Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 394 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 3 Num. 394 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/10/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a JESI il DATA_NASCITA; COGNOME NOME nato a RIMINI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/01/2025 del TRIBUNALE di Ancona
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo che i ricorsi vengano convertiti in appello con trasmissione degli atti alla corte di appello; in subordine e nel merito chiede che la Corte di cassazione annulli con rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui ai capi a), b) e c) commessi prima del primo gennaio 2020, perchè estinti per prescrizione e (conseguentemente) limitatamente alla condanna al risarcimento del danno ad esso relativo e, limitatamente al termine per il pagamento delle somme a titolo di risarcimento del danno, con rinvio alla corte di appello; rigetto nel resto;
udito l’AVV_NOTAIO, difensore di NOME COGNOME e, quale sostituto processuale dell’AVV_NOTAIO, anche di NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Ancona.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono, con separati atti a firma dei rispettivi difensori, per l’annullamento della sentenza del 31 gennaio 2025 del Tribunale di Ancona che li ha dichiarati penalmente responsabili, il COGNOME dei reati di cui ai capi A, B e C della rubrica, il COGNOME dei reati di cui ai capi A e D e li ha condannati, rispettivamente, alla pena di un anno e sei mesi di arresto e 25.000 euro di ammenda il primo, di un anno di arresto e 18.000 euro di ammenda il secondo. Entrambi rispondono, a vario titolo, del reato di cui agli artt. 81, secondo comma, 110 cod. pen., 2, comma 1, lett. a) ed f), legge n. 150 del 1992 per aver importato ed esportato esemplari di cactus senza il prescritto certificato o licenza nonché per aver detenuto, esposto, offerto in vendita o comunque ceduto a fini commerciali esemplari di cactus inclusi negli allegati B della Convenzione di Washington senza la prescritta documentazione CITES. Con la stessa sentenza i ricorrenti sono stati altresì condannati al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile ‘RAGIONE_SOCIALE‘ (‘ABC’), risarcimento cui è stata subordinata la concessione della sospensione condizionale della pena.
2.NOME COGNOME articola, per il tramite dell’AVV_NOTAIO, sei motivi.
2.1.Con il primo motivo deduce la violazione del principio del giusto processo sancito dagli artt. 111 Cost., 6 CEDU e 495, comma 2, cod. proc. pen.
L’istruttoria dibattimentale – afferma – è consistita nell’acquisizione delle sole prove d’accusa avendo il Giudice, all’udienza del 31 gennaio 2025, revocato l’ordinanza di ammissione delle prove a discarico e chiuso l’istruttoria dibattimentale. A sostegno dell’ingiustizia della condanna, lamenta, altresì: a) la mancata trascrizione completa dell’esame reso dal testimone d’accusa, AVV_NOTAIONOME COGNOME, monca di gran parte delle dichiarazioni rese in sede di controesame del difensore di COGNOME e di tutte quelle rese in sede di controesame del difensore di COGNOME; b) l’utilizzazione di atti dell’indagine in violazione dell’art. 191 cod. proc. pen., in particolare: (i) dell’informativa di polizia giudiziaria del 6 ottobre 2020 che, benché formalmente espunta dal Giudice e dichiarata non utilizzabile ai fini della decisione con ordinanze rese alle udienze del 19 aprile 2024 e del 31 gennaio 2025, reca appunti personalmente annotati dal Giudice stesso; (ii) delle relazioni dei periti sulle piante sequestrate al COGNOME che non risultano inserite nel fascicolo del dibattimento perché il Pubblico Ministero non dovrebbe averle depositate telematicamente e che in ogni caso non potevano essere acquisite senza la preventiva escussione dei periti, non potendo essere ritenuta a tal fine valida la testimonianza dell’ufficiale di polizia giudiziaria che ne ha confermato l’esito.
2.2.Con il secondo motivo deduce, con riferimento agli accertamenti svolti per identificare e classificare gli esemplari sequestrati il 4 febbraio ed il 6 febbraio 2020 e per individuarne la provenienza, l’inosservanza e l’erronea applicazione degli artt. 1 e 2, legge n. 150 del 1992, nonché, ai sensi dell’art. 606, lett. c), cod. proc. pen., l’inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza.
