Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 34261 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 5 Num. 34261 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TREBISACCE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/10/2023 del TRIBUNALE di CASTROVILLARI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, con la sentenza del 16 ottobre 2023, per quanto qui di interesse, riteneva la responsabilità penale di NOME COGNOME, attuale ricorrente, oltre che di NOME COGNOME, non ricorrente.
Il ricorso immediato per cassazione, proposto nell’interesse di NOME COGNOME, consta di due motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Il primo motivo deduce vizio di motivazione, lamentando il travisamento della prova inesistente, quanto alla partecipazione dell’imputato alla rissa, non risultando tale circostanza da alcune delle deposizioni richiamate nella sentenza impugnata, che il ricorrente analizza singolarmente.
Il secondo motivo lamenta violazione di legge in relazione all’art. 131-bis cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione, avendo erroneamente la sentenza
impugnata valorizzato come ragione ostativa alla tenuità della condotta la reazione presunta dell’imputato alla spinta ricevuta da COGNOME prima della rissa, trascurando la valutazione complessiva della condotta ai fini di verificarne la tenuità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso va qualificato come appello ai sensi dell’art. 569, comma 3, cod. proc. pen.
Difatti, nel caso in esame entrambi i motivi, il primo in via esclusiva e il secondo in modo concorrente, deducono vizio di motivazione.
La sentenza impugnata condannava l’attuale ricorrente alla pena di euro 300,00 di multa e, dunque, vertendosi in tema di condanna non alla pena della ammenda ma della multa, ai sensi dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen. la sentenza impugnata è anche appellabile.
Ne consegue che per violazione di legge poteva essere proposto ricorso immediato, ma nel caso in esame l’esistenza di censure per vizio di motivazione determina la necessità di riqualificare il rimedio in appello.
E’, pertanto, pacifico il principio per cui il ricorso per cassazione, che contenga tra i motivi, la censura di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. relativa a vizi di motivazione della sentenza impugnata, non può essere proposto “per saltum”, e, se proposto, deve essere convertito in appello ai sensi dell’art. 569, comma 3, cod. proc. pen (Sez. 4, n. 1189 del 10/10/2018, dep. 2019, Alonzi, Rv. 274834 – 01; conf. n. 48139 del 2008 rv. 242789 – 01, n. 26350 del 2007 rv. 236860 – 01, n. 48978 del 2014 rv. 61208 – 01).
P.Q.M.
Convertito il ricorso in appello, dispone trasmettersi gll atti alla Corte di appello di Catanzaro per il giudizio.
Così deciso il 04/07/2024