Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 8981 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 8981 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME NOME a LARINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/05/2022 del TRIBUNALE di LARINO
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni de Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata; letta la memoria della difesa che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso del P.G. pe difetto di legittimazione ex art. 593 bis cod.proc.pen. per difetto di acquiescenza del procurator della Repubblica.
RITENUTO IN FATI -0
Il Tribunale di Larino, con sentenza in data 17 maggio 2022, dichiarava non doversi procedere nei confronti di COGNOME NOME in ordine al reato di truffa aggravata ex art. 61 n. cod.pen. allo stesso ascritto per intervenuta remissione di querela.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso il procuratore generale di AVV_NOTAIO deducendo violazione dell’art. 606 lett. b) cod.proc.pen. poiché il reato di truffa risu
aggravato ex art. 61 n. 5. cod.pen. e doveva, pertanto, ritenersi procedibile d’ufficio.
2.1 Con successiva memoria pervenuta in cancelleria la difesa dell’imputato chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso del procuratore generale eccependo che lo stesso aveva proposto impugnazione in assenza di acquiescenza del procuratore della Repubblica e, quindi, in violazione della disciplina dettata dall’art. 593 bis cod.proc.pen..
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
Ed invero al COGNOME è contestato il reato di truffa aggravato ex art. 61 n.5 cod.pen. che, sensi del combiNOME disposto del n.2 bis del comma secondo dell’art.640 cod.pen. e del terzo comma dello stesso 640 cit., è reato procedibile d’ufficio in quanto commesso, secondo la contestazione, avvalendosi di circostanze di tempo e di luogo tali da ostacolare la privata difes
Ne consegue, pertanto, che ha errato il Tribunale di Larino nel ritenere l’ipotesi procedibi a querela e nel dare così rilievo decisivo alla intervenuta remissione.
Alla luce delle predette considerazione l’impugnata sentenza deve, pertanto, essere annullata essendo incorsa in evidente violazione di legge.
Quanto all’individuazione del giudice del rinvio devono essere svolte alcune considerazioni; la sentenza di non doversi procedere per intervenuta remissione di querela rientra nel novero delle sentenze di proscioglimento di cui al Titolo III Capo II del codice di procedura penale; particolare l’art. 529 cod.proc.pen., intitolato “Sentenza di non doversi procedere”, dispone che se l’azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita il giudice pronuncia sentenza di non doversi procedere indicandone la causa nel dispositivo. L’art. 129 cod.proc.pen. a sua volta prevede che giudice il quale riconosce che il reato è estinto, lo dichiara di uffici sentenza; e poiché la remissione di querela ai sensi degli artt. 152 cod.pen. e 340 cod.proc.pen. è causa di estinzione del reato il giudice che la dispone pronuncia proprio una sentenza di proscioglimento.
2.1 Il collegamento della sentenza di non doversi procedere per remissione di querela al novero delle sentenze di proscioglimento comporta poi affermare che ai sensi dell’art. 593 secondo comma cod.proc.pen. la predetta pronuncia è appellabile da parte del pubblico ministero; il secondo comma dell’art. predetto, intitolato “Casi di appello”, prevede infatti che il pubblico ministero può appellare contro le sentenze di proscioglimento. Tuttavia con il recent decreto legislativo n. 150/22 è stata prevista, con la riformulazione del terzo comma dell’artic predetto, una espressa limitazione anche del potere di appello del p.m. estesa a tutte le sentenze di proscioglimento relative ai reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa. ciò deriva l’inappellabilità anche da parte del p.m. dei proscioglimenti relativi a de contravvenzioni puniti o con pena pecuniaria ovvero con pena alternativa.
2.2 Nel caso di specie, posto che si procede per il reato di truffa aggravata, punito con pen congiunta, la sentenza di proscioglimento non incontra limiti alla sua appellabilità; perta avverso la sentenza di non doversi procedere per remissione di querela in relazione al reato di truffa aggravata ex artt. 61 n.5, 640 cod.pen., il pubblico ministero può proporre o appe ovvero, ai sensi del primo comma dell’art. 569 cod.proc.pen., ricorso per saltum in cassazione.
La suddetta disposizione, intitolata:” Ricorso immediato per cassazione”, stabilisce che il ricorso diretto in cassazione, anche detto ricorso per saltum, è ammesso soltanto avverso le sentenze appellabili come inequivocabilmente emergente dalla lettura del citato primo comma.
