Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 45602 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 45602 Anno 2024
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 30/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata nel procedimento nei confronti di:
COGNOME NOMECOGNOME nata a Torre del Greco il giorno 6/6/1999 rappresentata ed assistita dall’avv. NOME COGNOME di ufficio avverso la sentenza in data 29 aprile 2024 del Tribunale di Torre Annunziata; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME COGNOME
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME ha chiesto la conversione del ricorso in appello e la trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli per il giudizio.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 29 aprile 2024 il Tribunale di Torre Annunziata assolveva NOME COGNOME dal contestato reato di cui agli artt. 81 cpv. e 493-ter cod. pen. perché non punibile per particolare tenuità del fatto ex art. 131bis cod. pen.
In sintesi, si contestata all’imputata di essersi procurata i codici relativi a una carta Postepay Evolution intestata a NOME COGNOME e di avere indebitamente utilizzato detta carta per effettuare una ricarica di 292,00 euro su di un’analoga carta a sé intestata. I fatti risalgono al 10 febbraio 2020.
Ricorre per Cassazione “per saltum” avverso la predetta sentenza il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata, deducendo con motivo unico la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione alla ritenuta assoluzione per particolare tenuità del fatto.
Deduce il ricorrente che il Tribunale ha erroneamente ritenuto applicabile la causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. sotto il profilo della n abitualità del comportamento delittuoso alla luce dell’incensuratezza dell’imputata così come evincibile del certificato penale in atti, mentre in realtà, contrariamente a quanto affermato in sentenza, la condotta dell’imputata deve essere considerata abituale in quanto esiste un precedente penale specifico a suo carico di cui ad una sentenza divenuta irrevocabile in data 18 maggio 2023 e, quindi, in data anteriore rispetto a quella della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso “per saltum” innanzi a questa Corte di legittimità non può essere fatto per vizio di motivazione.
Il Pubblico Ministero ricorrente deduce, infatti, un vizio di motivazione della sentenza impugnata ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non tenendo conto del fatto che ai sensi dell’art. 569, comma 3, cod. proc. pen. il ricorso immediato per cassazione non è proponibile per tale motivo.
Ne consegue che il ricorso deve essere convertito in appello, con conseguente trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli per il giudizio.
P.Q.M.
Convertito il ricorso in appello, dispone trasmettersi gli atti alla Corte d appello di Napoli per il giudizio.
Così deciso il 30 ottobre 2024.