Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 174 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 6 Num. 174 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/11/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
NOME, nato a Barcellona Pozzo di Gotto il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/07/2022 della Corte di appello di Messina visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale NOME, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN IFATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe la Corte di appello di Messina ha rigettato l’istanza di revoca o di sostituzione con arresti domiciliari della misur custodiale applicata a COGNOME NOME, ritenendo insussistenti elementi idonei a superare la presunzione di pericolosità correlata al reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 90, per il quale è stato condannato in primo grado alla pena di anni 4 e mesi 10 di reclusione, e considerando adeguata la misura applicata, unica idonea a tutelare le perduranti esigenze cautelari, riconosciute sussistenti anche da questa Corte il 10 febbraio 2022 in sede di rigetto del ricorso proposto avverso l’ordinanza genetica.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il difensore del COGNOME, che ne chiede l’annullamento per violazione dell’art. 73 d.P.R. n.309 del 90 per insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.
L’ordinanza impugnata non tiene conto della documentazione bancaria prodotta in sede di giudizio abbreviato condizionato, consistente nella produzione degli assegni, dei vaglia indicati nell’atto pubblico di vendita e dell’estratto conto da cui risultano i prelevamenti delle somme, idonea ad escludere la provenienza del denaro dall’attività illecita e la responsabilità dell’imputato.
Dopo aver riportato varie pronunce di legittimità in tema di distinzione tra concorso morale e connivenza, il ricorrente denuncia l’omessa motivazione sulla posizione del convivente, il cui concorso morale non può desumersi dalla mera convivenza, occorrendo la prova del contributo fornito o la prova che l’omessa opposizione alla detenzione della droga da parte di altri nella stessa abitazione si traduca in collaborazione.
Si sostiene che sia il ricorrente che la moglie erano ignari della presenza dello stupefacente nell’abitazione; hanno dimostrato che il denaro proveniva dalla vendita di un immobile; il ricorrente ha spiegato i motivi per i quali aveva scambiati vaglia e assegni e le dichiarazioni trovano riscontro nella circostanza che le banconote erano invecchiate dall’umidità. Da ultimo si rimarca che il precedente specifico risale al 2013 e fu originato dall’intento del ricorrente d proteggere la compagna, divenuta poi sua moglie, sicché non sussiste il pericolo di reiterazione e si insiste per la revoca o la sostituzione con arresti domicilia con presidi di controllo elettronico.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va convertito in appello ex art. 310 cod. proc. pen., non essendo ammissibile il ricorso per saltum, consentito soltanto avverso l’ordinanza genetica e solo per violazione di legge, non avverso i provvedimenti cautelari, emessi su istanze successive.
Va, infatti, ribadito che in tema di misure cautelari il provvedimento con il quale il giudice respinge la richiesta di revoca o di modifica di una misura cautelare personale non è impugnabile per saltum mediante ricorso per cassazione, trattandosi di rimedio esperibile, ai sensi dell’art.311 cod. proc. pen., unicamente contro le ordinanze genetiche che dispongono la restrizione della libertà (Sez. 2, ordinanza n. 24349 de124/05/2022, NOME, Rv.283178; Sez. 3, sentenza n. 20565 del 29/01/2015, Rv. 263743).
Pertanto, l’unico rimedio esperibile nel caso in esame è l’appello ex art. 310 cod. proc. pen.
Il ricorso va, quindi, convertito in appello con trasmissione degli atti al Tribunale del riesame di Messina.
P.Q.N11.
Converte il ricorso in appello e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Messina Sezione riesame.
Così deciso il 14/11/2022