Ricorso per saltum: la Cassazione chiarisce i limiti e la conversione in appello
Il ricorso per saltum rappresenta uno strumento processuale che consente di impugnare una sentenza direttamente in Cassazione, omettendo il passaggio in Corte d’Appello. Tuttavia, il suo utilizzo è soggetto a rigide condizioni. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito tali limiti, chiarendo quando un ricorso impropriamente proposto viene convertito in un appello ordinario. Questo caso, nato nell’ambito di procedimenti per reati contro gli animali, offre importanti spunti di riflessione sulle corrette strategie processuali.
I fatti di causa
La vicenda trae origine da una sentenza del Tribunale di Marsala. Un imputato, al termine di un percorso di messa alla prova conclusosi positivamente, otteneva una pronuncia di non doversi procedere per estinzione dei reati a lui ascritti. Il giudice ordinava il dissequestro di beni, ma disponeva il mantenimento degli animali, oggetto del procedimento, presso il canile municipale.
Avverso tale decisione, la difesa dell’imputato proponeva ricorso per cassazione, lamentando la violazione di diverse norme di legge e, in particolare, un vizio di mancanza di motivazione riguardo alla decisione sulla confisca degli animali.
La questione del Ricorso per saltum improprio
Il nodo centrale della questione, come evidenziato dalla Corte di Cassazione, risiede proprio nella scelta dello strumento di impugnazione. La difesa aveva optato per un ricorso per saltum ai sensi dell’art. 569 c.p.p., cercando di portare la questione direttamente all’attenzione della Suprema Corte.
Tuttavia, la normativa pone dei paletti precisi. L’articolo 569, al comma 3, stabilisce che il ricorso diretto non è ammesso quando il reato per cui si procede è punito con la pena della reclusione o con una pena alternativa (come la multa). In questi casi, il ricorso è possibile solo per violazione di legge, ma non per altri motivi, come ad esempio il vizio di motivazione.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha analizzato la natura dei reati contestati all’imputato, rilevando che tra essi figurava anche quello previsto dall’art. 544 ter c.p. (maltrattamento di animali), punibile con la reclusione o con la multa. Poiché l’imputato aveva basato parte del suo ricorso proprio su un vizio motivazionale (art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.), la strada del ricorso per saltum era, di fatto, preclusa.
Di fronte a un ricorso impropriamente proposto, la legge prevede una soluzione specifica: la conversione. La Corte ha quindi applicato l’ultima parte dell’art. 569, comma 3, c.p.p., che impone di riqualificare l’impugnazione come appello e di trasmettere gli atti al giudice competente per quel grado di giudizio.
Le conclusioni
Con questa ordinanza, la Corte di Cassazione ha disposto la riqualificazione del ricorso in appello e ha ordinato la trasmissione degli atti alla Corte d’Appello di Palermo. La decisione non entra nel merito della confisca degli animali, ma si concentra su un aspetto procedurale fondamentale. Essa serve da monito sulla necessità di scegliere con attenzione il corretto mezzo di impugnazione. Un errore nella qualificazione dell’atto non porta necessariamente all’inammissibilità, ma può determinare una conversione nell’atto corretto, con conseguente trasferimento della competenza al giudice del gravame che si era tentato di ‘saltare’.
Quando un ricorso per cassazione viene convertito in appello?
Un ricorso per cassazione viene convertito in appello quando è stato proposto come ‘ricorso per saltum’ (saltando l’appello), ma mancano i presupposti di legge, come nel caso in cui si lamenti un vizio di motivazione per un reato punibile con reclusione o multa.
È possibile presentare un ricorso per saltum per qualsiasi reato?
No. Per i reati punibili con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa, il ricorso per saltum non è ammesso se si denunciano vizi di motivazione. La possibilità di ‘saltare’ l’appello è limitata a specifiche condizioni procedurali e tipologie di reato.
Quali motivi di impugnazione impediscono il ricorso per saltum in certi casi?
Nel caso di reati punibili con la reclusione (anche in alternativa alla multa), il motivo di impugnazione relativo al vizio di motivazione (previsto dall’art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.) impedisce di accedere direttamente al giudizio di Cassazione tramite il ricorso per saltum.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 29434 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
Penale Ord. Sez. 3 Num. 29434 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 22/05/2025
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
NOME COGNOME
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MARSALA il 04/02/1987 avverso la sentenza del 24/05/2024 del TRIBUNALE di Marsala
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla confisca degli animali.
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 24.04.2024, il tribunale di Marsala dichiarava non doversi procedere nei confronti di COGNOME NOME in ordine ai reati a lui ascritti per essersi gli stessi estinti per esito positivo della messa alla prova, ed ordinava il dissequestro di quanto in sequestro e il mantenimento degli animali presso il canile municipale di Marsala.
Avverso la predetta sentenza, per tramite del proprio difensore di fiducia, il ricorrente ha
proposto ricorso per cassazione, sollevando un solo motivo di impugnazione.
3.Deduce, la violazione degli artt. 168 ter c.p. e 464 septies cod. proc. pen.in relazione agli artt. 544 sexies c.p. e 240 c.p. e quello di mancanza di motivazione avuto riguardo alla confisca degli animali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso deve essere riqualificato come appello, con trasmissione degli atti alla competente corte di appello di Palermo. Si deve in proposito rilevare che tra i reati ascritti al ricorrente rientra anche quello ex artt. 544 ter c.p., punibile con la reclusione o con la multa. Consegue che l’impugnazione proposta integra un ricorso per saltum ai sensi dell’art. 569 comma 1 c.p., che, in ragione del comma 3 del medesimo articolo,non può essere promosso in relazione non solo al vizio ex art. 606 comma 1 lett. d) cod. proc. pen.ma anche con riguardo al vizio motivazionale di cui all’art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., che, invece, risulta proposto con l’impugnazione in questione. Consegue, in tal caso, ai sensi dell’ultima parte dell’art. 569 comma 3 citato, la conversione del ricorso in appello come prima anticipato.
P.Q.M.
Qualificata l’impugnazione come appello dispone la trasmissione degli atti alla corte di appello di Palermo.
Così Ł deciso, 22/05/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME
R.G.N. 2839/2025