Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 1652 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 1652 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 03/06/2025 del Giudice per le indagini preliminari del TRIBUNALE di ROMA;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME, che ha chiesto emettersi declaratoria di inammissibilità del ricorso;
udite le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, per il ricorrente, che si è riportata ai motivi di ricorso e a tutti gli atti difensivi depositati;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza resa in data 3 giugno 2025 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma applicava nei confronti di COGNOME NOME la misura cautelare della custodia in carcere (successivamente sostituita con la misura degli arresti domiciliari) in relazione al reato di estorsione continuata pluriaggravata in concorso, contestatogli per avere, in concorso con altri otto soggetti, tutti indicati nell’ordinanza e dei quali uno deceduto, costretto l’imprenditore COGNOME NOME, titolare della società “RAGIONE_SOCIALE“, a cedere la proprietà di tre unità immobiliare facenti parte del medesimo
complesso immobiliare a prezzi inferiori a quelli di mercato, per un valore corrispondente a euro 300.000,00 circa, in particolare per avere il COGNOME, insieme ad altri, in data 17 luglio 2018, riferito alla parte offesa che le famiglie mafiose catanesi volevano rientrare in possesso della somma di euro 600.000,00, che in precedenza era stata consegnata al coindagato deceduto COGNOME NOME quale investimento nel progetto immobiliare, minaccia reiterata dal COGNOME e dal coindagato COGNOME NOME nella primavera del 2019 con la rappresentazione alla vittima dello spessore criminale del COGNOME nonché del fatto che questi era da poco uscito dal carcere dopo aver scontato una condanna per il delitto di omicidio; venivano anche contestate al COGNOME le circostanze aggravanti del cosiddetto “metodo mafioso”, di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., e dell’avere agito con armi e in più persone riunite.
Avverso tale ordinanza proponeva direttamente ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 311, comma 2, cod. proc. pen., il COGNOME, per il tra del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando un unico motivo di doglianza, con il quale deduceva violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione alla sussumibilità del fatto contestato nell’ipotesi di estorsione aggravata.
Richiamava il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale, in materia di ricorso “per saltum”, la violazione di legge doveva ritenersi sussistente anche nel caso di mancanza della motivazione.
Assumeva che nel caso di specie la motivazione del provvedimento impugnato, pur sussistente dal punto di vista grafico, era meramente apparente e che tale vizio era equiparabile a quello della mancanza assoluta di motivazione, trattandosi di motivazione non rispondente ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo posto a base della decisione.
Richiamava in particolare i seguenti fatti, già illustrati nell’ordinanza impugnata:
-l’interlocuzione, risalente al giugno 2018, fra il COGNOME e il coindagato COGNOME NOME nel corso dalla quale il primo aveva riferito al secondo di essersi accordato con la parte offesa, l’imprenditore COGNOME NOME, in relazione all’acquisto di appartamenti;
-altra interlocuzione intercorsa in data 11 luglio 2018 fra l’odierno ricorrente e i coindagati COGNOME NOME e COGNOME NOME avente ad oggetto condotte poste in essere da terzi in danno del COGNOME;
-il contatto intervenuto fra il COGNOME e il COGNOME nel corso del quale il primo aveva riferito al secondo di avere pronto il contratto preliminare e di avere anche fissato l’appuntamento davanti al AVV_NOTAIO per la stipula del contratto definitivo;
-il contatto, successivo di circa due mesi, fra la parte offesa COGNOME e COGNOME, nel corso del quale il primo aveva rappresentato al secondo le proprie preoccupazioni in relazione a comportamenti di terzi;
-la conversazione risalente al 4 ottobre 2018 fra i medesimi COGNOME e COGNOME avente ad oggetto le modalità di pagamento del prezzo degli immobili, tendenti ad evitare l’accensione di un mutuo ipotecario;
-la conversazione intercorsa fra i due il giorno successivo, nel corso della quale era stato il COGNOME a chiedere del denaro al COGNOME, a titolo di protezione;
-la successiva conversazione nel corso della quale era stata prospettata la vendita futura degli appartamenti ai coindagati COGNOME NOME e COGNOME NOME;
ulteriori elementi dai quali era emersa la volontà del COGNOME di desistere dalla vendita;
-ulteriori conversazioni nel corso delle quali il COGNOME aveva intimato al COGNOME di “portare i soldi”.
