Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 1108 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 1108 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 06/12/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME COGNOME NOME, nato a Maddaloni il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/03/2022 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procura generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo la conversione del ricorso in appello;
letta la memoria dell’AVV_NOTAIO, difensore del ricorrente, che concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza sopra indicata il Tribunale di Santa Maria Capua condannava I G.A. I in relazione al reato di cui all’art. 570 cod. pen., per avere, in Caserta dal 2013 con condotta perdurante, omesso di versare all moglie’ I.T. e ai due figli minori omissis quanto necessario
per il loro mantenimento, così sottraendosi agli obblighi di assistenza famili cui era tenuto.
Avverso tale sentenza l’imputato ha presentato ricorso immediato per cassazione, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto i seg tre motivi.
2.1.Violazione di legge, in relazione agli artt. 36 cod. proc. pen. e 24 Cost. avere il giudice di primo grado omesso di astenersi in un contesto nel qua aveva manifestato apertamente ostilità verso la difesa dell’imputat riconoscendo ampia libertà al pubblico ministero e al difensore della parte civil
Violazione di legge, in relazione agli artt. 125 e 192 cod. proc. p mancata assunzione di una prova decisiva, nonché illogicità e contraddittoriet della motivazione, per avere il Tribunale omesso di pronunciarsi sull acquisizione di documentazione indicata dalla difesa riguardante la dispost sospensione della patente di guida della persona offesa, che aveva res dichiarazioni inattendibili, lo stato di indigenza dell’imputato e la magg agiatezza della moglie; nonché per avere disatteso la valutazione di al elementi idonei a comprovare che il prevenuto aveva versato alla moglie quanto gli era stato passibile e aveva mantenuto i figli fino a quando gli stessi non e andati a vivere con lui, situazione che escludeva quanto meno la configurabili dell’elemento psicologico del reato; ed ancora, per avere il Tribuna ingiustificatamente revocato l’ordinanza di ammissione delle prove con riferimento alla testimonianza di I S. T.
2.3. Violazione di legge, in relazione agli artt. 570 cod. pen., 125 e 192 proc. pen., mancata assunzione di una prova decisiva, nonché illogicità contraddittorietà della motivazione, per avere il Tribunale erroneament condannato l’imputato esclusivamente per una violazione di un obbligo civile, quale quello del pagamento dell’assegno nella misura stabilita dall’autor giudiziaria civile, e non anche a titolo di responsabilità penale per un reato d non era stata accertata l’esistenza degli elementi costitutivi dello stato di bi dei familiari e della correlata privazione dei mezzi di sussistenza, in presen una coniuge separata di età non avanzata, che era in grado di mantenersi trovando un lavoro e che aveva beneficiato di una indennità per uno dei due 1 01i e dell’assegnazione della casa familiare; ed ancora, per avere il Tribunale omes di considerare l’effetto estensivo della remissione di querela proposta da uno s dei due figli, e per avere mancato di giustificare le sue scelte in ordi trattamento sanzionatorio, avendo inflitto una pena superiore al limite editt minimo.
11 procedimento è stato trattato nell’odierna udienza in camera di consigli con le forme e con le modalità di cui all’art. 23, commi 8 e 9, del decreto-le 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i c effetti sono stati prorogati dall’art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, e successive modifiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME NOME COGNOME sia inammissibile.
Il secondo e il terzo motivo del ricorso, da esaminare congiuntamente e in via logicamente preliminare, con assorbimento del primo motivo, sono inammissibili.
Questo Collegio non ha ragione per disattendere il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale il ricorso dirett cassazione non è convertibile in appello, con conseguente inammissibilità del gravame, quando, attraverso la ricerca della effettiva volontà del ricorrente accerti che lo stesso abbia voluto deliberatamente impugnare il provvedimento con un mezzo o con motivi diversi da quelli consentiti, con la consapevolezza si della improponibilità del mezzo strumentalmente prescelto e dichiarato, sia dell esistenza di altro ed unico rimedio processuale, appositamente predisposto da sistema, dallo stesso ricorrente rifiutato (così Sez. 1, n. 51610 del 23/04/2 Canella, Rv. 275664; Sez. 3, n. 24552 del 06/12/2011, P., Rv. 252748; Sez. 5, n. 7551 del 11/02/1999, COGNOME, Rv. 213779).