In applicazione del quarto comma del citato articolo 569 va poi affermato che proposto ricorso per saltum avverso la sentenza di non doversi procedere per remissione di querela, all’eventuale annullamento della sentenza consegue la trasmissione degli atti al giudice competente per l’appello. Difatti, individuata la ratio del ricorso per saltum nelle esigenze deflattive del processo e di celerità dello stesso, che hanno portato a derogare alla regola de indeclinabilità dei gradi di giudizio nei casi in cui si intenda denunciare il vizio di viola legge, il legislatore (si veda al proposito la Relazione Progetto Preliminare al codice di procedu penale), proprio al fine di evitare la dispersione dell’effetto sollecitatorio che l’istitu conseguire, ha stabilito che la Corte di cassazione nel caso in cui annulli con rinvio la sente impugnata deve trasmettere gli atti al giudice competente per l’appello. Ne consegue affermare, come già anticipato, che proposto ricorso per saltum da parte del pubblico ministero avverso la sentenza di primo grado che abbia erroneamente dichiarato l’estinzione del reato di truffa aggravata ex art. 61 n. 5 cod.pen. per remissione di querela, il rinvio va disposto dinanzi giudice competente per l’appello.
2.3 Del resto la Corte di cassazione già con distinte pronunce ha avuto modo di affermare il suddetto principio stabilendo che la sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato resa in udienza pubblica dopo il controllo della costituzione delle parti e prima dell’apertura dibattimento, non è qualificabile come sentenza predibattimentale ed è, pertanto, appellabile dal pubblico ministero nonchè, ove ricorrano le condizioni di cui all’art. 593 cod. proc. pen., an dall’imputato; pertanto, in caso di appellabilità della sentenza, il ricorso immediato in cassazi per violazione di legge costituisce ricorso “per saltum”, con la conseguenza che, se il su accoglimento comporta l’annullamento con rinvio, il giudice di rinvio è individuato in quello c sarebbe stato competente per l’appello (Sez. 2, n. 673 del 23/10/2019 (dep. 10/01/2020 ) Rv. 278224 – 01).
Diversamente, ove il pubblico ministero debba impugnare una sentenza inappellabile, come nel caso di proscioglimenti per reati puniti con pena alternativa o solo pecuniaria, ovver tutte le sentenze di condanna che non modifichino il titolo di reato ovvero che non escludano una aggravante ad effetto speciale, l’unico rimedio esperibile è il ricorso per cassazione; in d casi all’eventuale annullamento consegue, però, la trasmissione degli atti al giudice di pri grado e ciò per la fondamentale considerazione che avverso dette sentenze non essendo
proponibile appello da parte del p.m. non si applica la disciplina dettata dal quarto comma dell’art. 569 cod.proc.pen. che vale solo per i ricorsi per saltum.
4. Tali disposizioni, poi, vanno combinate con la particolare disciplina dettata dall’art. 5 bis cod.proc.pen., in tema di appellabilità soggettiva della parte pubblica, introdotto dal D.Lg n.11 del 2018, che ha ridefinito i poteri di appello tra diversi organi del pubblico minist eliminando la potestà di impugnazione congiunta da parte del procuratore della Repubblica e del procuratore generale presso la corte di appello; in particolare si è previsto, al primo comma del suddetto articolo, che il potere di appello spetta al pubblico ministero di primo grado e che, forza del comma secondo, il procuratore generale può appellare soltanto nei casi di avocazione o di acquiescenza del procuratore della Repubblica.
Proprio in forza di tale specifica previsione la difesa dell’imputato, con memoria ritualmente depositata, ha dedotto l’inammissibilità dell’appello del P.G. nel caso di specie, per difetto acquiescenza del procuratore della Repubblica. Si è assunto cioè che avendo il procuratore generale proposto ricorso senza nulla conoscere dell’acquiescenza del procuratore della Repubblica l’impugnazione debba dichiararsi inammissibile.
