Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21427 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21427 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 08/08/1966
avverso la sentenza del 19/11/2024 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Premesso che con sentenza del 19/11/2024 la Corte di appello di Salerno confermava la pronuncia emessa 1’11/6/2024 dal locale Tribunale, con la quale NOME COGNOME era stato giudicato colpevole del delitto di cui all’art. 648 cod. pen.
Rilevato che propone ricorso per cassazione l’imputato, contestando la motivazione in ordine al dolo del medesimo reato, al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. ed alla mancata conversione della pena detentiva nella corrispondente pena pecuniaria.
2.1. Letta la memoria depositata, con cui si insiste nelle censure.
Considerato che il ricorso è inammissibile, perché – riproponendo le medesime questioni avanzate alla Corte di appello – tende ad ottenere in questa sede una nuova e non consentita lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione diversa e più favorevole invero preclusa alla Corte di legittimità.
La doglianza, inoltre, trascura che il Collegio del gravame – pronunciandosi proprio sui medesimi profili qui riprodotti – ha steso una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile.
4.1. La sentenza, in particolare, ha evidenziato che il dolo del delitto di ricettazione doveva trarsi dalla disponibilità di oltre 500 supporti privi de contrassegno SIAE e recanti copertine fotocopiate; l’imputato, peraltro, aveva fornito una versione del tutto inverosimile (riportata alla pag. 4), così da evidenziare ulteriormente la piena consapevolezza della provenienza delittuosa della merce. E senza che, in questa sede, si possano diversamente interpretare le parole del ricorrente, come richiesto nell’impugnazione.
4.2. Rilevato, quanto alla causa di esclusione di punibilità per particolare tenuità del fatto, che la sentenza l’ha esclusa ancora con motivazione adeguata e solida, evidenziando sia le modalità della condotta (sopra riportate), sia il valore non irrisorio della merce, sia, infine, i tre precedenti specifici dai quali il Gaye gravato.
4.3. Considerato infine, con riguardo alla conversione della pena detentiva, che la Corte di appello ha sottolineato che l’imputato era stato ammesso al gratuito patrocinio e viveva commerciando supporti contraffatti, così da far ritenere agevole l’impossibilità di pagare la pena pecuniaria, dunque inidonea alla sua rieducazione ed alla prevenzione del pericolo di commissione di ulteriori reati.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 9 maggio 2025
GLYPH Il Presid t sigliere estensore