Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 10661 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 4 Num. 10661 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NOGARA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/11/2023 del TRIBUNALE di VERONA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
Lette le conclusioni scritte per l’udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 dl. 137/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22 e successivamente ex art. 94, co. 2, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come sostituito prima dall’art. 5-duodecies della I. 30.12.2022, n. 199, di conversione in legge del dl. n. 162/2022) e poi dall’art. 17 del D.L. 22 giugno 2023, conv. con modif. dalla I. 10.8.2023 n. 112, del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. NOME COGNOME, che ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata in relazione alla sospensione condizionale della pena e rigettarsi il ricorso nel resto e quelle dell’AVV_NOTAIO COGNOME NOME che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
Motivi della decisione
NOME COGNOME propone ricorso immediato in cassazione (c.d. ricorso per saltum) avverso la sentenza con cui il 16/11/2023 il Tribunale di Verona in composizione monocratica, concesse le attenuanti generiche equivalenti alla ritenuta aggravante della guida in orario notturno, lo ha condanNOME alla pena di sei mesi di arresto ed euro 1.000,00 di ammenda – oltre al pagamento delle spese processuali, con pena sospesa, confisca del veicolo e trasmissione della sentenza all’Autorità Amministrativa-ammettendo al contempo l’imputato alla pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità, da effettuarsi per la durata di mesi sei e giorni quatt presso il Comune di Bussolengo (Verona) e sospendendo nelle more l’esecuzione della confisca del veicolo con targa TARGA_VEICOLO, in quanto ritenutolo colpevole del reato di cui all’art. 186 commi 1 e 2 lett. c) cod. strada, per aver guidato l’auto vettura Volkswagen Golf Plus targata TARGA_VEICOLO in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche (tasso pari a g/I 2,72). Reato aggravato ai sensi del comma 2 sexies art. cit. perché commesso dopo le ore 22,00 e prima delle ore 07,00. In Mozzecane, il 21.05.2022
Con il primo motivo il ricorrente lamenta la mancanza del necessario consenso al prelievo ematico ai fini dell’accertamento di cui all’articolo 186 cod. strada, risultando dalla scheda di raccolta del consenso che non è stato specificato se l’imputato abbia o meno acconsentito.
Al tema del consenso si riferisce altresì il quarto motivo di ricorso con il quale la difesa denuncia mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione laddove il giudice di merito ha ritenuto irrilevante il consenso al prelievo ematico trascurando di considerare che l’imputato era al momento incapace di comprendere gli avvisi di legge.
Con il secondo motivo di doglianza la difesa denuncia la violazione dell’articolo 224cod. strada.
Il giudice di merito avrebbe innanzitutto vioiato l’art. 163 cod. pen. allorché ha accolto l’istanza di sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità e h altresì disposto la sospensione condizionale della pena. Ma sarebbe stata altresì violata la norma dell’articolo 224 co. 1 cod. strada a tenore della quale il prefetto adotta la sospensione della patente, quando la statuizione penale risulta irrevocabile, per una durata che è stabilita dall’autorità giudiziaria.
Il tema del rapporto tra sostituzione e sospensione della pena è altresì materia del terzo motivo di ricorso con il quale il ricorrente denuncia la violazione dell’articolo 186, comma 9 bis, cod. strada: la disposta sospensione condizionale della pena viola detta norma giacché la richiesta di sostituzione della pena costituisce tacita rinuncia al beneficio della sospensione condizionale della stessa.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata con o senza rinvio.
Il PG presso questa Corte ha reso le conclusioni scritte riportate in epigrafe.
Ritiene il Collegio che vada operata una pronuncia in rito e che l’impugnativa, convertita in appello, vada trasmessa alla Corte di Appello di Venezia per il giudizio di merito.
Va ricordato, infatti, che, secondo l’orientamento costante di questa Corte Suprema, qualora l’impugnazione proposta sia, come nel caso che ci occupa, non quella ordinaria ma quella eccezionale del ricorso “per salturn”, vada dapprima interpretata la volontà della parte, per stabilire di quale mezzo abbia realmente inteso avvalersi e, in caso di dubbio, debba privilegiare il tipo ordinario di gravame.
Nel caso che ci occupa, come visto in premessa, con il quarto motivo di ricorso, la difesa del COGNOME propone censure che specificamente indica con riferimento ad un’asserita “mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione” del provvedimento impugNOME.
Ebbene, con decisioni che il Collegio condivide, questa Corte Suprema ha in più occasioni affermato che il ricorso per cassazione, proposto dall’imputato, che contenga tra i motivi anche censure di cui all’art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e), non può essere presentato per saltum ma deve essere convertito in appello, ai sensi dell’art. 569, comma 3, del codice di rito (così Sez. 6, n. 3405 del 10/1/2003, Rv 223561; conf. Sez. 4 ord. n. 4264 del 5/4/1996, COGNOME, Rv. 204447; Sez. 2, n. 5786 del 26/11/2002 dep.2003, Lombardi, Rv. 223164. e, più recentemente, Sez. 6, n. 26419 del 3/7/2012, COGNOME, Rv. 253122 e Sez. 2, n. 1848 del 17/12/2013 dep. 2014, COGNOME, Rv. 258193).
P.Q.M.
Converte il ricorso in appello.
Dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Venezia per il giudizio.
Così deciso in Roma il 13 febbraio 2024
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