova.
Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell’art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall’articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall’art. 5duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Va premesso come il ricorso nella sostanza deduca un vizio di motivazione per travisamento per omissione della prova.
Difatti la natura non grossolana della patente falsa viene tratta dal ricorrente dalle deposizioni di COGNOME e COGNOME, rispetto alle quali invece la sentenza del Tribunale di Novara non valorizza tali affermazioni.
Il ricorrente a fronte di queste ultime fa seguire la denuncia di violazione di legge, richiamando gli orientamenti giurisprudenziali disattesi dal Giudice di merito.
Il vizio di cui all’art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen. riguarda l’erronea interpretazione della legge penale sostanziale (ossia, la sua inosservanza), ovvero l’erronea applicazione della stessa al caso concreto (e, dunque, l’erronea qualificazione giuridica del fatto o la sussunzione del caso concreto sotto fattispecie astratta), e va tenuto distinto dalla deduzione di un’erronea applicazione della legge in ragione di una carente o contraddittoria
ricostruzione della fattispecie concreta, denunciabile sotto l’aspetto del vizio di motivazione, quale è quella ora censurata (Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404 – 01, che richiama Sez. U civ., n. 10313 del 05/05/2006, Rv. 589877; conf.: Sez. 5 civ., n. 8315 del 04/04/2013, Rv. 626129).
Pertanto, deve osservarsi come il ricorso proposto dal procuratore della Repubblica di Novara debba esser qualificato come «immediato» per cassazione, atteso che avverso la sentenza assolutoria di primo grado egli aveva facoltà di appello.
Posto che il ricorrente solleva di fatto censure attinenti alla motivazione della sentenza impugnata, deve allora concludersi come, poiché non poteva essere proposto per saltum in forza del divieto in tal senso previsto dal terzo comma dell’art. 569 c.p.p., il ricorso debba essere convertito in appello ai sensi della stessa disposizione da ultima citata (ex multis Sez. 6, n. 26419 del 3 luglio 2012, Laurito, Rv. 253122).
P.Q.M.
Dispone la conversione del ricorso in appello e rimettersi gli atti per il giudizio alla Corte di appello di Torino.
Così deciso in Roma, 24/10/2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente