Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12883 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12883 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 07/03/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME nato a PALERMO il 22/04/1971 NOME COGNOME nato a PALERMO il 25/11/1996 NOME nato a PALERMO il 20/03/2000
avverso la sentenza del 14/06/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi proposti nell’interesse di COGNOME Salvatore, COGNOME e COGNOME Giovanni, ritenuto che il primo motivo di impugnazione, con cui i ricorrenti lamentano violazione dell’art. 648 cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità ed a sussistenza degli elementi costitutivi del reato di ricettazione, è aspecifico in quanto reiter di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all’interpretazione del mater probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti da Corte territoriale;
rilevato che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità dei ricorrenti in ordine al reato di cui all’art. 648 cod. pen. (vedi pag 3 della sentenza impugnata), tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo dell completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in term di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede;
rilevato che il secondo motivo con il quale i ricorrenti lamentano violazione dell’art. 131-bi cod. pen. ed il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità è in parte manifestamente infondato ed in parte non consentito.
rilevato che la doglianza dedotta dal ricorrente COGNOME è destituita di fondamento in quanto i giudici di appello hanno correttamente escluso l’applicazione del disposto di cui all’art. 131cod. pen., non ravvisando nella condotta del ricorrente gli estremi della tenuità del fatto considerazione dei plurimi precedenti penali di cui il COGNOME è gravato, che escludono la no abitualità del comportamento, richiesta espressamente dalla disposizione invocata (vedi pag. 5 della sentenza impugnata);
rilevato che il motivo dedotto dai ricorrenti COGNOME e COGNOME non è consentito in quanto ha ad oggetto una doglianza non dedotta in sede di appello. Deve esser ribadito che non sono proponibili in cassazione motivi con i quali vengono sollevate per la prima volta questioni ch per non essere state dedotte nei motivi di appello, non potevano essere rilevate dai giudici secondo grado, per non essere riconducibili nei limiti degli effetti devolutivi pro dall’impugnazione;
considerato che il terzo motivo di impugnazione, con cui i ricorrenti lamentano violazione dell’art. 624 cod. pen. conseguente alla mancata riqualificazione del fatto nel reato di furt manifestamente infondato. La Corte di merito, con motivazione coerente con le risultanze istruttorie, ha esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici, le ragioni dell responsabilità dei ricorrenti in ordine al reato di ricettazione in considerazione dell’assen elementi probatori indicativi del loro coinvolgimento nella commissione del reato presupposto di furto (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata). I giudici di appello, in tal hanno correttamente applicato il principio di diritto secondo cui il giudice di merito contrapporre all’elemento della contiguità temporale tra la sottrazione e l’utilizzazione delle c
sottratte, l’assenza di indicazioni dettagliate ed attendibili da parte dell’imputato, apprezzamento insindacabile in questa sede di legittimità (vedi Sez. 2, n. 5522 del 22/10/2013, Proietto, Rv. 258264 – 01, in motivazione; Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, COGNOME, Rv. 27012001, in motivazione; da ultimo Sez. 2, n. 9818 del 12/01/2024, COGNOME, non massimata);
considerato che il quarto motivo di ricorso, con cui i ricorrenti lamentano violazione dell’ar 712 cod. pen. conseguente alla mancata riqualificazione del fatto nel reato di incauto acquisto è manifestamente infondato. I giudici di appello, con motivazione priva di illogicità e conforme all prove raccolte, hanno ritenuto la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 6 cod. pen. in considerazione delle modalità della condotta e del fatto che gli imputati non hanno fornito una giustificazione plausibile in ordine alla provenienza di quanto rinvenuto nella l disponibilità (vedi pag. 4 della sentenza impugnata); siffatta valutazione, non rivedibile n merito in questa sede, è coerente con l’insegnamento di questa Corte secondo cui ricorre il dolo di ricettazione nella forma eventuale quando l’agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l’ipotesi contravvenzionale dell’acquisto di cose di sospetta provenienza (Sez. 2, n. 25439 del 21/04/2017, Sarr, Rv. 270179 – 01, Sez. 2, n. 29702 del 4/5/2022, Memishaj, non massimata);
considerato il quinto motivo di ricorso, con cui i ricorrenti contestano la violazione dell’ 62-bis cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità. I giudici di appello han correttamente valorizzato, ai fini del diniego, l’assoluta genericità dei motivi di appello mancanza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena (vedi pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata). Il Collegio condivide, in proposito, il consolidato indirizzo della giurisprudenza legittimità secondo cui, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un cong riferimento all’assenza di elementi di segno positivo (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 – 02 e Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, COGNOME, Rv. 281590);
considerato il sesto motivo di ricorso, con cui i ricorrenti contestano la violazione degli ar 546 cod. proc. pen. e 133 cod. pen. nonché omessa motivazione in ordine alla determinazione della pena, è generico e non consentito in quanto mira ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (vedi Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243; Sez. 2, n. 47512 del 03/11/2022, COGNOME, non massimata). La Corte territoriale, con argomentazioni coerenti con le risultanze processuali ed immuni da illogicità manifeste, ha ritenuto congrua una pena pari a mesi 6 di reclusione e 1.000,00 di multa in ragione della complessiva gravità del reato (vedi pag. 5 della sentenza impugnata). Il Collegio intende ribadire, in proposito, il principio di diritto secondo cui la determinazione della pena costituisce il ris di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legg sicché l’obbligo di una motivazione rafforzata sussiste solo allorché la pena si discost significativamente dal minimo edittale, mentre, nel caso in cui venga irrogata una pena al di
sotto della media, è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale son impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, R 276288 – 01; Sez. 5, n. 47783 del 27/10/2022, COGNOME, non massimata);
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 7 marzo 2025
Il Consigrstensor-e——
Il Presidente