Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 14023 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 14023 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI VASTO nel procedimento a carico di: COGNOME nato a VASTO il 06/06/1993
COGNOME nato a VASTO il 06/06/1994
avverso la sentenza del 06/09/2024 del TRIBUNALE di VASTO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza
impugnata;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza resa in data 6 settembre 2024, ai sensi dell’art. 554-ter cod. proc. pen., il Tribunale di Vasto dichiarava non luogo a procedere nei confronti degli imputati COGNOME NOME e COGNOME NOME in ordine ai reati di cui agli artt. 110, 633, 639-bis, 635, comma 2, n. 1), e 61, n. 2), cod. pen., loro in concorso ascritti in relazione alla occupazione arbitraria di un alloggio pubblico, perché i fatti non costituiscono reato in quanto commessi in presenza di una causa di giustificazione, nella specie lo stato di necessità.
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2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso immediato per cassazione, ai sensi dell’art 569 cod. proc. pen., il Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vasto chiedendone l’annullamento e articolando un unico motivo di doglianza, con il quale deduceva violazione di legge con riferimento
all’applicazione dell’art. 54 cod. pen., assumendo al riguardo che nella specie il
Tribunale non aveva neppure individuato un pericolo imminente di un danno grave alla persona non altrimenti evitabile, evidenziando che nel caso in esame
gli imputati avevano stabilmente occupato un immobile trasformandolo nella loro residenza abituale e assumendo che nel caso di occupazione di beni altrui
lo stato di necessità poteva essere invocato solo in relazione alla necessità di sottrarsi a un pericolo attuale e transitorio, e non all’esigenza di risolvere in via
definitiva il problema legato alla mancanza di un’abitazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Secondo il costante orientamento del Giudice di legittimità la sentenza di non luogo a procedere emessa, ex art. 554-ter, cod. proc. pen., in esito
all’udienza di comparizione predibattimentale è impugnabile con appello a norma dell’art. 554-quater, cod. proc. pen., ma non con ricorso per cassazione “per saltum”, essendo riconosciuto tale mezzo di impugnazione, ai sensi dell’art. 569, cod. proc. pen., con riguardo alle sole sentenze che definiscono, nel merito, il primo grado di giudizio o ad altre tipologie di decisione espressamente indicate. (in tal senso Sez. 2 – , Sentenza n. 28063 del 30/05/2024, Gallo, Rv. 286724 – 01; in motivazione, la Corte ha aggiunto che in caso di erronea proposizione del ricorso “per saltum” l’impugnazione deve essere riqualificata in termini di appello).
Nella specie il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vasto, ricorrente, ha proposto ricorso per cassazione “per saltum” avverso una sentenza di non luogo a procedere emessa ex art. 554-ter cod. proc. pen., così che, in applicazione del sopra richiamato principio, il ricorso deve essere convertito in appello, con conseguente trasmissione degli atti alla Corte d’Appello di L’Aquila.
P.Q.M.
Converte il ricorso in appello e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d’Appello di L’Aquila.
Così deciso il 15/01/2025