Ricorso per Ricettazione: La Cassazione e i Motivi di Inammissibilità
Con l’ordinanza n. 17276/2024, la Corte di Cassazione offre importanti chiarimenti sui requisiti di ammissibilità del ricorso per ricettazione, evidenziando la necessità di formulare censure specifiche e non meramente ripetitive. La decisione sottolinea come l’assenza di una giustificazione plausibile sul possesso di un bene di provenienza delittuosa sia un elemento centrale nella valutazione della colpevolezza. Analizziamo nel dettaglio la pronuncia.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato la condanna di un individuo per il reato di ricettazione. L’imputato era stato trovato in possesso di un assegno di provenienza furtiva. Durante il processo, l’imputato aveva scelto di non rendere esame, omettendo così di fornire qualsiasi spiegazione circa il modo in cui era entrato in possesso del titolo di credito.
Il ricorso per cassazione si fondava su due motivi principali: il primo contestava la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, ovvero il dolo; il secondo lamentava l’inutilizzabilità di alcune dichiarazioni rese dall’imputato, in presunta violazione delle norme procedurali.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate, ma si ferma a un livello precedente, valutando la stessa idoneità del ricorso a essere esaminato. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, confermando di fatto la condanna emessa nei gradi di merito.
Le Motivazioni: Aspecificità e Mancata Prova di Resistenza nel Ricorso per Ricettazione
Le motivazioni della Corte sono cruciali per comprendere i limiti di un’impugnazione e gli oneri che gravano sulla difesa. I giudici hanno ritenuto entrambi i motivi del ricorso infondati per ragioni procedurali.
La Critica Generica sulla Sussistenza del Dolo
Il primo motivo, relativo alla violazione di legge sulla sussistenza del dolo, è stato giudicato ‘reiterativo ed aspecifico’. La Corte ha osservato che l’appellante non si è confrontato criticamente con le argomentazioni della sentenza impugnata. Quest’ultima, in linea con un orientamento giurisprudenziale consolidato, aveva correttamente fondato la responsabilità dell’imputato su due pilastri: la natura stessa del bene (un assegno, la cui provenienza è solitamente tracciabile) e, soprattutto, la totale assenza di una giustificazione da parte dell’imputato circa il suo possesso. In materia di ricettazione, la mancata spiegazione della detenzione di un bene di origine illecita costituisce un grave indizio di colpevolezza che il giudice può legittimamente porre a fondamento della condanna.
L’Onere della ‘Prova di Resistenza’
Anche il secondo motivo, riguardante la presunta inutilizzabilità di alcune dichiarazioni, è stato respinto per aspecificità. La Corte ha applicato il principio della ‘prova di resistenza’. Secondo tale principio, quando si lamenta l’utilizzo di una prova illegittima, non è sufficiente denunciarne l’esistenza; è necessario dimostrare che quella specifica prova è stata decisiva per la condanna. Il ricorrente deve illustrare, a pena di inammissibilità, come l’eliminazione di quell’elemento probatorio avrebbe ‘scardinato’ l’intera motivazione della sentenza, compromettendone la coerenza logica. Nel caso di specie, il ricorrente non ha fornito tale dimostrazione, rendendo la sua censura inefficace.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale di legittimità: un ricorso in Cassazione non può essere una semplice riproposizione delle argomentazioni già svolte nei gradi precedenti. Deve, invece, contenere una critica puntuale, logica e giuridica delle ragioni esposte nella sentenza impugnata. Inoltre, la pronuncia conferma l’importanza, nel reato di ricettazione, dell’onere dell’imputato di fornire una spiegazione attendibile sul possesso di beni di provenienza delittuosa. Infine, il richiamo alla ‘prova di resistenza’ serve da monito: le eccezioni procedurali devono essere supportate da un’analisi concreta della loro incidenza sulla decisione finale, altrimenti rischiano di essere rigettate come irrilevanti.
Perché un ricorso per ricettazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se i motivi sono considerati ‘aspecifici’, ovvero se non contestano in modo critico e puntuale le argomentazioni della sentenza impugnata, ma si limitano a ripetere doglianze generiche già esaminate.
Cosa si intende per ‘prova di resistenza’ in un processo penale?
È un onere a carico di chi impugna una sentenza. Se si lamenta l’utilizzo di una prova illegittima, non basta segnalarlo: bisogna dimostrare che l’eliminazione di quella prova specifica avrebbe avuto un’influenza decisiva sull’esito del processo, scardinando l’intera struttura logica della motivazione di condanna.
Qual è il valore della mancata giustificazione del possesso di un bene rubato nel reato di ricettazione?
Secondo la giurisprudenza costante richiamata dalla Corte, la mancata fornitura di una spiegazione plausibile e attendibile circa la provenienza di un bene di origine illecita è un elemento di prova significativo che il giudice può utilizzare per fondare l’affermazione della responsabilità penale dell’imputato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17276 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17276 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che la doglianza con il quale il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla sussistenza del dolo del reato di ricettazione, è reiterativa ed aspecifica poiché non si confronta criticamente con le argomentazioni, esenti da vizi logici e giuridici, della Corte territoriale, la quale, conformandosi al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di ricettazione (cfr. Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 27012001), ha fondato la responsabilità dell’imputato in considerazione della natura stessa del titolo di credito in questione e del fatto che l’imputato, decidendo di non rendere esame dibattimentale, non ha fornito alcuna giustificazione in ordine alla provenienza dell’assegno di provenienza furtiva di cui al capo di imputazione (vedi pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata);
considerato che l’ulteriore censura relativa alla ritenuta inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall’imputato in violazione dell’art. 63 cod. pen. è aspecifica; il ricorrente, infatti, non ha prospettato la possibile, ed in ipotesi, decisiva influenza dell’elemento probatorio ritenuto inutilizzabile sulla complessiva motivazione posta a fondamento della affermazione di responsabilità. Il Collegio intende dare continuità al principio di diritto per il quale, quando si lamenti l’inutilizzabilità di elemento probatorio, il ricorso deve illustrare, a pena di inammissibilità, l’incidenza dell’eventuale eliminazione ai fini della cosiddetta «prova di resistenza»; gli elementi di prova acquisiti illegittimamente devono incidere, scardinandola, sulla motivazione censurata e compromettere, in modo decisivo, la tenuta logica e l’intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all’interno dell’impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 31823 del 06/10/2020, Lucamarini Rv. 279829 – 01; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, COGNOME, Rv. 269218 – 01).
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 9 aprile 2024
Il Consi eife estensore
Il Preldente