La difesa assumeva che l’acquisto degli immobili era stato realizzato, in termini di autonomia rispetto alle condotte del COGNOME, solo tre anni dopo gli eventi fin qui rassegnati, in favore della società RAGIONE_SOCIALE, riconducibile al coindagato COGNOME NOME, per un prezzo superiore a quello versato da altri acquirenti, avendo il COGNOME versato la complessiva somma di euro 1.200.00,00.
Richiamava, per stralcio, il contenuto dell’ordinanza resa dal Giudice per le indagini preliminari nei confronti del COGNOME in data 27 giungo 2025, con la quale si era dato conto del fatto che il difensore aveva depositato documenti attestanti la sostanziale inattendibilità del COGNOME.
Deduceva ancora che la condotta concretamente ascritta al COGNOME non poteva essere sussunta nella fattispecie di estorsione consumata aggravata, poiché nel periodo in cui il COGNOME aveva avuto rapporti con il ricorrente la proprietà degli appartamenti era rimasta in capo al primo e inoltre non era individuabile una condotta di violenza o minaccia posta in essere dal COGNOME, essendosi il COGNOME autonomamente determinato a interrompere le trattative per la vendita degli appartamenti.
Concludeva affermando che la ricostruzione della vicenda come risultante dal provvedimento impugnato non coincideva con lo schema legale del delitto di estorsione.
In data 4 ottobre 2025 la difesa del ricorrente depositava motivi aggiunti con i quali ribadiva le argomentazioni illustrate nel ricorso e deduceva ulteriormente che il giudice della cautela non aveva valutato le dichiarazioni della parte offesa nella parte in cui la stessa aveva affermato che il COGNOME non aveva mai tenuto un comportamento violento o minaccioso nei suoi confronti; in data 6 ottobre 2025 la difesa depositava memoria difensiva ad integrazione dei motivi aggiunti e in data 13 ottobre 2025 depositava memoria di replica alla requisitoria del Procuratore Generale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile in quanto non consentito.
A mente dell’art. 311, comma 2, cod. proc. pen. contro le ordinanze che dispongono una misura coercitiva può essere proposto direttamente ricorso per cassazione per violazione di legge.
Secondo il consolidato orientamento del Giudice di legittimità, condiviso da questo Collegio ed espressamente richiamato nel ricorso, il ricorso immediato per cassazione avverso una misura cautelare è consentito unicamente per violazione di legge, sicché può essere dedotta con tale mezzo di gravame solo la totale mancanza di motivazione e non anche la sua insufficienza, incompletezza od illogicità (v., ex multis, Sez. 6, n. 18725 del 19/04/2012, Ponzoni, Rv. 252643 – 01).
Orbene, dopo aver richiamato tale orientamento per sostenere che il provvedimento impugnato sarebbe affetto da vizio di totale mancanza di motivazione – come tale sussumibile nel vizio di violazione di legge, nel caso di specie consentito a tenore dell’art. 311, comma 2, citato – il ricorrente articola una serie di rilievi critici alla motivazione che risultano tesi a una rivalutazione nel merito degli elementi considerati dal giudice della cautela per ritenere la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, rilievi che, per altro verso, danno conto del fatto che in realtà l’ordinanza impugnata contiene una motivazione oltre che esistente e non meramente apparente, si articola in una copiosa serie di argomentazioni attraverso le quali vengono tratte conseguenze del tutto
logiche rispetto al contenuto dei numerosi elementi indiziari che vengono puntualmente indicati e diffusamente illustrati, prima ancora di essere valutati.
In particolare, secondo l’imputazione provvisoria, i cui profili di fatto risultano congruamente e specificamente rassegnati nel provvedimento impugnato, il COGNOME avrebbe, in concorso con altri, costretto la vittima COGNOME NOME a cedere alcuni immobile a prezzo inferiore a quello di mencato mediante minaccia consistita nel rappresentare al COGNOME che le famiglie mafiose di Catania intendevano rientrare in possesso di una ingente somma di denaro che in precedenza era stata investita in un progetto immobiliare, minaccia che nella primavera del 2019 era stata reiterata alla vittima dal COGNOME, alla quale era stato rappresentato il notevole spessore criminale di COGNOME NOME, soggetto che nell’occasione si era presentato insieme al ricorrente al cospetto del COGNOME.
