Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 531 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 6 Num. 531 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Palermo il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/05/2025 del Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale NOME COGNOME, che concluso per la conversione del ricorso in appello;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Palermo condannava NOME COGNOME alla pena di centocinquanta euro di multa in relazione al reato di cui all’art. 335 cod. pen. per avere cagionato con colpa la sottrazione da parte di ignoti dell’autovettura sottoposta a sequestro amministrativo e a lui affidata in custodia giudiziaria, spostandola dal luogo di conservazione senza adottare le cautele necessarie ad assicurare la concreta conservazione della stessa.
Avverso la sentenza sopra indicata ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, con atto sottoscritto dal suo difensore e procuratore
speciale, articolando due motivi di ricorso di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo è stato dedotto vizio di motivazione in relazione all’art. 335 cod. pen. per avere il Tribunale ritenuto la responsabilità di COGNOME omettendo di valutare adeguatamente tutti gli elementi a sua disposizione e le allegazioni della difesa, e senza tenere conto dell’orientamento di legittimità più recente in base al quale la condotta del custode che colposamente agevoli la sottrazione di un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo integra, piuttosto, concorso colposo nell’illecito amministrativo ex art. 213, comma 4, cod. strada.
Non risulta, inoltre, accertata in modo univoco la data dell’effettiva consumazione del reato, in assenza di prova circa le modalità e i tempi della sottrazione. La condanna è stata dunque pronunciata in violazione dell’art. 533 cod. proc. pen. non essendo superata la soglia dell’oltre ogni ragionevole dubbio.
2.2. Con il secondo motivo sono stati dedotti violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 131-bis cod. pen., per avere l’impugnata sentenza rigettato la richiesta di riconoscimento della causa di non punibilità utilizzando una formula meramente assertiva, generica e stereotipata e del tutto inconferente rispetto alla verifica dei presupposti richiesti dall’art. 131-bis cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere convertito in appello ai sensi dell’art. 569, comma 3, cod. proc. pen.
Il ricorso per cassazione che contenga tra i motivi la censura di cui all’art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., relativa a vizi di motivazione della sentenza impugnata, non può essere proposto “per saltum” e, se proposto, deve essere convertito in appello ai sensi dell’art. 569, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 1189 del 10/10/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 274834; Sez. 6, n. 26350 del 31/05/2007, COGNOME, Rv. 236860).
L’odierno ricorso immediato per cassazione del difensore dell’imputato, pure astrattamente consentito, non era tuttavia proponibile “per saltum”, siccome recante tra i motivi le specifiche censure di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., incentrate sulla critica alla motivazione della sentenza del Tribunale, nei termini dell’omessa, illogica e comunque carente valutazione in ordine agli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 335 cod. pen. ed ai presupposti di applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.
Il ricorso va, dunque, convertito in appello ai sensi dell’art. 569, comma 3, cod. proc. pen., con conseguente trasmissione degli atti alla Corte di appello di Palermo.
P.Q.M.
Converte il ricorso in appello e trasmette gli atti alla Corte di appello di Palermo. Così deciso, il 26/11/2025