Ordinanza di Cassazione Penale Sez. F Num. 33327 Anno 2024
Penale Ord. Sez. F Num. 33327 Anno 2024
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 29/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BIANCAVILLA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 22/07/2024 della CORTE APPELLO di MESSINA udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
NOME COGNOME, con atto sottoscritto dal suo difensore, ricorre avverso il provvedimento, emesso in data 22 luglio 2024 dalla Corte di Appello di Messina, con il quale stata respinta l’istanza di perdita di efficacia della misura cautelare della custodia caute carcere, alla quale è sottoposto l’imputato per il reato di cui all’art. 416 bis cod. pen.
Sulla predetta istanza si è pronunziata la Corte di Appello di Messina dinanzi alla quale pen il giudizio di impugnazione della sentenza di condanna di primo grado.
L’impugnazione deve essere qualificata come appello, in quanto – alla luce del chiar disposto dell’art. 311, comma 2, cod. proc. pen. – il ricorso per saltum in cassazione è consentito GLYPH soltanto avverso i provvedimenti c.d. genetici, in alternativa al ricorso riesame ex art. 309 cod. proc. pen.
In ossequio al principio di tassatività delle impugnazioni, il ricorso per saltum non può invece essere proposto avverso le ordinanze ex art. 299 cod. proc. pen. e tutti altri provvedimenti con i quali il giudice competente si pronunzia sulla misura cautelare in
(come quello di cui all’art. 306 cod. proc. pen., in materia di estinzione delle misure), in suscettibili soltanto di appello cautelare.
Costante in tale senso è, d’altronde, la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui avver il provvedimento di rigetto dell’istanza di revoca o sostituzione delle misure cautel ammesso esclusivamente il rimedio dell’appello, previsto dall’art. 310, cod. proc. pen. quanto il ricorso immediato per cassazione, ai sensi dell’art. 311, comma 2, cod. pro pen., può essere proposto soltanto contro le ordinanze che dispongono una misura coercitiva e solo nel caso di violazione di legge, nonché, ai sensi dell’art. 568, comma secondo, cod. proc. pen., contro i provvedimenti concernenti lo status libertatis non altrimenti impugnabili (tra le più recenti massimate si veda Sez. 6, Ordinanza n. 15125 d 07/03/2023, Rv. 284581; si vedano anche Sez. 1, Sentenza n. 9657 del 05/10/2016 -dep. 27/02/2017- Rv. 269418; Sez. U, Sentenza n. 16 del 26/11/1997 -dep. 26/01/1998- Rv. 209335).
Tanto premesso, visto il disposto dell’art. 568, comma 5, cod., proc. pen., il ricors COGNOME, trattato con procedura ex art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., deve essere qualificato come appello ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen. e gli atti vanno trasme Giudice competente per l’ulteriore corso. Invero, «In tema di impugnazioni, allorché un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l’atto deve limitarsi, a dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., a verificare l’oggettiva impugnabilit provvedimento, nonché l’esistenza di una voluntas impugnationis, consistente nell’intento sottoporre l’atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e quindi trasmettere gli att necessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente» (Sez. U, n. 45371 del 31/10/2001, COGNOME, Rv. 220221 e Sez. U, n. 45372 del 31/10/2001, COGNOME; si deve dunque ritenere definitivamente superato il principio affermato da Sez. U, n. del 26/11/1997, dep. 1998, Nexhi, Rv. 209336).
P.Q.M.
Qualificata l’impugnazione come appello, dispone trasmettersi gli atti al Tribunal Messina per l’ulteriore corso. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
DEPOSITATO IN CPfl.’.177sIA
Il
presi d ente estensore
Così deciso il 29 agosto 2024