Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 31693 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 5 Num. 31693 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PESARO
nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/09/2023 del TRIBUNALE di PESARO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
letta la memoria a firma dell’AVV_NOTAIO, difensore di fiducia di COGNOME NOME e COGNOME NOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Ritenuto in fatto
Con sentenza in data 11 settembre 2023, il Tribunale di Pesaro, in composizione monocratica, all’esito di giudizio abbreviato, ha ritenuto NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME responsabili dei delitti di furto pluriaggravato in
concorso, commesso ai danni di NOME COGNOME, di formazione di false carte di identità e sostituzione di persona e, concesse le attenuanti generiche ritenute equivalenti alle contestate aggravanti e alla recidiva qualificata, riconosciuto il vincolo della continuazione tra tali reati, nonché con quelli giudicati con sentenza della Corte d’appello di Genova in data 8.2.2023, irrevocabile il 27.5.2023, li ha condannati, quanto a COGNOME e a COGNOME, alla pena di anni uno e mesi due di reclusione ed euro 320 di multa, e quanto a COGNOME alla pena di mesi dieci di reclusione ed euro 180,00 di multa.
Avverso tale sentenza, il Pubblico ministero presso il Tribunale di Pesaro ha proposto ricorso per cassazione deducendo plurimi profili di censura.
2.1. Sotto un primo profilo deduce il vizio di motivazione per travisamento della prova per omissione, nella parte in cui il Tribunale ha riqualificato il delitto di cui all’art. 624-bis cod. pen. contestato al capo a) dell’imputazione, nel delitto di cui agli artt. 624, 625, n. 4 e 5, e 61, n. 7 cod. pen., omettendo di considerare il contenuto delle sommarie informazioni rese dalla persona offesa in data 28 marzo 2022, nelle quali la stessa precisava che la borsa con i gioielli le sarebbe stata strappata dalle mani dopo che aveva sfilato la tracolla.
2.2. Sotto un secondo profilo il ricorrente censura la concessione delle attenuanti generiche agli imputati, motivata in ragione della scelta da essi operata di essere giudicati con rito abbreviato, in contrasto con quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità che esclude che la concessione di dette attenuanti possa fondarsi sulla scelta del rito abbreviato, il quale implica ex lege una riduzione della pena.
2.3. Si deduce altresì il vizio di violazione di legge in relazione all’art. 81 cod. pen., nonché di illogicità e carenza di motivazione perché, nel riconoscere la continuazione, il Tribunale non avrebbe indicato quale fosse il reato ritenuto più grave, facendo generico riferimento ai più gravi fatti giudicati con sentenza della Corte d’appello di Genova. Inoltre, pur avendo individuato tali reati come più gravi, nel determinare la pena avrebbe poi indicato come più grave il delitto contestato al capo 1) del presente procedimento.
2.4. Infine, si deduce il vizio di violazione di legge in relazione all’art. 81, comma 4, cod. pen. in quanto la sentenza impugnata, nel determinare la pena da irrogare a COGNOME e COGNOME, avrebbe applicato per i reati satellite un aumento inferiore ad un terzo, nonostante che gli imputati fossero stati dichiarati recidivi ex art. 99, comma 4, cod. pen.
Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Quanto al primo motivo di
n
ricorso se afferma la fondatezza, atteso che il Tribunale non avrebbe valutato le chiare affermazioni rese dalla persona offesa nelle sommarie informazioni al fine di qualificare la condotta degli imputati. La conseguente configurabilità della più grave fattispecie di cui all’ad 624 bis cod.pen. comporta la necessità di una nuova valutazione della continuazione, ferma restando la contraddittorietà del ragionamento svolto dalla sentenza impugnata che dopo aver ritenuto più gravi i reati giudicati dalla Corte d’appello di Genova, ha poi valutato come più grave il reato di cui al capo 1) dell’imputazione. Fondate sarebbero altresì le censure concernenti il riconoscimento delle attenuanti generiche, nonché l’erronea quantificazione della pena.
