Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 40864 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 4 Num. 40864 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 13/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SANT’AGATA DI MILITELLO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/02/2023 del GIP TRIBUNALE di PATTI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Patti, con sentenza del 2 febbraio 2023, ha condannato, in esito al rito abbreviato, a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, NOME COGNOME in ordine al reato di cui all’art. 186, comma 2 lett c), d.lgs 30 aprile 1992 n. 285, commesso in Piraino il 16 marzo 2022, alla pena di mesi 4 di arresto e euro 1500adi ammenda, sostituita, ai sensi dell’art. 186, comma 9 bis, CdS, con il lavoro di pubblica utilità per la durata di 126 giorni.
NOME era stato fermato alla guida della sua auto e trovato in stato di ebbrezza, comprovata da alito vinoso, linguaggio sconnesso e difficoltà di coordinamento motorio e dall’accertamento con etilometro (tasso pari a 1,63 g/I alla prima misurazione e a 1,61 gr/I alla seconda misurazione).
L’imputato ha proposto ricorso / a mezzo di proprio difensore, formulando tre motivi.
2.1 Con il primo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato. Il difensore osserva che l’alcoltest era stato effettuato a distanza di tempo rispetto al momento in cui NOME si era trovato alla guida, giacché la Polizia Stradale era intervenuta dopo la segnalazione di un incidente autonomo in galleria / pervenuta alle ore 17:50 e il primo rilevamento del tasso alcolico era avvenuto alle ore 20:24: in tale orario il tasso rilevato era significativamente alto e incompatibile con la blanda sintomatologia riferita dagli operanti. Se ne doveva dedurre che il tasso alcolico al momento del controllo fosse in fase ascendente e che, pertanto, al differente momento della guida fosse sicuramente più basso di 1,5 g/I, o addirittura al di sotto della soglia di rilevanza penale.
2.2.Con il secondo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla determinazione della durata della sanzione accessoria della sospensione della patente. Il difensore osserva che il giudice aveva applicato tale sanzione nella misura massima di anni 2 senza fornire adeguata motivazione in ordine a tale determinazione e senza operare alcun riferimento ai parametri di cui all’art. 218 Cds
2.3. Con il terzo motivo, ha dedotto il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen. Il difensore osserva che il fatto doveva essere considerato di minima offensività, in quanto non era stata rilevata alcuna manovra contraria al codice della strada ( e anzi lo stesso imputato si era adoperato per richiedere il soccorso
stradale) e comunque COGNOME era incensurato e immune anche da semplici pendenze
Il Procuratore generale, nella persona del sostituto NOME COGNOME, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Il ricorso deve essere convertito in appello. Ai sensi dell’art. 569 cod. proc. pen. il ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado può essere proposto solo nel caso in cui si deducano i motivi di cui all’art. 606 comma 1 lett. a), ovvero l’esercizio da parte del giudice di potestà riservata dalla legge a organi legislativi o amministrativi, lett. b), ovvero inosservanza o erronea applicazione della legge penale e di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell’applicazione della legge penale, lett. c), ovvero inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, GLYPH inammissibilità o di decadenza. Nel caso in cui con il ricorso per saltum siano dedotti i motivi di cui alla lett. d) relativo alla mancata assunzione di una prova decisiva ed alla lett. e) relativo alla mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, il ricorso, secondo quanto espressamente previso dall’art. 569 comma 3 cod. proc. pen, si converte in appello (Sez 4 n. 1189 del 10/10/2018, dep 2019, COGNOME, Rv. 274834; sez. 6 n. 26419 del 03/07/2012, Rv. 253122; sez. 3 n. 48978 dell’08/10/2014, Rv. 261208; sez. 6 n. 26350 del 31/05/2007, Rv. 236860; n. 40373 del 18/10/2007, Rv. 238230).
Nel caso in esame i motivi di ricorso sono incentrati anche sul vizio di motivazione della sentenza di primo grado.
Nel consegue che il ricorso proposto dall’imputato deve essere convertito in appello con conseguente trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Messina per il giudizio.
P.Q.M.
Qualificata l’impugnazione come appello, dispone la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Messina.
Così deciso in Ro in data 13 settembre 2023
Il Presidente
GLYPH Il Consi GLYPH estensore