Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 43210 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 43210 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, nato il DATA_NASCITA in Albania avverso l’ordinanza in data 07/06/2024 del G.I.P. del Tribunale di Bologna udite le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; generale NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 07/06/2024 il G.i.p. del Tribunale di Bologna ha applicato a NOME la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di cui all’art. 74, comma 1, d.P.R. 309 del 1990 e per varie ipotesi riconducibili all’art. 73 d.P.R. 309 cit.
Ha proposto ricorso «per saltum» COGNOME tramite il suo difensore.
2.1. Con il primo motivo denuncia violazione dell’art. 74 d.P.R. 309 del 1990 in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Il RAGIONE_SOCIALE. aveva ravvisato l’ipotesi associativa facendo riferimento ad elementi inidonei, senza dar conto della comune consapevolezza dei concorrenti di aver realizzato un contesto criminale organizzato e di partecipare ad esso.
2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 274, 275, 275-bis cod. proc. pen.
Quanto alle esigenze cautelari era mancata una valutazione specifica in ordine all’attualità delle esigenze cautelari a fronte di fatti riferiti agli anni 2021 e 2 essendo stato inoltre impropriamente ravvisato il pericolo di fuga ed essendo stata indebitamente esclusa l’utilità di strumento elettronico di controllo a corredo di misura domiciliare, ferma restando l’incensuratezza del ricorrente.
Il Procuratore generale nel corso della discussione ha ribadito quanto osservato nella requisitoria inviata, concludendo per l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, presentato «per saltum» e dunque riferibile solo a profili di violazione di legge, è inammissibile.
Il primo motivo è genericamente formulato e non si misura in alcun modo con l’ampia motivazione (pagg. da 26 a 67), con cui il Giudice ha dato conto della trama associativa, dell’organizzazione e della capacità operativa del sodalizio, del ruolo assunto da ciascun indagato, compreso il ricorrente, analisi poi avvalorata dall’analisi dei singoli reati fine.
Il secondo motivo si risolve nell’assertiva contestazione dell’analisi compiuta nell’ordinanza impugnata in punto di esigenze cautelari e di adeguatezza della misura, anche in relazione al tema dell’insufficienza di misure meno afflittive, senza alcun confronto con gli argomenti (pagg. 243 segg.) alla cui stregua è stato ravvisato sia il pericolo di reiterazione sia il pericolo di fuga, fermo restando che la deduzione è volta a prospettare semmai l’inadeguatezza e l’insufficienza della motivazione, ma non la sua radicale mancanza, risultando dunque preclusa, avuto riguardo al limitato perimetro dei motivi di ricorso consentiti nell’ipotesi di cu all’art. 311, comma 2, cod. proc. pen.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla
causa dell’inammissibilità, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma Iter disp. att. cod. proc. pen.