Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 47783 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 47783 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 11/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, NOME a Oppido Mamertina DATA_NASCITA
COGNOME NOMENOME NOME a Delianuova il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, NOME a Cinquefrondi il DATA_NASCITA
avverso
l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria dd visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha concluso chiedendo la reiezione del ricorso proposto nell’interesse di COGNOME e COGNOME, l’inammissibilità di quello proposto nell’interesse di COGNOME
Sentiti gli avvocati COGNOME e COGNOME per COGNOME, COGNOME e COGNOME per COGNOME, nonché COGNOME per COGNOME, che si sono richiamati alle conclusioni di cui ai ricorsi e ai motivi aggiunti
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza descritta in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria ha applicato a NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME la misura cautelare della custodia in carcere ritenendo gli stessi gravemente indiziati dei reati agli stessi ascritti dalla richiesta all’uopo veicolat dalla Procura distrettuale competente e in particolare quanto a COGNOME COGNOME, in relazione alla partecipazione all’associazione finalizzata al narcotraffico descritta al capo C) nonché ai diversi reati fine legati al detto circuito associativo, e, quanto al COGNOME, il concorso nella detenzione della cocaina descritta al capo C95), aggravata ex art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990, per la ingente quantità della sostanza in questione.
Propongono ricorso immediato per cassazione í tre indagati tramite autonomi atti di impugnazione.
Nell’interesse di NOME COGNOME e NOME COGNOME propone autonomi ricorsi il medesimo difensore, prospettando ragioni di doglianza del tutto analoghe, declinate sia guardando ai fatti comunemente ascritti ai due ricorrenti, sia a quelli oggetto di specifiche contestazioni singolarmente mosse.
La difesa rimarca che un aspetto essenziale e assorbente della motivazione spesa dal giudice della cautela nel sostenere la gravità indiziaria ascritta ai due ricorrenti in relazione alle imputazioni provvisorie loro mosse sarebbe dato dal diretto o mediato coinvolgimento dei due indagati nei colloqui captati evocati a sostegno del relativo giudizio. E sotto questo versante evidenzia che detto coinvolgimento nel caso non potrebbe che passare dalla identificazione nei due ricorrenti dei soggetti coinvolti nelle comunicazioni telematiche – trasmesse a quella italiana dall’autorità giudiziaria francese e acquisite nell’ambito di un procedimento penale instaurato in Francia – oggetto di immediato interesse rispetto alle posizioni in gioco e valorizzate ai fini della riscontrata gravità indiziar quanto agli agiti illeciti ascritti ai due ricorrenti. Identificazione che ad avviso Giudice per le indagini preliminari troverebbe conferma nelle schede informative all’uopo redatte dalla polizia giudiziaria, assertivamente allegate all’informativa di reato sottesa alla richiesta cautelare, quando, di contro siffatte schede, oltre a non risultare allegate alla informativa, non sarebbero mai state acquisite al fascicolo cautelare, cosi da menomare radicalmente le prerogative difensive, non essendo mai stato reso ostensibile ai difensori e agli stessi indagati un atto essenziale del giudizio da contrastare.
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Ciò premesso, messa in evidenza, per ciascun capo di imputazione mosso ai due ricorrenti, l’essenzialità del tema inerente le captazioni e a caduta la decisività del tema legato alla possibilità di riferire i detti colloqui ai due indagati questione, si adduce violazione degli adt. 125, comma 3 e 292 comma 2 lettera c) nonché dell’ad 178 lettera c) del codice di rito per l’assenza integrale di motivazione o comunque l’assenza di una motivazione autonoma del provvedimento impugNOME sul tema in questione, avendo il giudice delle cautela fatto riposare la sua valutazione su un dato indiziario non reso ostensibile ai difensori e agli indagati; mai descritto nei suoi contenuti, così da palesare una assoluta assenza del relativo onere motivazionale; pedissequamente validato in termini coincidenti alla prospettazione accusatoria, senza dare conto di una autonoma valutazione delle relative emergenze destinate a fondare il relativo convincimento.
4.La difesa di NOME COGNOME adduce tre diversi motivi, tutti comunemente caratterizzati da una affermata carenza assoluta di motivazione.
4.1. Con il primo motivo, vieppiù approfondito dalle memorie inviate tramite “pec”, si mette in evidenza che la situazione in fatto presa in considerazione dall’imputazione mossa al ricorrente sarebbe stata oggetto di un precedente intervento cautelare – di matrice reale- reso in danno del COGNOME (attinto da un sequestro preventivo, correlato ad una ritenuta ricettazione, caduto sulle somme rinvenute nella disponibilità del ricorrente nella circostanze di Fatto oggetto dalla imputazione che qui si contesta), provvedimento confermato in esito al ricorso ex ad 324 cod. proc. pen. a tale scopo interposto.