Seguendo tale impostazione va, dunque, ribadito che, a mente dell’art. 569 comma 1 e 3, cod. proc. pen., il ricorso immediato per cassazione è ammissibile, in considerazione della competenza funzionale della Corte e della natura eccezionale del saltum, che impedisce al giudice di secondo grado di esercitare l’ordinario potere di integrazione motivazionale e di surrogazione probatoria, so se con l’atto di impugnazione siano denunciati meri vizi di pura legittimità sensi dell’art. 606, comma 1, lett. a), b), e c), cod. proc. pen., senza implicazione di questioni di merito; mentre il ricorso va convertito in appello s laddove, al di là del nomen formalmente prescelto dall’impugnante, la Corte di cassazione rilevi che la volontà dell’autore dei gravame era quella di sollecitar in relazione ad una sentenza appellabile, esclusivamente una verifica questioni di legittimità, ma il contenuto dei motivi dedotti sia stato formula termini tali da integrare sostanzialmente doglianze attinenti alla manca
assunzione di una prova decisiva o a vizi di motivazione, di cui all’art. 606, comma 1, lett. d) ed e), cod. proc. pen., che non avrebbero consentito la presentazione del ricorso per salturn.
In altri termini, la conversione del ricorso in appello, vale a dire il passaggio da un mezzo non consentito a uno consentito, è possibile solamente se l’impugnante commette un errore in buona fede nella individuazione del mezzo da utilizzare, per ignoranza o non corretta interpretazione delle norme processuali (c.d. errore ostativo o errore vizio): solamente in questo caso l’atto di impugnazione, formalmente invalido, può essere recuperato per il rispetto del principio del favor impugnationis, a meno che non risulti il contrario, e cioè che la parte abbia voluto deliberatamente provocare il sindacato del giudice sovraordinato con un mezzo di impugnazione diverso quello realmente proponibile, perché predisposto dall’ordinamento giuridico per rimuovere i vizi denunziati.
La conversione prevista dall’art. 569, comma 3, cod. proc. pen., infatti, non è legittimamente invocabile laddove l’errore sia solo apparente, in quanto risultato di una consapevole surrettizia prospettazione di doglianze dirette non a rimuovere l’ingiustizia di un provvedimento, ma a ritardarne artificiosamente la definitività mediante l’introduzione dilatoria di più gradi di giudizio non consentiti, ad esempio al fine di ‘guadagnare’ l’applicazione di una causa di estinzione del reato (c.d. errore fittizio). In tali situazioni, è possibile afferma che la volontà manifestata coincide con la volontà interna e quest’ultima viene dissimulata, se la verifica del contenuto dei motivi del ricorso permetta di appurare che la parte interessata ha deliberatamente inteso impugnare il provvedimento con un mezzo o con motivi diversi da quelli consentiti, con la consapevolezza di utilizzare il mezzo prescelto in maniera strumentale, con una deliberata rinuncia all’impiego dell’unico, diverso mezzo di impugnazione che l’ordinamento processuale appronta tassativamente a quei fini.
Alla luce di tale principio di diritto, nel caso di specie va rilevato come, al di dei richiami formali, la ricerca della reale volontà della parte impugnante consenta di attestare che, con riferimento al secondo e al terzo motivo – peraltro formulati in maniera alquanto confusa – il difensore del G.A. lungi dall’aver voluto domandare un controllo di mera legittimità su una sentenza appellabile, abbia voluto consapevolmente , ma surrettiziamente , chiedere di censurare vizi della pronuncia gravata non permessi dalla legge, concernenti la motivazione ovvero la mancata assunzione di prove assenta mente decisive, così simulando un errore solo apparente. Ciò si rileva dal fatto che il ricorrente, pur avendo richiamato nell’intestazione dell’atto l’art. 569 cod. proc. pen. e avendo concluso domandando l’annullamento con o senza rinvio della sentenza impugnata, ha
• I.
tradito quale fosse la sua reale volontà chiedendo, nella prima pagina, che la “Corte di appello (volesse) riformare” quella pronuncia, significativamente sollecitando (a pagina 14) la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale ai sensi dell’art. 603 cod. proc. pen. per l’assunzione di prove asseritamente decisive: così dimostrando di conoscere i limiti del ricorso per saltum e di voler proporre, comunque, scientemente motivi d’impugnazione non consentiti, quali appunto quelli della mancata assunzione di prove decisive o vizi di motivazione, al solo fine di ottenere la conversione derricorso,
Segue la condanna dell’imputato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 06/12/2022