Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 3179 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA
Penale Sent. Sez. 2 Num. 3179 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/12/2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
NOME COGNOME
NOME COGNOME
NOME COGNOME
NOME COGNOME
Presidente –
Relatore –
Sent. n. 1739 sez.
UP – 18/12/2025
NUMERO_DOCUMENTO
MOTIVAZIONE SEMPLIFICATA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di: NOME, nato a Latina, il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 29/04/2025 della Corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi, tesi ad ottenere la rivalutazione di aspetti attinenti allo scrutinio di merito sulla penale responsabilità (art. 648 cod. pen.), il riconoscimento della circostanza attenuante della particolare tenuità del fatto (art. 648, comma quarto, cod. pen.), il riconoscimento della causa di esclusione della
punibilità (art. 131 bis cod. pen.), il riesame della negata qualificazione della condotta come contravvenzione (incauto acquisto p. e p. dall’art. 712 cod. pen.), il riesame della posologia della pena (art. 133 cod. pen.), la immotivata negazione della sostituzione della pena detentiva con altra non detentiva; su tale ultimo punto la motivazione della Corte sarebbe meramente apparente, avendo solo valorizzato la messe di precedenti penali che gravano la biografia criminale del ricorrente. Il ricorrente ha, infatti, ribaltato sul tavolo della legittimità tutti e ciascuno dei motivi di gravame spesi nel merito e respinti, con logica e congruente motivazione, dalla Corte territoriale.
1.1. Circa il primo motivo di ricorso -svolto in tema di valutazione della prova della responsabilità per il fatto di ricettazione contestato (beni certamente provento di furto rinvenuti in esito a perquisizione presso l’abitazione dell’imputato il giorno successivo alla prima perquisizione che aveva sortito esito negativo)l’articolata e non manifestamente illogica motivazione dei giudici di merito (doppia conforme sulla responsabilità, pag. 2 della sentenza impugnata) è fondata, non su meri indizi, bensì sulla prova certa della detenzione presso l’abitazione delle cose provento di furto, senza che sul punto possa spiegare effetti escludenti la consapevolezza della traccia illecita la circostanza della prima perquisizione effettuata con esito negativo, anzi la Corte argomenta dalla circostanza la conferma della maturata consapevolezza di acquistare merce rubata. Peraltro, si tratta di valutazione rimessa all’apprezzamento del giudice di merito, di cui la motivazione rende logicamente conto (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, COGNOME, Rv. 271623 – 01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, COGNOME, Rv. 262575 – 01; Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015, COGNOME, Rv. 262948 – 01; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, COGNOME, Rv. 250362 – 01).
1.2. Come pure meramente reiterativo deve ritenersi il secondo motivo di ricorso spiegato in tema di mancato apprezzamento di lieve entità del fatto (art. 648, quarto comma, cod. pen.). La Corte territoriale ha sul punto evidenziato che il valore della merce rinvenuta presso l’abitazione deve ritenersi certamente non esiguo (complessivamente superiore a mille euro), così conformandosi alla consolidata giurisprudenza di questa Corte (Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Mazza, Rv. 283340 – 01: In tema di ricettazione, il valore del bene è un elemento concorrente solo in via sussidiaria ai fini della valutazione dell’attenuante speciale della particolare tenuità del fatto, nel senso che, se esso non è esiguo, la tenuità deve essere sempre esclusa, mentre, se è accertata la lieve consistenza economica del bene ricettato, può verificarsi la sussistenza degli ulteriori parametri di apprezzamento della circostanza desumibili all’art. 133 cod. pen., inerenti al profilo obbiettivo del fatto, l’entità del profitto, e a quello soggettivo della capacità a delinquere dell’agente.).
