Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34442 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7   Num. 34442  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a FRIGNANO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 05/03/2025 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso il provvedimento con il quale il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ht” ha confermato il giudizio di pericolosità emesso a suo carico (ex art. 14 d. Igs. n. 159 del 2011) e disposto l’esecuzione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza a lui applicata;
considerato che:
«in tema di misure di prevenzione, è inammissibile il ricorso “per saltum” in cassazione contro le decisioni del tribunale, in quanto, in base al combiNOME disposto degli artt. 10 e 27 del d 6 settembre 2011, n.159, è esperibile il solo ricorso dinanzi alla corte d’appello»(Sez. 6, n. 21 del 11/04/2019, Oliverio, Rv. 275938 – 01);
«il ricorso diretto per cassazione non è convertibile in appello, con conseguente inammissibilità del gravame, quando, attraverso la ricerca dell’effettiva volontà del ricorrente accerti che lo stesso abbia voluto deliberatamente impugnare il provvedimento con un mezzo o per motivi diversi da quelli consentiti, con la consapevolezza sia della improponibilità del mezz strumentalmente prescelto e dichiarato, quanto della esistenza di altro ed unico rimedio processuale, appositamente predisposto dal sistema e dallo stesso ricorrente rifiutato»(Sez. 6, n. 1108 de 06/12/2022 – dep. 2023, G., Rv. 284333 – 01);
l’unico motivo di ricorso – come si evince sia dall’enunciazione di esso, in termini violazione di legge, segnatamente dell’art. 4, comma 1, lett. a), d. Igs. n. 159 del 2011 (pur a fr dell’indicazione pure dell’art. 606, lett. b), cod. proc. pen.), come ribadito pure nella richi annullamento con esso avanzata, per l’appunto per «violazione di legge» – ha in effetti intes consapevolmente impugnare il provvedimento in questa sede di legittimità;
in ogni caso, l’impugnazione, che muove censure in riferimento alla ritenuta “attualità della pericolosità sociale, è inammissibile poiché non si confronta in alcun modo con l’iter argomentativo del provvedimento impugNOME (assumendo, contrariamente a quanto si trae dal testo di esso, che sarebbero stati valorizzati unicamente i fatti che hanno condotto all’applicazione de misura di prevenzione), difettando pertanto dell’effettiva critica ad esso – che è il quid dell’impugnazione (cfr. artt. 581 e 591 cod. proc. pen.) – limitandosi a censurare la correttezza de decisione impugnata con allegazione del tutto assertive e con il richiamo di princìpi giurisprudenzia non compiutamente correlati al caso di specie; il che rende superflua ogni ulteriore considerazione;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Co cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10/09/2025.. DegosIT
/AtA