Ricorso per ricettazione: quando viene dichiarato inammissibile dalla Cassazione?
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha fornito importanti chiarimenti sui limiti e i requisiti di ammissibilità del ricorso per ricettazione. La decisione analizza diversi motivi di doglianza, dal travisamento della prova alla prescrizione, confermando la necessità che le censure mosse alla sentenza di merito siano specifiche e non mirino a una nuova valutazione dei fatti. Analizziamo nel dettaglio la vicenda e i principi di diritto affermati dalla Suprema Corte.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna per il reato di ricettazione emessa dalla Corte d’Appello. L’imputato era stato ritenuto responsabile di aver ricevuto un assegno di provenienza illecita. La condanna si basava principalmente sulle dichiarazioni di una testimone, la quale aveva identificato l’imputato come la persona che le aveva consegnato il titolo. L’imputato, dal canto suo, si era difeso sostenendo di aver ricevuto l’assegno da un’altra persona, affermazione che però era stata smentita da quest’ultima.
Contro la sentenza di secondo grado, la difesa proponeva ricorso per Cassazione, articolando quattro distinti motivi di impugnazione.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
La difesa dell’imputato ha basato il ricorso su diversi punti, tra cui:
1. Mancata applicazione della disciplina transitoria: Si lamentava il mancato esame della richiesta di applicare una normativa più favorevole (d.lgs. 150/2022) che prevede la possibilità di sostituire la pena detentiva.
2. Travisamento della prova: Il secondo motivo denunciava un errore di valutazione da parte dei giudici di merito nell’interpretare le dichiarazioni della testimone e dell’imputato stesso, sostenendo che la prova fosse stata travisata.
3. Valore del bene ricettato: Il terzo motivo, definito generico dalla Corte, contestava la valutazione del valore del titolo senza però fornire elementi oggettivi a supporto della tesi difensiva.
4. Prescrizione del reato: Infine, si sosteneva l’avvenuta prescrizione del reato di ricettazione nella sua forma attenuata.
Analisi della Cassazione sul ricorso per ricettazione
La Corte Suprema ha esaminato ciascun motivo, giungendo a una declaratoria di inammissibilità per l’intero ricorso. preliminarmente, ha respinto la richiesta di trattazione orale, chiarendo che la procedura adottata non prevede la partecipazione delle parti all’udienza.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
Nel merito, la Corte ha smontato punto per punto le argomentazioni difensive. Il primo motivo è stato giudicato manifestamente infondato, poiché la sentenza impugnata aveva effettivamente valutato e motivatamente escluso la possibilità di sostituire la pena detentiva.
Per quanto riguarda il secondo motivo, cruciale nel ricorso per ricettazione, i giudici hanno stabilito che le censure sollevate non configuravano un reale travisamento della prova, ma miravano a ottenere una nuova e diversa valutazione delle dichiarazioni testimoniali. Questo tipo di riesame dei fatti è precluso in sede di legittimità, dove il compito della Cassazione è verificare la correttezza giuridica e la logicità della motivazione, non ricostruire l’accaduto.
Il terzo motivo è stato liquidato come generico, in quanto non supportato da alcun dato oggettivo proveniente dagli atti processuali che potesse mettere in discussione il valore del bene. Infine, anche il motivo sulla prescrizione è stato ritenuto manifestamente infondato. La Corte ha richiamato il suo costante orientamento giurisprudenziale, secondo cui il reato di ricettazione attenuata (art. 648, comma 4, c.p.) si prescrive nel termine di dieci anni, un termine non ancora decorso nel caso di specie.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce alcuni principi fondamentali del processo penale di legittimità. In primo luogo, il ricorso in Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti. Le censure devono essere specifiche, giuridicamente fondate e non possono limitarsi a proporre una lettura alternativa delle prove. In secondo luogo, la Corte conferma l’orientamento consolidato in materia di prescrizione per la ricettazione attenuata. La decisione si conclude con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, a sanzione di un’impugnazione ritenuta priva di fondamento.
Perché il ricorso per ricettazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati sono stati ritenuti manifestamente infondati, generici o volti a ottenere una nuova valutazione dei fatti, attività non consentita alla Corte di Cassazione, che si occupa solo della corretta applicazione della legge.
È possibile chiedere una discussione orale in udienza per questo tipo di procedimento in Cassazione?
No, la Corte ha specificato che per la procedura seguita nel caso di specie (art. 611 c.p.p.), la legge non prevede la partecipazione delle parti all’udienza e, di conseguenza, una richiesta di ‘trattazione orale’ è inammissibile.
Qual è il termine di prescrizione per il reato di ricettazione nella sua forma attenuata?
La Corte di Cassazione ha confermato il suo orientamento costante, stabilendo che il reato di ricettazione attenuata (previsto dall’art. 648, comma 4, del codice penale) si prescrive nel termine di dieci anni, secondo la regola generale dell’art. 157, comma 2, del codice penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13190 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13190 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BELMONTE MEZZAGNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
letti il ricorso e la memoria depositata in data 23 novembre 2023;
rilevato, preliminarmente, che l’istanza formulata dal difensore diretta alla “tratta orale” dell’udienza è inammissibile, non essendo prevista dall’art. 611, comma 1, richiamato dall’art. 610, comma 1 e 5, cod. proc. pen., la partecipazione delle parti all’udienza fissata;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, al pari della memoria depositata, con cui si lame il mancato esame della richiesta di applicazione della disciplina transitoria prevista dall’a d. Igs. 150/2022, è manifestamente infondato in quanto la sentenza impugnata ha dato conto di avere valutato, escludendola con motivazione aderente ai dati considerati, la possibilità de sostituzione della pena detentiva irrogata;
che il secondo motivo, con cui si denuncia il travisamento della prova, nella sostanza mir ad una rivalutazione delle dichiarazioni della testimone (che ha indicato l’imputato come col che consegnò l’assegno risultato ricettato) e dell’imputato (sulla ricezione dell’assegno d persona che l’aveva sottoscritto, affermazione smentita dalla persona indicata dall’imputato mentre alcun rilievo va attribuito all’espressione utilizzata dalla decisione per evidenzia corrispondenza di quelle dichiarazioni nell’attribuire all’imputato la disponibilità del titol alcuna plausibile giustificazione;
che il terzo motivo di ricorso è generico, poiché non allega a sostegno della tesi difensi del differente valore del titolo, alcun dato obiettivo desunto dagli atti processuali;
che infine il quarto motivo è manifestamente infondato poiché per costante insegnamento il reato di ricettazione nella forma attenuata prevista (oggi) dall’art. 648, comma 4, cod. si prescrive, secondo la regola generale dell’art. 157, comma 2, cod. pen. nel termine di die anni (Sez. 7, n. 39944 del 08/07/2022, COGNOME, Rv. 284186 – 01; Sez. 2, n. 14767 del 21/03/2017, COGNOME, Rv. 269492 – 01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 23 gennaio 2024
Il Consi GLYPH re estensore
Il Presi ente