Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 50239 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 50239 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 16/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME, nato in Marocco il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 12/07/2023 del Giudice per le indagini preliminari di Bologna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza sopra indicata il Giudice per le indagini preliminari di Bologna ha applicato, tra gli altri, ad NOME COGNOME la misura cautelare della custodia in carcere per essere promotore e finanziatore di un’associazione dedita al narcotraffico ex art. 74 d. P.R. n. 309 del 1990 (capo 1, da novembre 2020 a settembre 2021).
Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso per saltum l’indagato, con atto sottoscritto dal suo difensore, articolando un unico motivo.
Denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai gravi indizi di colpevolezza per essere il provvedimento impugnato privo di argomenti sull’inserimento di NOME nel contesto associativo e sulle sue condotte, ritenute «un po’ nell’ombra», considerato anche il suo stato detentivo dal dicembre 2020, e sull’eventuale suo concorso nel reato.
Gli unici elementi indiziari richiamati nel provvedimento sono costituiti: a) dall’intercettazione ambientale, riportata a pagina 110, in cui emergerebbe come dopo l’arresto NOME rassicuri la compagna (NOME COGNOME) che NOME (individuato nel coindagato NOME) ha visto che a casa è tutto a posto; b) dalla misura custodiale applicata al ricorrente nel dicembre 2020 perché trovato con 1 kg di cocaina e 4,5 kg di hashish, euro 130.000 e manoscritti di conteggi riferiti a NOME (individuato nel coindagato NOME).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile.
Va premesso che è stato proposto ricorso per saltum consentito, ex art. 311, comma 2, cod. proc. pen., per la sola censura della violazione di legge.
Invece, il motivo proposto da NOME COGNOME, pur formalmente enunciato come mancanza assoluta di motivazione, ex art. 125, comma 3, cod. proc. pen., tale da potere formare oggetto di ricorso immediato, in concreto prospetta generici profili di merito, incompatibili con il limite sancito dalla norma citata.
L’ordinanza impugnata non è affatto priva di motivazione, ma è puntualmente e riccamente argomentata. Infatti, dopo avere descritto l’attività di indagine riguardante un’associazione dedita stabilmente al narcotraffico a Bologna, composta da cittadini marocchini, con la disponibilità di importanti quantitativi di stupefacenti, smerciati attraverso una fitta rete di spacciatori, con clienti abitual ha dato atto che grazie alla collaborazione di NOME COGNOME, legato all’importazione di 140 kg di stupefacente, e di COGNOME, oltre che 4elle intercettazioni, supportate da perquisizioni, sequestri e arresti in flagranza, si er individuato anche il ricorrente
Alla luce di questo solido contesto, l’ordinanza impugnata, dopo avere descritto i 74 reati fine, ha ritenuto NOME COGNOME pienamente inserito nell’associazione, a partire dall’ essere il suo appartamento, condiviso con l’organizzatore NOME COGNOME, il luogo in cui erano nascosti buona parte dei soldi e della droga. Ulteriore
conferma GLYPH ruolo di vertice del ricorrente è stata offerta sia dall’essere stato questi arrestato con il possesso di € 130.000 in contanti e manoscritti contenenti conteggi di denaro riferiti al capo dell’associazione (NOME) per cifre importanti (C 100.000), sia dalla conversazione intercettata in carcere con la sua compagna che gli aveva rivelato che NOME, agli arresti domiciliari con il permesso di lavorare, gli aveva raccomandato di riferirigli che a casa era «tutto a posto». Dopo un periodo in carcere anche il ricorrente era stato sottoposto agli arresti domiciliari.
Questo apparato argomentativo è stato solo genericamente contrastato dal ricorso con lapidarie censure volte a sostenere l’assenza di elementi indizianti in ordine alla posizione di NOME all’interno dell’associazione e prospettando una non meglio precisata condotta concorsuale.
3. Il ricorso proposto non può essere convertito in richiesta di riesame.
Il Collegio, infatti, ritiene di aderire all’orientamento, ormai consolidat secondo il quale il ricorso diretto per RAGIONE_SOCIALEzione avverso le ordinanze che dispongono una misura coercitiva, proposto per motivi non consentiti, è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., cosicchè non può operare la sua conversione nella richiesta di riesame avendo il ricorrente già consumato la facoltà di scelta tra i diversi mezzi di impugnazione a sua disposizione (Sez. 4, n. 45611 del 2021, Sociu, Rv. 282548; Sez. 6, n. 36597 dell’11/11/2020, Troqe, Rv. 280150; Sez. 6, n. 35818 dell’11/11/2020, Chionna, Rv. 279956).
Infatti, il diverso orientamento sul punto, fondato sul principio d conservazione dell’impugnazione desumibile dall’art. 568, comma 5, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 32391 dell’8/03/2018, Belleli, Rv.273508), è stato superato dalle Sezioni unite COGNOME secondo cui, in termini generali, vale il seguente principio «In tema di impugnazioni, allorché un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l’atto deve limitarsi, a norm dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., a verificare l’oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonché l’esistenza di una “voluntas impugnationis”, consistente nell’intento di sottoporre l’atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti, non necessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente» (Sez. U., n. 45371 del 31/10/2001, COGNOME, Rv. 220221 1: conf. anche Sez. U., n. 45372 del 31/10/2001, COGNOME, non massimata). ulla base di detto principio, l’art. 568, comma 5, cod. proc. pen. deve essere interpretato nel senso che, purché si tratti di provvedimento impugnabile, basta la constatazione di un’impugnazione comunque proposta per procedersi alla sua conversione, senza necessità di indagare sulla
volontà perseguita dal proponente. Ciononostante, detta regola, secondo le Sezioni unite, richiede il presupposto dell’ammissibilità della proposizione del mezzo d’impugnazione diverso da quello previsto, cosicchè nei diversi casi riconducibili alle ipotesi di ricorso immediato avverso misure cautelari personali o reali, di cui agli artt. 311, comma 2, cod. proc. pen. e 325, comma 2, cod. proc. pen., allorché il motivo del ricorso diretto non deduca una violazione di legge, ma riguardi la motivazione, l’impugnazione si cristallizza ed essendo inammissibile a monte preclude definitivamente il rimedio della riqualificazione come riesame non operando, in ragione di un’espressa deroga, il principio di conservazione di cui all’art. 568, comma 5, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 36597 dell’11/11/2020, Troqe, Rv. 280150).
4. Alla stregua di tali argomenti il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna – ela ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma Iter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 16/11/2023