Ricorso per ricettazione: quando la Cassazione lo dichiara inammissibile?
Il ricorso per ricettazione rappresenta un momento cruciale nel percorso processuale di chi è accusato di questo grave reato. Tuttavia, non tutti i ricorsi superano il vaglio della Corte di Cassazione. Un’ordinanza recente ci offre uno spunto fondamentale per capire quali sono i requisiti di specificità che un ricorso deve avere per essere esaminato nel merito, evitando una declaratoria di inammissibilità. Analizziamo insieme un caso concreto per comprendere meglio la posizione della Suprema Corte.
I Fatti del Caso
Il procedimento nasce dalla condanna di un individuo per il reato di ricettazione, previsto dall’articolo 648 del codice penale. L’imputato era stato trovato in possesso di una considerevole quantità di rame, materiale di cui non era stato in grado di giustificare la legittima provenienza. La Corte d’Appello aveva confermato la sua responsabilità penale e aveva inoltre negato la concessione delle circostanze attenuanti.
Contro questa decisione, l’imputato ha proposto ricorso in Cassazione, articolando due motivi principali: contestava la correttezza della motivazione che lo riteneva responsabile del reato e lamentava la mancata applicazione delle attenuanti.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. La decisione si fonda su una valutazione preliminare della struttura stessa del ricorso, giudicata inadeguata a innescare una nuova valutazione di merito.
Le Motivazioni: la critica al ricorso per ricettazione
Il cuore della decisione risiede nelle motivazioni con cui i giudici hanno respinto le doglianze del ricorrente. La Corte ha ritenuto che i motivi del ricorso fossero una “pedissequa reiterazione” di quelli già presentati e correttamente respinti dalla Corte d’Appello. In altre parole, l’imputato si era limitato a riproporre le stesse argomentazioni, senza formulare una critica specifica e argomentata contro la logica della sentenza di secondo grado.
La Corte di Cassazione ha sottolineato la correttezza del ragionamento della Corte d’Appello, la quale aveva concluso che:
1. Sussistenza del reato: Il delitto di ricettazione era pienamente integrato. La mancata giustificazione del possesso del rame da parte dell’imputato è stata considerata un elemento decisivo per affermare la sua consapevolezza circa l’origine illecita del bene.
2. Diniego delle attenuanti: Le circostanze attenuanti (sia quella speciale del secondo comma dell’art. 648 c.p. che quella comune dell’art. 62 n. 4 c.p.) non erano applicabili a causa della “qualità pregiata” e del notevole “quantitativo” di rame rinvenuto.
Il ricorso, quindi, è stato giudicato non specifico e solo “apparente”, in quanto non adempiva alla sua funzione essenziale: quella di sottoporre alla Corte una critica puntuale e argomentata del provvedimento impugnato.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale di legittimità: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione. Per essere ammissibile, un ricorso non può limitarsi a ripetere le argomentazioni già sconfessate nei gradi precedenti. Deve, invece, individuare con precisione i vizi logici o giuridici della sentenza impugnata, dimostrando perché il ragionamento del giudice di merito sia errato.
In casi di ricettazione, inoltre, emerge ancora una volta come la mancata giustificazione del possesso di un bene di provenienza sospetta costituisca un onere per l’imputato, la cui inerzia può essere interpretata come un forte indizio della sua colpevolezza.
Perché il ricorso per ricettazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano una semplice e ripetitiva riproposizione di argomenti già esaminati e respinti dalla Corte d’Appello, senza contenere una critica specifica e argomentata contro la sentenza impugnata.
Su quale base è stata confermata la responsabilità per il reato di ricettazione?
La responsabilità è stata confermata sulla base della mancata giustificazione, da parte dell’imputato, del possesso del rame. Questa circostanza è stata ritenuta sufficiente a dimostrare la sua consapevolezza riguardo alla provenienza illecita del materiale.
Perché non sono state concesse le circostanze attenuanti?
Le attenuanti non sono state concesse a causa della notevole quantità e della qualità pregiata del rame rinvenuto, elementi che secondo i giudici escludevano la possibilità di applicare una diminuzione di pena.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24913 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24913 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME (CUI 01QASIQ) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/11/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di RAGIONE_SOCIALE,
Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si contestano la corrett della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all’art. 6 pen., nonché la mancata concessione delle attenuanti di cui agli artt. 648, co.2 e 62, n.4 pen. , sono indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiteraz di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito nella part ritiene: a) integrato il delitto di ricettazione in considerazione della mancata giustificaz possesso del rame da parte dell’imputato e, quindi, della sua consapevolezza circa l’illi della provenienza; b)non applicabili le circostanze attenuanti di cui agli artt. 648, co. n.4 cod. pen., per la qualità pregiata del rame e del quantitativo rinvenuto; motivi da ri non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processu e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 28 maggio 2024
Il Consigliere estensore t v Il Presid Ae