Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 1471 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 1471 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 07/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto dal
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia nel procedimento a carico di
NOME COGNOME nato a Seriate il 30/01/1994
avverso la sentenza del 10/05/2023 del Tribunale di Bergamo letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del sostitut procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni scritte dell’Avv. NOME COGNOME difensore di NOME COGNOME che si associa alle richieste del Procuratore generale.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento in epigrafe indicato, è stata emessa nei confronti di NOME COGNOME sentenza di non doversi procedere per la particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica, alla prima udienza dibattimentale, su accordo delle parti e senza procedere all’istruttoria, ha ritenuto
non punibile ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. il reato di resistenza a pubblico ufficiale, contestato all’imputato, per non essersi fermato all’alt della Polizi Stradale ed aver dato seguito ad una pericolosa fuga a bordo del proprio ciclomotore.
Secondo la valutazione del Tribunale il reato avrebbe comportato un danno alla collettività di particolare tenuità.
Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 569 cod. proc. pen., deducendo come unico motivo la violazione di legge in relazione alla dichiarazione di improcedibilità per tenuità del fatto.
Evidenzia il Pubblico Ministero che il reato di cui all’art. 337 cod. pen. non può essere ritenuto di particolare tenuità, in considerazione della complessiva condotta tenuta dall’imputato, per le pericolose manovre di guida dallo stesso eseguite per darsi alla fuga a bordo della propria autovettura (attraversamento di quattro incroci con semaforo rosso, percorrendo contromano un lungo tratto stradale a senso unico) e per la colluttazione avuta, una volta raggiunto, con gli agenti, cui ha cagionato lesioni personali, nonché per lo stato di ebbrezza alcolica con elevato tasso alcolemico.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Si deve preliminarmente rilevare, come si evince dal decreto di citazione a giudizio del 28 gennaio 2021, emesso prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150 (c.d. “Riforma Cartabia”), che la sentenza impugnata non è stata emessa all’esito dell’udienza predibattimentale prevista dall’art. 554-bis cod.proc.pen., introdotta dall’art. 32 del d.lgs. cit., ma all’udienza pubblica dopo la rituale costituzione delle parti.
Quindi, non essendo neppure riconducibile al modello della sentenza predibattimentale inappellabile di cui all’art. 469 cod. proc. pen. (cfr. Sez. U, Ord. n. 3512 del 28/10/2021, Lafleur, Rv. 282473), si tratta di sentenza appellabile nelle ordinarie forme di legge.
Il ricorso proposto avverso la sentenza impugnata va, quindi, ricondotto alla previsione dell’art. 569 cod. proc. pen. del ricorso immediato per cassazione, che, per il disposto di cui al comma 3, non è proponibile per motivi attinenti a vizio della motivazione deducibili ai sensi dell’art. 606, co. 1, lett.e) cod. proc. pen. essendo in tale caso previsto che il ricorso eventualmente proposto si converte in appello.
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Invero, con il proposto mezzo di impugnazione il Pubblico Ministero non ha sollevato censure di violazione di legge, ma di insufficienza ed illogicità della motivazione con riferimento all’accertamento della tenuità dell’offesa, e, quindi, sostanzialmente una questione attinente al merito che involge la valutazione del compendio probatorio, non proponibile in sede di legittimità attraverso il c.d. ricorso “per saltum”.
Ne consegue che l’attuale ricorso deve essere convertito in appello ai sensi dell’art. 569, comma 3, cod. proc. pen., e, per l’effetto, deve essere disposta la trasmissione degli atti alla competente Corte di appello di Brescia per il giudizio di merito di secondo grado.
P.Q.M.
Convertito il ricorso in appello, ordina la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Brescia per il giudizio.
Così deciso in Roma il 7 dicembre 2023
Il Consigliere estensore
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Il Presidente