Ricorso per Ricettazione: La Cassazione Spiega i Limiti dell’Appello
Presentare un ricorso per ricettazione in Cassazione richiede una profonda conoscenza dei limiti del giudizio di legittimità. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di quali motivi di appello siano destinati all’insuccesso, ribadendo principi fondamentali sulla distinzione tra questioni di fatto e di diritto. Analizziamo insieme questa decisione per capire perché il ricorso di un imputato è stato dichiarato inammissibile.
I Fatti del Caso
Il caso ha origine dalla condanna di un individuo per il delitto di ricettazione. La Corte d’Appello aveva confermato la sua responsabilità penale. Contro questa decisione, l’imputato ha proposto ricorso alla Corte di Cassazione, basando la sua difesa su tre argomentazioni principali, sperando di ottenere l’annullamento della condanna o una pena più mite.
I Motivi del Ricorso per Ricettazione
L’imputato ha articolato il suo ricorso su tre fronti distinti, ciascuno mirato a smontare un pezzo della sentenza di condanna:
1. Contestazione della Responsabilità Penale
Il primo motivo era di natura fattuale. La difesa contestava l’affermazione di colpevolezza, ritenendo che la prova principale – l’utilizzo di una scheda SIM all’interno di un cellulare di provenienza illecita – non fosse sufficiente a dimostrare il reato di ricettazione. Si trattava, in sostanza, di una richiesta di rivalutazione delle prove già esaminate dalla Corte territoriale.
2. Richiesta di Derubricazione del Reato
In secondo luogo, si chiedeva alla Corte di riqualificare il reato da ricettazione, un delitto, alla meno grave contravvenzione di incauto acquisto, prevista dall’art. 712 del codice penale. Questa richiesta si fondava su una diversa interpretazione della consapevolezza dell’imputato riguardo alla provenienza illecita del bene.
3. Mancata Concessione delle Attenuanti e Pena Eccessiva
Infine, il ricorso lamentava la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e riteneva la pena inflitta eccessiva. Secondo la difesa, i giudici di merito non avevano adeguatamente considerato elementi a favore dell’imputato che avrebbero giustificato una sanzione più lieve.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione ha esaminato i tre motivi di ricorso, dichiarandoli tutti inammissibili. Vediamo nel dettaglio il ragionamento seguito dai giudici.
Il primo motivo è stato considerato reiterativo e fattuale. La Cassazione ha ricordato che il suo compito non è quello di riesaminare i fatti o le prove, attività di competenza esclusiva dei giudici di primo e secondo grado. La Corte d’Appello aveva già valutato in modo congruo l’elemento probatorio (l’uso della SIM), e il ricorso si limitava a riproporre una tesi già respinta, senza evidenziare un vizio di legittimità (cioè un errore di diritto) nella decisione impugnata.
Anche il secondo motivo, relativo alla derubricazione, è stato respinto. I giudici hanno sottolineato che il ricorrente non si era confrontato con la motivazione della sentenza d’appello. Quest’ultima aveva basato la condanna per ricettazione sulla mancanza di giustificazioni fornite dall’imputato circa il possesso del bene, un criterio consolidato in giurisprudenza per distinguere la ricettazione dall’incauto acquisto.
Infine, il motivo riguardante le attenuanti generiche e l’eccessività della pena è stato giudicato generico e manifestamente infondato. La Suprema Corte ha riaffermato che la determinazione della pena e la concessione delle attenuanti rientrano nella discrezionalità del giudice di merito. Tale discrezionalità, se esercitata nel rispetto dei principi stabiliti dagli artt. 132 e 133 del codice penale e supportata da una motivazione logica e non contraddittoria, non è sindacabile in sede di legittimità. Nel caso specifico, il diniego delle attenuanti era stato adeguatamente giustificato richiamando i precedenti dell’imputato e il valore non trascurabile del bene ricettato.
Conclusioni
L’ordinanza in esame è un’importante lezione procedurale. Essa sancisce che un ricorso per ricettazione in Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito. Per avere successo, deve concentrarsi su precise violazioni di legge o su vizi logici della motivazione, non sulla semplice speranza di una diversa valutazione delle prove. La decisione riafferma la netta separazione tra il giudizio di fatto, riservato ai tribunali territoriali, e il giudizio di legittimità, proprio della Corte di Cassazione. Per l’imputato, la dichiarazione di inammissibilità ha comportato non solo la conferma della condanna, ma anche il pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
È possibile contestare la valutazione delle prove (come l’uso di una SIM in un cellulare rubato) in Cassazione?
No, la Corte di Cassazione ha chiarito che la valutazione delle prove è compito dei giudici di merito (primo e secondo grado). Un ricorso in Cassazione non può basarsi su una semplice rilettura dei fatti, ma deve denunciare vizi di legge o illogicità manifeste della motivazione.
Quando il giudice può negare le attenuanti generiche?
Il giudice di merito ha un’ampia discrezionalità nel concedere o negare le attenuanti generiche. In questo caso, il diniego è stato ritenuto legittimo perché adeguatamente motivato, facendo riferimento ai precedenti penali dell’imputato e al valore del bene oggetto di ricettazione.
Cosa rende un motivo di ricorso inammissibile?
Un motivo di ricorso è inammissibile quando è ripetitivo di argomenti già respinti, si limita a contestare i fatti senza individuare vizi di legge, è generico o non si confronta specificamente con le ragioni esposte nella motivazione della sentenza impugnata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 177 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 177 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a MESSINA il 02/08/1972
avverso la sentenza del 16/12/2022 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta l’affermazione d responsabilità dell’imputato per il delitto di ricettazione è reiterativo e fattuale portata inferenziale dell’utilizzo della Sim nel cellulare (circostanza congruamente dalla Corte territoriale);
Ritenuto che il secondo motivo, con cui si invoca la derubricazione nella contravvenz cui all’art. 712 cod. pen., non si confronta con la motivazione dei giudici di appel mancanza di giustificazioni offerte dall’imputato, coerentemente con la consolidata legittimità;
Considerato che il motivo di ricorso che lamenta la mancata applicazione delle circo attenuanti generiche e l’eccessività della pena, oltre ad essere del tutto ge consentito in sede di legittimità e risulta manifestamente infondato in presenza (s pagine 3 e 4 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogic considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui la graduazione della p in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., ottemperando a motivazionale parametrato sulla mitezza della pena irrogata rispetto alla forbice edit che il diniego della concessione delle attenuanti generiche è stato adeguatamente richiamando i significativi precedenti e la pregressa valutazione ex art. 648, quarto comma, cod. pen. del valore del bene ricettato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la cond ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21 novembre 2023
Il Co)si9lier, estensore
Il Presidente