Ricorso per Ricettazione: I Limiti del Giudizio in Cassazione
Con l’ordinanza n. 17223 del 2024, la Corte di Cassazione si è pronunciata su un ricorso per ricettazione, offrendo importanti chiarimenti sui limiti del proprio giudizio. La decisione ribadisce un principio fondamentale: la Suprema Corte non è un ‘terzo grado’ di merito e non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella dei giudici delle precedenti istanze. Analizziamo insieme i dettagli di questa pronuncia.
Il Caso in Esame: Dalla Condanna al Ricorso
Il caso ha origine da una condanna per il reato di ricettazione, previsto dall’art. 648 del codice penale, emessa dalla Corte d’Appello di Milano. L’imputata, ritenuta responsabile di aver ricevuto beni di provenienza furtiva, decideva di contestare la sentenza presentando un ricorso per cassazione basato su due principali motivi.
I Motivi del Ricorso per Ricettazione: Una Difesa Infruttuosa
La strategia difensiva si articolava su due punti chiave, entrambi destinati a scontrarsi con i paletti procedurali del giudizio di legittimità.
La Contestazione dei Fatti e della Logicità della Motivazione
Il primo motivo di ricorso mirava a scardinare la dichiarazione di responsabilità. La difesa contestava la correttezza della motivazione della sentenza d’appello, denunciandone una presunta illogicità. Veniva proposta una diversa ricostruzione storica dei fatti e un’alternativa valutazione dell’attendibilità delle prove, tra cui le dichiarazioni della persona offesa e il materiale fotografico.
La Questione della Recidiva
Il secondo motivo di ricorso contestava la sussistenza della recidiva. La difesa riteneva che non fossero stati applicati correttamente i principi per il riconoscimento di tale aggravante, che comporta un aumento della pena per chi commette un nuovo reato dopo una condanna precedente.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, fornendo una chiara spiegazione per ciascuno dei motivi sollevati.
Sul Divieto di Rivalutazione del Merito nel Ricorso per Ricettazione
Riguardo al primo motivo, i giudici hanno ribadito con fermezza che alla Corte di Cassazione è preclusa ogni possibilità di rivalutare i fatti. Il suo compito non è quello di sovrapporre la propria analisi a quella dei giudici di merito, né di ‘saggiare’ la tenuta logica della decisione confrontandola con altri possibili ragionamenti. Il controllo della Cassazione si limita a verificare l’assenza di vizi logici evidenti e la corretta applicazione della legge. Nel caso specifico, la motivazione della Corte d’Appello è stata ritenuta esente da vizi, in quanto basata su elementi concreti (dichiarazioni e foto) che confermavano la provenienza illecita dei beni.
Sulla Corretta Applicazione della Recidiva
Anche il secondo motivo è stato giudicato infondato. La Corte ha osservato come i giudici d’appello avessero correttamente applicato i principi giurisprudenziali in materia di recidiva. La valutazione si era basata non solo sulla gravità dei fatti, ma anche sui numerosi precedenti penali dell’imputata per reati contro il patrimonio. Questa storia criminale, secondo la Corte, delineava una ‘particolare inclinazione a delinquere’, un fattore criminogeno che giustificava pienamente il riconoscimento della recidiva ai sensi dell’art. 133 del codice penale.
Le Conclusioni
L’ordinanza si conclude con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Di conseguenza, l’imputata è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa decisione rappresenta un importante monito: un ricorso per ricettazione, o per qualsiasi altro reato, non può essere utilizzato come un pretesto per ottenere una terza valutazione dei fatti. Il focus deve rimanere sugli errori di diritto, unici vizi che possono trovare accoglimento in sede di legittimità.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove e i fatti di un processo?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che non può sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di giudizio, né può valutare la logicità della sentenza confrontandola con altri possibili modelli di ragionamento. Il suo compito è verificare la correttezza giuridica e la logicità della motivazione, non ricostruire i fatti.
Come viene valutata la recidiva da un giudice?
Il giudice valuta la recidiva non solo sulla base della gravità dei reati precedenti e del tempo trascorso, ma esaminando in concreto, secondo i criteri dell’art. 133 del codice penale, il rapporto tra il nuovo reato e le condanne passate. Deve verificare se la condotta criminale pregressa indica una persistente inclinazione al delitto che ha influenzato la commissione del nuovo reato.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, come in questo caso, la persona che ha presentato il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17223 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17223 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a VIMERCATE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 648 cod. pen. denunciando la illogicità della motivazione sulla base di una diversa ricostruzione storica dei fatti e un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante l preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);
che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitatb le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata ove si sottolinea come la provenienza furtiva dei beni sia stata confermata doppiamente, sia dalle dichiarazioni della persona offesa che dal contenuto del materiale fotografico) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato;
considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta la sussistenza della recidiva non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato;
che il giudice di merito ha fatto corretta applicazione (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata ove la corte d’appello ha richiamato i numerosi precedenti penali costituiti da reati contro il patrimonio, delineandosi, pertanto, una particolare inclinazione a delinquere) dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull’arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato “sub iudice”;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 aprile 2024
Il Consigliere Estensore
I/Presidente