Da qui il giudicato cautelare che impediva alla Procura di agire in via cautelare ai danni del ricorrente con riguardo alla medesima situazione di fatto, incorrendo altrimenti nella dedotta violazione dell’ad 649 cod. proc. pen.; ma anche la illogicità stessa del provvedimento, non potendosi ascrivere al ricorrente la ricettazione e al contempo il concorso nel reato presupposto (quello di cui all’art 73 d.P.R. n. 309 del 1990, ora contestato); infine l’assenza di attualità della misura adottata, avendo gli inquirenti a disposizione, sin dalla esecuzione del sequestro, gli asseriti elementi utili a supportare l’odierna pretesa cautelare, che andava proposta già in quel determiNOME contesto fattuale.
Con il secondo motivo il difetto integrale di motivazione viene riferito alla individuazione dei momenti indiziari utili a supportare il giudizio di gravità indiziaria quanto al contributo garantito dal ricorrente rispetto ai fatti di detenzion e trasporto della cocaina descritta al capo C95).
L’ordinanza, in parte qua, riporterebbe pressoché integralmente l’informativa della polizia giudiziaria e la richiesta della Procura basata sulla prima, limitando a sole due righe e mezzo le valutazioni spese con riferimento alla specifica posizione
del ricorrente. Il tutto, peraltro, cadendo nei medesimi travisamenti in fatto che inficiavano la richiesta della Procura e la informativa ad essa sottesa, a conferma della assenza di un autonomo vaglio critico da parte del giudice della cautela quanto alla effettiva disponibilità delle somme sequestrate in capo al ricorrente ma anche in relazione alla stessa presenza del ricorrente presso il capannone della madre allorquando, secondo la tesi accusatoria, il concorrente Porfida avrebbe fatto accesso al relativo per prelevare la droga successivamente sequestrata allo stesso.
Del resto, il giudice per le indagini preliminari, avrebbe inserito il ricorrente all’interno di un complessivo circuito criminale, descritto dalle ipotesi di reato di cui al capo C94), che coinvolge gli altri coindagati del capo ascritto al ricorrente ma al quale il COGNOME è rimasto del tutto estraneo.
4.3. Con il terzo motivo la difesa il giudizio speso sulla sussistenza del rischio di reiterazione della condotta le esigenze e sulla adeguatezza della misura di maggior rigore applicata, argomentate in termini di mera apparenza rispetto alla autonoma posizione di ciascun indagato cosi da inficiare radicalmente la misura adottata; ciò ancor più considerando l’assenza di fatti dimostrativi di una recidiva reiterata, avendo il ricorrente riportato due condanne a pena patteggiata per fatti risalenti nel tempo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili per le ragioni precisate di seguito.
2. Giova ribadire che il ricorso immediato per cassazione avverso una misura cautelare è consentito unicamente per violazione di legge, sicché può essere dedotta con tale mezzo di gravame solo la totale mancanza di motivazione e non anche la sua insufficienza, incompletezza od illogicità (ex multis, Sez. 6, n. 18725 del 19/04/2012 Cc. – dep. 16/05/2012, Rv. 252643). In questa cornice, si è ritenuta censurabile la decisione cautelare che oltre che graficamente insussistente, si riveli priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito o talmente priva di coordinazione e carente dei necessari passaggi logici da far risultare incomprensibili le ragioni che hanno giustificato l’applicazione della misura (Sez. 1, n. 6972 del 07/12/1999, dep. 2000, Rv. 215331). La motivazione apparente è, infatti, ravvisabile soltanto quando sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamen espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e
perciò sostanzialmente inesistente (Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014 dep. 2015, Rv. 263100).