1.3. Del pari è a dirsi per gli argomenti trattati dalla Corte territoriale in tema di richiesta esclusione della punibilità del reato per la particolare tenuità dell’offesa (art. 131 bis cod. pen.), avendo la Corte d’appello evidenziato sul punto il cospicuo valore della merce ricettata e la messe di precedenti penali specifici che gravano la biografia criminale dell’imputato, tanto da escludere l’occasionalità del fatto ed anzi ritenerne l’abitualità. Il giudice di merito, per decidere sulla meritevolezza o meno del beneficio da parte dell’imputato, è chiamato a soppesare – in relazione alla modalità della condotta ed all’esiguità del danno o del pericolo – la gravità del reato, la capacità a delinquere, i precedenti penali e giudiziari, la durata temporale della violazione, il numero delle disposizioni di legge violate, gli effetti della condotta antecedente, contemporanea e susseguente al reato, gli interessi lesi ovvero perseguiti dal reo e le motivazioni a delinquere; talché in presenza anche di un solo elemento ostativo, tra quelli elencati, il rigetto della domanda deve ritenersi legittimo ed efficacemente argomentato (tra le tante, Sez. 4, n. 31843 del 17/05/2023, Rv. 285065 – 02; Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, COGNOME, Rv. 274647 – 01).
1.4. Così è per la negata qualificazione del fatto come contravvenzione (art. 712 cod. pen.) oggetto del quarto motivo di ricorso, cui osta in misura macroscopica la argomentata palese consapevolezza della provenienza da delitto delle cose possedute presso l’abitazione (pag. 3 della sentenza impugnata). In ogni caso, afferma pure la Corte, soccorre sul punto l’evidente dolo (quanto meno eventuale) che copre la conoscenza della provenienza da delitto della res ricevuta (Sez. U, n. 12433 del 26/11/2009, dep. 2010, COGNOME, Rv. 246323 – 01).
1.5. Così pure deve affermarsi per il quinto motivo di ricorso. La Corte territoriale ha esplicitamente argomentato (pag. 4 della sentenza impugnata), facendo leva sul valore della merce posseduta, sulle modalità particolari della condotta e sulla circostanza che il ristoro del danno subito dalla persona offesa del furto era stato già valorizzato per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il giudice della revisione nel merito ha quindi operato attingendo ai parametri normativi indicati al primo comma dell’art. 133 cod. pen., attraverso l’esame delle ‘modalità della condotta e danno o del pericolo’. Non può pertanto ritenersi che la motivazione spesa sia mancante o manifestamente illogica, né può giudicarsi altrimenti contraddittoria. Tantomeno la decisione della Corte di merito risulta emessa in violazione di legge, in quanto non appare nella fattispecie compromesso alcun criterio legale di valutazione della gravità (intesa come massa) dell’offesa; che, anzi, è stata apprezzata nella sua dimensione ontologica.
1.6. La medesima sorte processuale avvince l’ultimo motivo di ricorso, avendo la Corte territoriale escluso che la pena sostitutiva potesse sortire effetti rieducativi
favorevoli, così da limitare la possibilità di recidiva, in soggetto che manifesti, in virtù dei precedenti, particolare ed incoercibile capacità a delinquere.
La norma di riferimento è l’art. 58 della legge n. 689 del 1981, che individua tre poli intorno ai quali deve muoversi lo scrutinio del Giudice di merito, ossia la valutazione circa la maggiore idoneità rieducativa della pena sostitutiva rispetto a quella detentiva, l’idoneità della pena sostitutiva a prevenire il pericolo di commissione di altri reati e l’insussistenza di fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato. L’art. 58 cit. non detta, in proposito, regole specifiche, limitandosi a far riferimento ai «criteri indicati nell’articolo 133 del codice penale»; mentre l’art. 59 della stessa legge detta le condizioni soggettive per la sostituzione, escludendo la possibilità di applicarla per chi: ha commesso il reato per cui si procede entro tre anni dalla revoca della sanzione sostitutiva o durante l’esecuzione della stessa; nei cinque anni precedenti, è stato condannato a pena pecuniaria, anche sostitutiva, e non l’ha pagata; deve essere sottoposto a misura di sicurezza personale; risulta condannato per uno dei reati di cui all’art. 4-bis ordinamento penitenziario.
