Ricorso per Ricettazione: L’Inammissibilità per Motivi Generici e Reiterati
L’esito di un processo penale non si esaurisce con la sentenza di appello. L’imputato ha la facoltà di presentare un ultimo gravame alla Corte di Cassazione. Tuttavia, questo strumento non è un terzo grado di giudizio sui fatti, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge. Una recente ordinanza della Suprema Corte offre un chiaro esempio di quando un ricorso per ricettazione viene respinto perché non rispetta questi criteri, illustrando l’importanza della specificità dei motivi di impugnazione.
Il Contesto del Caso Giudiziario
La vicenda processuale ha origine da una condanna per il delitto di ricettazione, confermata dalla Corte d’Appello di Genova. L’imputato, ritenuto responsabile di aver ricevuto beni di provenienza illecita, decideva di impugnare la decisione presentando ricorso alla Corte di Cassazione. L’obiettivo era ottenere l’annullamento della condanna basandosi su due principali argomentazioni difensive.
I Motivi del Ricorso per Ricettazione
La difesa dell’imputato ha articolato il ricorso su due distinti motivi:
1. Violazione di legge e difetto di motivazione: Secondo il ricorrente, la Corte d’Appello avrebbe errato nell’affermare la sua responsabilità, lamentando in particolare l’assenza di una prova certa del possesso del bene di provenienza illecita. Si trattava, in sostanza, di una contestazione sull’accertamento dei fatti operato dai giudici di merito.
2. Estinzione del reato per prescrizione: In via subordinata, la difesa sosteneva che il tempo trascorso dalla commissione del fatto (avvenuto in un’epoca successiva al 26 gennaio 2017) fosse sufficiente a determinare l’estinzione del reato per prescrizione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha esaminato entrambi i motivi, giungendo a una conclusione netta: il ricorso è inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si concentra esclusivamente sulla validità formale e sostanziale dei motivi presentati. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Suprema Corte
Le ragioni dietro la decisione di inammissibilità sono cruciali per comprendere i limiti del giudizio di Cassazione.
Riguardo al primo motivo, i Giudici hanno osservato che le argomentazioni non erano altro che una “pedissequa reiterazione” di quelle già presentate e puntualmente respinte dalla Corte d’Appello. Il ricorso si limitava a riproporre doglianze “in punto di fatto”, senza formulare una critica argomentata e specifica contro le motivazioni della sentenza impugnata. Un ricorso in Cassazione, per essere ammissibile, deve individuare precisi errori di diritto e non può chiedere una nuova valutazione delle prove. Per questo, il motivo è stato considerato non solo non specifico, ma meramente apparente.
Sul secondo motivo, relativo alla prescrizione, la Corte lo ha definito “manifestamente infondato”. Un semplice calcolo dei termini, basato sulla data di commissione del reato indicata nella sentenza, dimostrava in modo palese che la prescrizione non era ancora maturata. La contestazione era, quindi, in “palese contrasto con il dato normativo”.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso per Cassazione non è una terza istanza per ridiscutere i fatti del processo. Per avere successo, un ricorso deve evidenziare vizi logici o violazioni di legge nella sentenza impugnata, non limitarsi a riproporre le stesse difese già vagliate nei gradi di merito. La decisione serve da monito: un ricorso per ricettazione, o per qualsiasi altro reato, che si fonda su motivi generici, ripetitivi o manifestamente infondati, non solo non porterà all’annullamento della condanna, ma comporterà anche ulteriori sanzioni economiche per il ricorrente.
Perché il motivo di ricorso basato sulla mancanza di prove è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché non era una critica specifica alla motivazione della sentenza d’appello, ma una semplice e pedissequa reiterazione di argomenti già dedotti e puntualmente respinti nel grado precedente. La Corte di Cassazione ha ritenuto che tali motivi fossero solo apparenti e si risolvessero in doglianze di fatto, che non possono essere esaminate in sede di legittimità.
La Corte ha ritenuto che il reato di ricettazione fosse prescritto?
No, la Corte ha considerato il motivo relativo alla prescrizione manifestamente infondato. Poiché il reato era stato commesso in un periodo prossimo e successivo al 26 gennaio 2017, non era ancora trascorso il tempo necessario previsto dalla legge per l’estinzione del reato.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44152 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44152 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a SAVONA il 08/02/1976
avverso la sentenza del 09/04/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
lette altresì le conclusioni fatte pervenire in cancelleria;
osservato che il primo motivo di ricorso che deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità per il delitto di ricettazione lamentando, in particolare, l’assenza di prova del possesso del bene ricettato in capo all’odierno ricorrente, non è consentito poiché, oltre a dedurre mere doglianze in punto di fatto, risulta fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito alle pagg. 3-4 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
considerato che il secondo motivo di ricorso che eccepisce, tra l’altro genericamente, l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione è manifestamente infondato poiché in palese contrasto con il dato normativo;
che trattandosi di ricettazione commessa in epoca prossima e successiva al 26 gennaio 2017 non si può certamente ritenere maturata la prescrizione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 2024.