Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 39710 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 4 Num. 39710 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LE PERA NOME NOME a CATANZARO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/01/2023 del TRIBUNALE di CATANZARO
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente all’omessa sospensione dell’esecutività della sanzione amministrativa accessoria e la sospensione dell’esecuzione di tale sanzione amministrativa.
Motivi della decisione
Con sentenza del 20 gennaio 2023 il Tribunale di Catanzaro ha affermato la penale responsabilità di NOME COGNOME per il reato di cui all’art. 186, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 281.,commesso a Catanzaro il 2 novembre 2017 e, previa concessione delle attenuanti generiche, lo ha condanNOME alla pena di mesi 4 di arresto ed € 1.000,00 di ammenda, sostituita col lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art.186, comma 9 bis, del medesimo decreto. Con la medesima sentenza è stata disposta la sospensione della patente di guida per la durata di anni uno.
Per mezzo del proprio difensore, l’imputato ha proposto ricorso contro la sentenza della Corte di aND&lc) articolando tre motivi che di seguito si riportano nei limiti strettamente necessari alla decisione, come previsto dall’art. 173, comma 1, d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271.
2.1. Col primo motivo il difensore deduce vizi di motivazione della sentenza impugnata quanto all’affermazione della penale responsabilità dell’imputato. Osserva che COGNOME ha reso dichiarazioni in udienza e ha spiegato di aver rifiutato di sottoporsi ad alcoltest perché preso da una crisi di ansia non legata all’assunzione di alcolici, bensì al fatto che, avendo forte dolore a un dente, aveva assunto un antiinfiammatorio (“Oki”) e bevuto una birra ed aveva quindi agito o irrazionalmente c nsapevole del fatto che le conseguenze della sottoposizione ad alcoltest non avrebbero potuto essere peggiori delle conseguenze di un rifiuto di tale accertamento. Secondo il ricorrente, in tale situazione, l’imputato avrebbe dovuto essere mandato assolto per insussistenza dell’elemento psicologico del reato.
2.2. Col secondo motivo la difesa si duole della mancata assunzione di una prova decisiva a discarico. Riferisce che, durante tutta la serata ed anche durante il controllo, NOME si trovava in compagnia di NOME COGNOME che avrebbe potuto confermare quanto dichiarato dall’imputato sul fatto che egli aveva solo bevuto una birra e assunto un Oki e sul suo stato di agitazione al momento del controllo. Lamenta che l’esame della teste, richiesto ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen. a conferma della tesi difensiva, non sia stato disposto essendo stato ritenuto non necessario alla decisione con motivazione apodittica.
2.3. Col terzo motivo, la difesa deduce violazione di legge per non essere stata sospesa l’efficacia della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida disposta per la durata di anni uno. Osserva che, in caso di esito positivo del lavoro di pubblica utilità, la durata di tale sospensione dovrebbe essere ridotta alla metà.
Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte / chiedendo di annullare senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all’omessa sospensione dell’esecutività della sanzione amministrativa accessoria disponendo la sospensione dell’esecuzione di tale sanzione amministrativa fino alla valutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità.
Con memoria del 3 agosto 2023, il difensore dell’imputato ha insistito per l’accoglimento di tutti i motivi di ricorso.
Con i primi due motivi, la difesa lamenta violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e) e lett. d) cod. proc. pen. Col terzo motivo lamenta violazione di legge con particolare riguardo alla disposizione di cui all’art. 186, comma 9-bis, cod. strada.
Come noto, la parte che ha diritto di appellare la sentenza di primo grado può proporre direttamente ricorso per cassazione ali sensi dell’art. 569 cod. proc. pen., ma non può farlo «nei casi previsti dall’art.606 comma 1 lett. d) ed e)». Ne consegue che ogniqualvolta il ricorso contiene anche censure relative a vizi di motivazione, trova applicazione l’art. 569, comma 3, cod. proc. pen. e il ricorso si converte in appello (Sez. 4, n. 1189 del 10/10/2018 dep. 2019, Alonzi, Rv. 274834; Sez. 1, n. 48139 del 10/12/2008, NOME, Rv. 242789). Non rileva in contrario che, ai sensi dell’art. 186, comma 9 bis, cod. strada, la decisione con la quale è stata disposta la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità sia «ricorribile in cassazione». Tale disposizione riguarda, infatti l’applicazione della sanzione sostitutiva e le sue conseguenze, ma, nel caso in esame, soltanto il terzo motivo di ricorso si riferisce al trattamento sanzioNOMErio e le dedotte violazioni dell’art. 606 lett. d) e lett. e) cod. proc. pen. hanno ad oggetto una sentenza che poteva essere appellata ai sensi dell’art. 593 cod. proc. pen.
Tenuto conto della data del fatto e del complesso delle disposizioni che diacronicamente hanno discipliNOME l’istituto della prescrizione, allo stato il reato non risulta estinto ex art. 157 cod. pen. Pertanto, il ricorso deve essere convertito in appello e gli atti debbono essere trasmessi alla Corte di appello di Catanzaro.
Convertito il ricorso in appello, dispone la trasmissione degli atti alla Co appello di Catanzaro.
Così deciso il 13 settembre 2023
Il Consiglrerestensore
Il Presidente