Ebbene, in disparte dalle cause ostative di carattere, per così dire, constatativo, il giudice deve svolgere, all’uopo, un giudizio prognostico a base personologica fondato, come sempre accade per le valutazioni prognostiche, sulla storia anteatta dell’istante; anche perché le pene sostitutive fondano sulla capacità del destinatario di autocontenersi, di osservare i limiti e gli obblighi che gli sono imposti, di partecipare concretamente e fattivamente al programma rieducativo, dal parziale contenuto sanzionatorio.
Il Collegio ritiene che questa prognosi non possa che attingere al ‘serbatoio’ di indicatori contenuto nel testo dell’art. 133 cod. pen., esaminando tutti i dati evincibili dal processo che possano orientare la decisione. Tra questi, i precedenti penali dell’imputato, che non possono però esser solo asetticamente ‘letti’, ma vanno analizzati nella loro consistenza, significanza (in termini di inaffidabilità) e prossimità rispetto alla data del reato oggetto di giudizio (in questi sensi Sez. 5, n. 24093 del 13/05/2025, COGNOME, Rv. 288210-01, in motivazione, pag. da 8 a 10). Tale recentissima decisione vuole comunque significare che i precedenti annotati nel certificato del casellario non possono essere solo asetticamente registrati, ma vanno esaminati nel loro significato prognostico, come sintomatici di inaffidabilità nel mantenere gli impegni, siano essi personali o solo patrimoniali.
Occorre dunque ‘ragionare’ sulla specificità dei precedenti, sulla loro eloquenza circa la propensione dell’imputato all’autolimitazione, come pure sulla loro idoneità predittiva rispetto alla potenzialità rieducativa e specialpreventiva di una misura non carceraria e, nel concreto, di quella possibile o richiesta (Sez. 6, n. 40433 del 19/09/2023, Diagne, Rv. 285295- 01).
D’altra parte, si tratta di una impostazione ermeneutica non sconosciuta al tema delle sanzioni sostitutive nel regime ante Cartabia, laddove si era sostenuto che il vaglio sulla sostituzione non deve necessariamente riguardare tutti i parametri di cui all’art. 133 cod. pen. (Sez. 7, n. 32381 del 28/10/2020, Cascio, Rv. 279876 – 01; Sez. 5, n. 10941 del 26/01/2011, Orabona, Rv. 249717 – 01). Questa conclusione va ulteriormente rafforzata, nel senso che, come pure recentemente si è affermato (oltre la sentenza Pesce, cit., v. anche Sez. 2, n. 45859 del 22/10/2024, COGNOME, Rv. 287348-01; Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Tornese, Rv. 286031 -01), una risposta negativa sulla richiesta sostituzione, che fondi solo sull’esistenza di precedenti, non già per il loro rilievo semeiotico, ma sulla scorta di un preteso mero automatismo tra l’essere pregiudicato e il vedersi negato l’accesso alle sanzioni sostitutive, tradirebbe la lettera e lo spirito della novella, che, sostituendo il vecchio testo dell’art. 59 e le condizioni soggettive ivi previste, ha voluto allargare il varco di accesso alle pene sostitutive anche a coloro che registrano precedenti penali.
Tanto doverosamente ribadito, deve conclusivamente darsi atto che, nella presente fattispecie, la Corte di merito non ha solo asetticamente enumerato i precedenti, ma ha tratto dalla loro natura e numero un significato prognostico assai negativo in termini di capacità rieducativa della sanzione non detentiva. In questi termini la motivazione della decisione negatoria non appare affatto apparente, illogica o contraddittoria.
Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.
La natura non particolarmente complessa delle questioni poste con i motivi di ricorso e l’applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 dicembre 2025 Il Consigliere estensore NOME COGNOME
La Presidente NOME COGNOME