L’ordinanza impugnata dà diffusamente conto del fatto che in principio il COGNOME si era atteggiato di fronte alla vittima quale mediatore o comunque quale interlocutore privilegiato tra la medesima e i “siciliani” in relazione alla vicenda relativa all’acquisizione di uno dei tre immobili richiamati nell’imputazione provvisoria; il provvedimento analizza nel dettaglio la condotta del ricorrente, che si inserisce, per sua stessa ammissione nei confronti di altri correi, nel complessivo agire di due diversi gruppi criminosi che intendono speculare sulla compravendita degli appartamenti in oggetto con comportamenti che sfociano anche in plateali condotte minacciose.
Il provvedimento impugnato dà anche conto del fatto che gli elementi indiziari sono tratti principalmente dal contenuto di conversazioni fatte oggetto di captazione nonché dal tenore delle dichiarazioni accusatorie della persona offesa, la quale ha richiamato episodi caratterizzati dall’esercizio di violenza (in particolare spari e danneggiamenti all’indirizzo di uffici e cantieri dell’impresa facente capo alla vittima) e minaccia in suo danno e anche nei confronti della propria famiglia, episodi fra i quali spicca quello nel quale il COGNOME assume il ruolo di protagonista, essendosi presentato in compagnia di COGNOME NOME negli uffici del COGNOME e avendolo minacciato espressamente con la rappresentazione dello spessore criminale del COGNOME, della circostanza che quest’ultimo si era lamentato di essere stato preso in giro e ancora del fatto che, quantomeno in quella giornata, il COGNOME non avrebbe subito conseguenze negative per il suo comportamento, considerato che lo stesso risultava “simpatico”.
A fronte di una tale articolata ricostruzione dei fatti effettuata dal Giudice per le indagini preliminari e della loro puntuale valutazione con argomentazioni sviluppate analiticamente e in maniera completa, logica e non contraddittoria, non può certo ritenersi che la motivazione del provvedimento impugnato sia totalmente mancante o meramente apparente.
Né può sottacersi il fatto che il ricorso propone in maniera esplicita una lettura alternativa dei numerosi elementi indiziari acquisiti al procedimento e considerati dal giudice della cautela, laddove si assume che nel periodo in cui erano stati accertati rapporti fra la vittima e il ricorrente non sarebbe stato posto in essere alcun atto di compravendita degli immobili considerati nell’imputazione provvisoria e inoltre che non sarebbe individuabile alcuna condotta caratterizzata da violenza o minaccia posta in essere dal COGNOME in danno della vittima.
Tale lettura alternativa si risolve in una serie di censure in fatto come tali inammissibili nel giudizio di legittimità, attenendo a “vizi” diversi dalla mancanza di motivazione, dalla sua “manifesta illogicità”, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante) su aspetti essenziali astrattamente idonei ad imporre diversa conclusione del processo. Inammissibili sono, pertanto, tutte le doglianze che “attaccano” la “persuasività”, l’inadeguatezza, la mancanza di “rigore” o di “puntualità”, la stessa “illogicità” quando non “manifesta”, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove ovvero che evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, del spessore della valenza probatoria del singolo elemento. Tutto ciò è “fatto”, riservato al giudice del merito. Quando il giudice del merito ha espresso il proprio apprezzamento, la ricostruzione del fatto è definita, e le sole censure possibili nel giudizio di legittimità sono quelle dei soli tre tassativi vizi indic dall’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., ciascuno dotato di peculiare oggetto e struttura: sicché è altro costante insegnamento di questa Suprema Corte che la deduzione alternativa di vizi, invece assolutamente differenti, è per sè indice di genericità del motivo di ricorso e, in definitiva, “segno” della natura di merito della doglianza che ad essi solo strumentalmente tenta di agganciarsi (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965).
Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile; il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 21/10/2025