COGNOME NOME e COGNOME NOME, a mezzo del difensore AVV_NOTAIO, hanno depositato una memoria difensiva con la quale, oltre a dedurre l’inammissibilità del ricorso nel suo complesso per omessa indicazione dei capi e dei punti ai quali si riferisce l’impugnazione ex art 581 comma 1, lett. a) cod. proc. pen., eccepiscono l’inammissibilità della prima censura. Si osserva, invero, che le sommarie informazioni erano state rese dalla persona offesa ad oltre un anno di distanza dai fatti, dunque erano meno “genuine” di quelle rese a caldo nell’immediatezza dei fatti con l’atto di querela. In ogni caso, sarebbe del tutto inutile annullare con rinvio la sentenza dal momento che il giudice, nel valutare il contrasto tra le due versioni dei fatti, dovrebbe applicare il criterio per cui in dubio pro reo.
Inammissibile sarebbe altresì il secondo motivo di ricorso, dal momento che la concessione delle attenuanti generiche sarebbe motivata non solo con la scelta del rito abbreviato, ma anche per la decisione degli imputati di «intraprendere percorsi comunitari».
Il terzo motivo sarebbe inammissibile, emergendo dal dispositivo della sentenza impugnata che la pena da essa determinata sarebbe stata posta in continuazione con quella di cui alla sentenza della Corte d’appello di Genova.
Considerato in diritto
Ritiene il Collegio che vada emessa una pronuncia in rito e che l’impugnativa, convertita in appello, vada trasmessa alla Corte di Appello di Ancona per il giudizio di merito.
Invero, il Pubblico Ministero ricorrente propone, oltre che censure di violazione di legge, anche censure che specificamente indica come vizio di motivazione per travisamento della prova per omissione, nonché come illogicità e carenza di motivazione del provvedimento impugnato.
Con decisioni che il Collegio condivide, questa Corte Suprema ha in più occasioni affermato che il ricorso per cassazione che contenga tra i motivi anche la censura di cui all’art. 606, comma primo, lett. e) cod. proc. pen. relativa a vizio di motivazione della sentenza impugnata non può essere proposto per saltum e, se proposto, deve essere convertito in appello, ai sensi dell’art. 569, comma terzo, del codice di rito (Sez. 3, Ordinanza n. 48978 del 08/10/2014; Rv. 261208 – 01. Si vedano inoltre, Sez. 3, Ordinanza n. 48978 del 08/10/2014, Rv. 261208 – 01; sez. 2, n. 1848 del 17.12.2013 dep. 17.1.2014, P.G. in proc. COGNOME, Rv. 258193; Sez. 6, n. 26419 del 3.7.2012, Laurito, Rv. 253122).
Si è inoltre precisato che tale conclusione vale anche quando ricorrente sia l’organo della Pubblica Accusa e quando le doglianze in punto di vizio motivazionale vengano proposte in via subordinata (Sez. 4, n. 1189 del 10/10/2018, dep. 2019, Alonzi, Rv. 274834 – 01).
Peraltro, nella specie deve ritenersi che il Pubblico Ministero abbia erroneamente proposto ricorso invece di impugnare la sentenza ai sensi dell’art. 593, comma primo, cod. proc. pen.. Invero, così come emerge dalla stessa sentenza in esame e dall’atto di impugnazione, il Tribunale ha modificato l’originario titolo del reato, derubricando il furto ex art. 624 bis cod. pen. nella fattispecie di cui agli artt. 624, 625, n. 4 e 5, e 61, n. 7 cod. pen.
Ne consegue, che il ricorso del Pubblico Ministero va qualificato come appello e pertanto va disposta la trasmissione degli atti alla Corte di appello Ancona per il giudizio.
PQM
Riqualificato il ricorso come appello, dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Ancona per il giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 4 giugno 2024.