L’assunto è però infondato; al proposito, va ricordato come sul tema dei rapporti fra appello del procuratore della Repubblica ed appello del procuratore generale sono recentemente intervenute le Sezioni Unite della Corte di cassazione con la pronuncia n. 21716/2023; il massimo consesso di legittimità ha stabilito al proposito che in tema di appello della parte pubblica, legittimazione del procuratore generale a proporre appello ex art. 593-bis cod. proc. pen. avverso le sentenze di primo grado, derivante dall’acquiescenza del procuratore della Repubblica, consegue alle intese o alle altre forme di coordinamento richieste dall’art. 166-bis disp. att. cod. proc. pen. che impongono al procuratore generale di acquisire tempestiva notizia in ordine alle determinazioni dello stesso procuratore della Repubblica in merito all’impugnazione della sentenza (Sez. U, n. 21716 del 23/02/2023, Rv. 284490 – 01); in motivazione si è al proposito del concetto di acquiescenza precisato che:” il procuratore generale che propone un appello contro una sentenza di primo grado riconosce, assumendosi la relativa responsabilità ordinamentale, di avere esercitato il potere-dovere di coordinamento e di preliminare verifica assegNOMEgli dall’art. 166-bis disp.att. cod.proc.pen., e indica così il proprio ufficio c legittimato ad impugnare ai sensi dell’art. 595-bis, comma 2, cod.proc.pen. Non vi è alcuna previsione normativa che autorizzi a sostenere che il giudice dell’impugnazione possa successivamente sindacare il contenuto della intesa raggiunta dal procuratore della Repubblica con il procuratore generale, confermata dalla presentazione da parte di quest’ultimo dell’unico atto di appello”.
Proseguendo, poi, sul tema del ricorso immediato la stessa pronuncia delle Sezioni Unite 21716/23 afferma che:” va ricordato come l’art. 569, comma 1, cod.proc.pen. stabilisca espressamente che la parte che ha diritto di appellare la sentenza di primo grado può proporre direttamente ricorso per cassazione: formula questa che disegna un concetto di appellabilità in
senso soggettivo, perché quel mezzo di impugnazione viene considerato come alternativo in relazione alla posizione della parte impugnante. Da tanto è possibile arguire che il procuratore generale in tanto è legittimato a presentare ricorso immediato per cassazione in alternativa all’atto di appello, in quanto sia legittimato a proporre quest’ultimo ai sensi dell’art. 593 comma 2, cod.proc.pen., dunque solo nei casi di avocazione o acquiescenza del procuratore della Repubblica al provvedimento….qualora in accoglimento del ricorso immediato, la Corte di cassazione annulli con rinvio la sentenza di primo grado gli atti dovranno essere trasmessi al giudice competente per il secondo grado”.
Ne deriva pertanto affermare che il ricorso del procuratore generale avverso la sentenza di proscioglimento per intervenuta remissione di querela è per saltum quando sia stato proposto a seguito di acquiescenza avverso la stessa sentenza da parte del procuratore della Repubblica ed, in tali casi, l’eventuale accoglimento comporta, per le considerazioni già svolte al punto 2 l’obbligo di trasmissione degli atti alla corte di appello.
4.1 Nel caso in esame risulta che, pronunciata la sentenza di non doversi procedere nei riguardi del COGNOME con motivazione contestuale il 17 maggio 2022, alcuna impugnazione del pubblico ministero di primo grado interveniva nel termine perentorio di giorni 15, mentre, in seguito alla rituale comunicazione al P.G. in data 7 luglio, questi proponeva ricorso per saltum il successivo 21 luglio.
Infondata si rivela, pertanto, la richiesta di inammissibilità per difetto di legittimazion art. 593-bis cod.proc.pen. esposta dal difensore dell’imputato nella memoria depositata posto che, avverso detta sentenza, a seguito dell’acquiescenza del pubblico ministero di primo grado, manifestata dal decorso del termine e comunque attestata al momento della presentazione del ricorso (si veda al proposito il punto 4. della presente motivazione sui principi dettati dalle S Un. n.21716/23) il P.G. avrebbe potuto proporre sia appello che ricorso per saltum; l’interposizione del ricorso diretto per cassazione comporta l’applicazione della disciplina dettat dal quarto comma dell’art. 569 cod.proc.pen e così, disposto l’annullamento, gli atti vanno trasmessi alla Corte di Appello di AVV_NOTAIO per il giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per il giudizio alla Corte di Appello di AVV_NOTAIO.
Roma, 14 febbraio 2024