Si è pure precisato che, in tema di motivazione delle ordinanze cautelari personali, la violazione della prescrizione della necessaria autonoma valutazione, da parte del giudice, dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari determina, in linea di principio, un vizio di violazione di legge del provvedimento avverso il quale può essere proposto ricorso “per saltum” in cassazione (Sez. 6 n. 53940 del 19/09/2018, Rv. 274584 e n. 26050 del 14/04/2016, Rv. 266970). Sotto quest’ultimo versante, tuttavia, si è chiarito come l’obbligo di autonoma motivazione del giudice abbia la funzione di assicurare l’effettività del vaglio giurisdizionale con riferimento alle singole posizioni ed alle singole contestazioni, ma non anche l’originalità grafica o linguistica del provvedimento del giudice. Invero, solo la prima delle due finalità costituisce esigenza di cui è agevole individuare il fondamento costituzionale, in particolare, in considerazione dei principi della soggezione del giudice soltanto alla legge, della sua terzietà, e dell’effettività della motivazione. Di conseguenza, il difetto di originalità linguistic o espositiva del provvedimento cautelare del giudice rileva non in sé, ma quale elemento da cui desumere l’insussistenza di un effettivo vaglio giurisdizionale; esso, quindi, non implica automaticamente una violazione dell’obbligo di autonoma motivazione del giudice (in motivazione, Sez. 3, n. 35720 del 6/10/2020).
Ciò precisato in linea di principio, va da subito messo in evidenza che tutti e tre i ricorsi portati all’attenzione della Corte non espongono vizi del provvedimento impugNOME legittimanti il rimedio nel caso azioNOME.
Muovendo dai ricorsi presentati nell’interesse di NOME COGNOME e NOME COGNOME va subito evidenziato che l’intero assunto difensivo muove da una affermazione di fondo che le impugnazioni non sostengono documentalmente.
Si sostiene, in particolare, la mancata acquisizione agli atti delle schede integranti l’informativa di reato che il giudice della cautela ha valorizzato nell’ascrivere, sul piano della relativa identificazione, agli odierni ricorrenti, i v colloqui captati posti a fondamentale supporto del giudizio di gravità indiziaria agli odierni ricorrenti.
Schede che secondo il provvedimento gravato sarebbero allegate alla informativa di reato, che la difesa sostiene non siano mai state acquisite agli atti del fascicolo cautelare.
4.1. L’assunto, tuttavia, è solo affermato mentre andava supportato almeno con una confermativa attestazione da parte della cancelleria competente. D’altra parte, proprio il rimedio privilegiato dalla difesa preclude a monte qualsivoglia scrutinio della veridicità della relativa affermazione, preclusa alla Corte proprio
perché alla stessa, coerentemente al vaglio alla stessa ascritta, non risultano trasmessi gli atti fondanti la misura.
4.2. Dando, dunque, per scontata ( perché non adeguatamente contrastata) la sussistenza, agli atti, di queste schede integrative della informativa di reato, così da risultare ostensibili agli indagati e ai difensori, va altresì rimarcato che i provvedimento, sul piano del contenuto indiziario che porta alla detta identificazione, per quanto sinteticamente, si sofferma ( alla pagina 89) sul portato della relativa documentazione, dando conto della sostanziale attendibilità delle risultanze indiziarie ivi esposte e degli elementi valorizzati per sostenerne il portato, finendo poi per utilizzarle nel rintracciare gli utilizzatori dei vari dispost e della correlate utenze intercettate.
Per quanto laconica, una motivazione, anche autonoma, sulla consistenza indiziaria delle dette emergenze, ad avviso del Collegio, deve dunque ritenersi sussistente. Di contro, le doglianze dirette a contrastare la adeguatezza di tale argomentare rispetto al giudizio di gravità indiziaria nonché la linearità che lo connota sul versante della relativa tenuta logica o la stringente coerenza al relativo portato probatorio, all’evidenza, danno conto di aspetti eccentrici alla tipologia di vizi legittimanti il ricorso immediato.
Da qui la conclusione di cui al dispositivo che segue con riguardo ai detti ricorrenti.
Sorte non diversa merita il ricorso prospettato nell’interesse di NOME COGNOME.
5.1. GLYPH Quanto alla addotta violazione del disposto di cui all’art. 649 cod. proc. pen., va rimarcata l’evidente inammissibilità della censura.
In disparte il seppur assorbente profilo inerente alla possibilità di ascrivere rilievo pregiudiziale ad una decisione assunta in un procedimento cautelare di natura reale rispetto alla applicazione di una separata misura cautelare personale, la doglianza si lega a valutazioni in punto di fatto, inerenti al precedente giudizio cautelare, che presuppongono una verifica non compatibile con il rimedio attivato e che peraltro risultano prospettate in modo inadeguato perché mal supportate dal ricorso ( si allega solo il decreto di sequestro ma non si è in g rado di affermare se lo stesso è stato confermato in sede di impugnazione, aspetto che la stessa difesa emargina ma non comprova nel suo esito).