Sulla premessa che, in tema di esemplari protetti dalla normativa CITES, è necessario un accertamento da cui emergano gli elementi significativi che consentano di identificarli, classificarli e stabilirne la provenienza, lamenta che: (i) nel caso di specie non è stato effettuato alcun legittimo accertamento con le garanzie difensive che consentisse di identificare gli esemplari sequestrati il 4 ed il 6 febbraio 2020; (ii) gli accertamenti tecnici sono stati disposti dal Pubblico ministero ai sensi e per gli effetti dell’art. 360 cod. proc. pen., in considerazione della loro non ripetibilità, ed eseguiti tuttavia senza che ne fosse stato dato avviso alle persone sottoposte alle indagini; (iii) l’omesso avviso ha reso nullo l’accertamento e ha leso il diritto di difesa non potendo essere ripetuto sulle piante nel frattempo già restituite dal Pubblico ministero alle autorità cilene (866 esemplari, restituiti il 1 aprile 2021) e su quelle rimaste in sequestro e tuttavia cresciute e modificate oltretutto in un ambiente che non è più quello loro naturale (art. 117 disp. att. c.p.p.), con conseguente inutilizzabilità della relazione del consulente tecnico del Pubblico ministero e inammissibilità della relativa prova testimoniale, compresa quella degli ausiliari del CT; il Tribunale ha respinto l’eccezione di nullità e inutilizzabilità tempestivamente sollevata osservando che è stata eseguita una mera classificazione finalizzata alla individuazione della specie e sul rilievo che una parte delle piante è ancora custodita presso l’RAGIONE_SOCIALE Botanico di Milano, ma si tratta di affermazione errata perché non si è trattato di accertamento finalizzato ad una mera classificazione delle piante bensì volto ad accertare se fossero di provenienza silvestre o artificiale; (iv) è stata violata la cd. ‘catena di custodia’ dei reperti perché gli esemplari consegnati al Consulente tecnico del Pubblico ministero hanno subito delle modificazioni/contaminazioni in occasione del preliminare esame visivo sommario eseguito nel corso delle due perquisizioni del 4 e del 6 febbraio 2020 perché l’ausiliario di polizia giudiziaria, come si desume dalle testimonianze del NOME COGNOME e del AVV_NOTAIO. ColCOGNOME, ha sradicato le piante dai vasi nelle quali erano posate così recidendo le radici che costituiscono il principale elemento da tenere in considerazione per valutare se una pianta sia di origine selvatica oppure no.
2.3.Con il terzo motivo, che riguarda la affermata esistenza di un mercato illegale di piante rare e la loro importazione ed esportazione, deduce l’erronea applicazione degli artt. 1 e 2 legge n. 150 del 2022 nonché degli artt. 247, comma 1-bis, 352, 354, 254-bis, 259 cod. proc. pen. Lamenta che: (i) la relazione del
consulente tecnico informatico del Pubblico ministero è inutilizzabile perché non è stata mai prodotta benché autorizzato a farlo dal Tribunale all’esito della sua audizione; (ii) in ogni caso, dalla relazione emergono indizi di reato ma non prove poiché: a) il software forense non è stato in grado di associare i files multimediali inviati/ricevuti tramite whatsapp con le relative chat come confermato dal consulente nel corso del suo esame; b) le cessioni delle piante sono state ipotizzate sulla sola base del contenuto delle e-mails e delle chat senza che i millantati pagamenti fossero stati riscontrati nella documentazione bancaria sequestrata, come si desume dalle testimonianze del perito e del AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO COGNOME.
2.4.Con il quarto motivo, che riguarda la costituzione di parte civile e il risarcimento del danno in suo favore, deduce l’inosservanza e/o l’erronea applicazione degli artt. 185 cod. pen., 2043 e 2059 cod. civ., 78, comma 1, lett. d) e 523, comma 2, cod. proc. pen., nonché, ai sensi dell’art. 606, lett. c), cod. proc. pen., l’inosserv anza degli artt. 74 e 91 cod. proc. pen.