Tanto rende inconferenti anche le ulteriori difese espresse dal primo motivo, all’evidenza eccentriche sul piano della gravità indiziaria (quanto alla non sostenibilità del concorso nella detenzione dello stupefacente contestata nel presente procedimento quale reato presupposto della ricettazione posta a supporto della misura reale resa nel separato procedimento, trattandosi, al più, di rilievo utile ad incidere su quest’ultima e sul titolo di reato che la supporta) oltre
che non compiutamente intellegibili avuto riguardo alle asserite ricadute inerenti alle esigenze cautelari riscontrate a sostegno del provvedimento gravato.
5.2. Non coglie nel segno il secondo motivo di ricorso, con il quale si lamentano radicali vizi inerenti alla motivazione della decisione adottata in punto di gravità indiziaria che non solo risultano smentiti dalla lettura del provvedimento ma che, alla luce del loro contenuto effettivo, portano i profili di doglianza prospettati all’interno di ambiti all’evidenza eccentrici rispetto agli stringent parametri sottesi al ricorso immediato.
Il provvedimento impugNOME, infatti, valorizza le ragioni che portano al giudizio di gravità indiziaria in ordine al ruolo da ascrivere al COGNOME nella detenzione della sostanza stupefacente contestata al capo C95:1.
Più in particolare (dalla pagina 2096) trascrive il portato della informativa di reato del 15 novembre 2022 riportata nella richiesta (intecirativa) di misura cautelare addotta a sostegno delle ipotesi delittuose ( più fatti di trasporto di sostanze stupefacenti) descritte ai capi C94) e C95), l’ultimo dei quali attribuito anche al ricorrente; mette, poi, in luce (dalla pagina 2103) le specifiche valutazioni probatorie spese dal giudice della cautela rispetto ai superiori dati offerti dalle acquisizioni di indagine, finendo anche per escludere la gravità indiziaria per alcuni episodi di asserito trasporto compresi nel capo C94 (pag. 2108, ultimo capoverso) e giungendo, di contro, ad una conclusione opposta per l’episodio del 27 giugno del 2022, che coinvolge anche il COGNOME (dalla pag. 2109).
In relazione a tale specifica posizione, si sofferma, per quanto sinteticamente, sulle ragioni che ne supportano il ritenuto contributo concorsuale (quarto e quinto capoverso di pagina 2109), tali da fondare il relativo convincimento steso a supporto.
All’evidenza, dunque, anche in parte qua, la decisione gravata non può dirsi priva di motivazione né appare estranea a profili autonoma valutazione rispetto alla prospettiva accusatoria. Semmai, in linea con l’effettivo portato delle censure, può esserne messa in discussione l’adeguatezza; la forza logica che la sostiene alla luce dell’asserito modesto spazio fattuale che supporta il relativo sviluppo logico induttivo; la coerenza della stessa rispetto all’effettivo portato del dato emergente dalle indagini, destiNOME a disvelare, ad avviso della difesa, una lettura travisata delle acquisizioni, così messa in evidenza dal ricorso.
Ma anche nel caso si tratta di ambiti deduttivi che esondaro gli argini propri del ricorso immediato.
5.3. Stessa sorte, infine, spetta alla doglianza prospettata sulle esigenze e sulla adeguatezza della misura.
Per quanto sintetico il provvedimento contiene una argomentazione di riferimento che, anche se riferita a più indagati, si attaglia adeguatamente alla
posizione del ricorrente. Si rimarca l’ingente quantità della sostanza coinvolta dall’imputazione, aspetto peraltro non contrastato; si sottolinea la contestualizzazione della vicenda nei traffici illeciti che vedono protagonista NOME COGNOME, la cui posizione rimanda al rilevante ambito criminale coperto dall’associazione di cui al capo C), dando ulteriore rilievo al disvalore del fatto a giudizio nell’ottica prospettica della pericolosità da ascrivere all’indagato; si fa infine riferimento ai precedenti specifici del ricorrente, confermati dalla stessa difesa (trovando gli stessi rilievo, nell’ottica che qui interessa, anche se definit con pena concordata).
In definitiva, anche in parte qua, va riscontrata la presenza di una motivazione individualizzante rispetto alla posizione del ricorrente e autonoma, rispetto alla prospettazione accusatoria, tanto da smentire in radice, e se possibile in termini ancora più evidenti, la possibilità di apprezzare le doglianze difensive siccome coerenti alle stringenti connotazioni del rimedio interposto.
6.Alla inammissibilità seguono le pronunce di cui all’ad 6,16 comma 1 cod. proc. pen. definite nei termini di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’ad 94 comma 1 ter disp. att. cod. proc. civ.