Lamenta, al riguardo, che: a) la RAGIONE_SOCIALE non è portatrice di un diritto soggettivo proprio e la lesione del dedotto interesse superindividuale e diffuso non integra un danno risarcibile ex art. 185 cod. pen. né legittima la costituzione di parte civile ai sensi dell’art. 76 cod. proc. pen., ma, al limite, l’intervento di cui agli artt. 91 e segg. cod. proc. pen. che non consente alcuna richiesta risarcitoria; b) il legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE ha agito tramite l’associa zione per curare interessi suoi personali; a tal fine – aggiunge – non deve essere avallato/incentivato l’uso strumentale della giustizia che ne ha fatto NOME COGNOME il quale ha falsamente denunciato un reato, ha pilotato gli accertamenti e si è poi costituito parte civile tramite la sua associazione per ottenere un lucro; c) RAGIONE_SOCIALE non ha patito alcun danno risarcibile essendo, per statuto, una Onlus non avente scopo di lucro, non ha allegato e provato alcun danno patrimoniale o non patrimoniale patito ma solo la lesione di ‘interessi superindividuali inerenti in maniera più o meno concreta alle finalità statutarie istituzionalmente perseguite’, la somma liquidata è eccessiva, non dimostrata e svincolata da qualsiasi parametro oggettivo.
2.5.Con il quinto motivo deduce l’inosservanza e/o l’erronea applicazione dell’art. 165, primo comma, cod. pen. e lamenta che il beneficio della sospensione condizionale della pena è stato subordinato al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno entro il termine di sessanta giorni dal deposito delle motivazioni della sentenza piuttosto che dal passaggio in giudicato di quest’ultima.
3.NOME COGNOME ha proposto, per il tramite dell’AVV_NOTAIO, gli stessi motivi di NOME COGNOME.
4.Il difensore di NOME COGNOME ha presentato due memorie, con la seconda delle quali deduce la prescrizione dei reati.
5.La parte civile ha depositato, per il tramite del difensore, AVV_NOTAIO, conclusioni scritte con le quali chiede il rigetto dei ricorsi e la conferma delle statuizioni civili di condanna.
6.I ricorsi devono essere convertiti in appello e trasmessi alla Corte di appello di Ancona.
7.Osserva il Collegio:
7.1.la sentenza impugnata è appellabile essendo stati gli imputati condannati alla pena dell’arresto e dell’ammenda (art. 593 cod. proc. pen.);
7.2.ne consegue che il ricorso immediato per cassazione è consentito ma nei soli casi indicati dall’art. 569, comma 3, cod. proc. pen., con esclusione di quelli previsti dall’art. 606, lett. d) ed e);
7.3.il primo motivo di entrambi i ricorsi deduce la violazione del giusto processo sotto il profilo della violazione dell’art. 495, comma 2, cod. proc. pen., vizio scrutinabile in sede di legittimità non ai sensi dell’art. 606, lett. c), cod. proc. pen., bensì della successiva lettera d);
7.4.allorché tra i motivi di ricorso per cassazione proposto “per saltum” figuri quello della mancata assunzione di prove decisive (art. 606, lett. d, cod. proc. pen.), il ricorso stesso va convertito in appello, anche se contenga motivi con cui si lamenti violazione di legge del provvedimento impugnato. (Sez. 2, n. 25669 del 19/05/2009, Rutigliano, Rv. 244166 – 01; Sez. 4, n. 3388 del 28/11/2023, dep. 2024, COGNOME, non mass.);
7.5.allo stesso modo, il quarto motivo, ad onta delle violazioni di legge sostanziale e processuale dedotte, sollecita di fatto l’esame del governo logico delle prove derivanti dalla relazione informatica del consulente tecnico del pubblico ministero e dalle dichiarazioni dei testimoni d’accusa (nel senso che, ove il contenuto delle censure, che letteralmente deducono anche violazione di legge, le riveli, invece, come dirette avverso la valutazione delle prove in ordine ad una questione di mero fatto, il ricorso andrà convertito in appello, Sez. 2, n. 17297 del 13/0372019, Sezze, Rv. 276441 – 01; Sez.2, n. 1848 del 17/12/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258193 – 01; Sez. 4, n. 4264 del 05/04/1996, COGNOME, Rv. 204447 – 01);
7.6.anche il quarto motivo deduce, nella sostanza, vizi di motivazione sulla sussistenza del danno risarcibile e sull’entità del danno stesso.
7.7.Ne consegue che i ricorsi devono essere qualificati come appelli e gli atti trasmessi alla Corte di appello di Ancona competente a procedere ai sensi dell’art. 569, comma 4, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Convertiti i ricorsi in appello, dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Ancona per il giudizio.
Così deciso in Roma, il 07/10/2025.
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME