Ricorso per Ricettazione: Inammissibile se Ripropone le Stesse Argomentazioni
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti del ricorso per ricettazione, stabilendo che la semplice riproposizione di motivi già esaminati e respinti in appello conduce a una declaratoria di inammissibilità. Questa decisione sottolinea l’importanza di presentare censure specifiche e nuove in sede di legittimità, ribadendo al contempo come la prova dell’elemento psicologico del reato possa essere desunta da elementi indiziari, come la mancanza di una giustificazione plausibile del possesso.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una condanna per il reato di ricettazione (art. 648 c.p.) emessa dalla Corte d’Appello di Firenze. L’imputato, ritenuto responsabile di aver ricevuto beni di provenienza illecita, decideva di impugnare la sentenza dinanzi alla Corte di Cassazione, affidando il suo ricorso a tre distinti motivi.
I Motivi del Ricorso per Ricettazione
L’imputato basava il suo ricorso per ricettazione su tre argomentazioni principali:
1. Prescrizione del reato: sosteneva che il termine massimo di prescrizione, pari a dieci anni, fosse già maturato prima della sentenza d’appello.
2. Insussistenza dell’elemento psicologico: contestava la presenza della consapevolezza della provenienza delittuosa del bene, elemento indispensabile per configurare il dolo di ricettazione.
3. Vizio di motivazione: lamentava che i giudici di merito avessero fondato la sua colpevolezza su una motivazione illogica, non considerando adeguatamente le sue giustificazioni.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha esaminato i motivi del ricorso, giungendo a una conclusione netta: l’inammissibilità.
Sul primo punto, i giudici hanno rapidamente rigettato la doglianza relativa alla prescrizione, definendola manifestamente infondata. Un semplice calcolo delle date ha dimostrato che il termine decennale non era ancora trascorso al momento della pronuncia della sentenza impugnata (fatto del 2013, sentenza d’appello del 2023).
Ben più rilevante è stata l’analisi del secondo e terzo motivo. La Corte ha osservato che le argomentazioni relative all’elemento psicologico del reato non erano altro che una ‘pedissequa reiterazione’ di quelle già presentate e puntualmente respinte dalla Corte d’Appello. Tentare di ottenere in sede di legittimità una nuova e diversa ricostruzione dei fatti è un’operazione non consentita, poiché la Cassazione è giudice della corretta applicazione della legge, non un terzo grado di merito.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte si fonda su principi consolidati del diritto processuale penale. Innanzitutto, viene ribadito il perimetro del giudizio di legittimità: la Cassazione non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella, logicamente argomentata e priva di vizi giuridici, espressa dal giudice di merito. Il ricorrente, invece di evidenziare errori di diritto, tentava di sollecitare una rilettura delle prove, operazione preclusa in questa sede.
In secondo luogo, la Corte ha colto l’occasione per richiamare un importante principio giurisprudenziale in materia di ricettazione. L’elemento soggettivo del reato, ossia la consapevolezza della provenienza illecita della cosa, può essere legittimamente desunto dalla mancanza di una giustificazione plausibile e attendibile circa il possesso del bene. Nel caso di specie, l’imputato non era riuscito a fornire spiegazioni convincenti sulle circostanze dell’acquisto, e questa ‘mancata allegazione’ è stata considerata un indizio grave, preciso e concordante della sua malafede.
Conclusioni
L’ordinanza in esame offre due importanti lezioni pratiche. La prima è che un ricorso in Cassazione, per avere speranza di successo, deve sollevare questioni di diritto o vizi logici evidenti nella motivazione della sentenza impugnata, non può limitarsi a riproporre le medesime difese già sconfitte in appello. La seconda è un monito sul piano sostanziale: chi viene trovato in possesso di beni di dubbia provenienza ha l’onere di fornire una spiegazione credibile, poiché il silenzio o una giustificazione inverosimile possono essere interpretati dal giudice come prova della consapevolezza dell’origine illecita del bene, integrando così il reato di ricettazione.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo questa ordinanza, un ricorso è inammissibile quando si limita a riproporre pedissequamente motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dal giudice di merito, o quando tende a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti in sede di legittimità.
Come si può provare l’elemento psicologico nel reato di ricettazione?
La prova dell’elemento soggettivo (cioè la consapevolezza della provenienza illecita) può essere ricavata dalla mancanza di una plausibile giustificazione del possesso del bene da parte dell’imputato e dalla mancata allegazione delle circostanze in cui è avvenuto l’acquisto.
Qual è il termine di prescrizione per il reato di ricettazione menzionato nel caso?
La Corte ha stabilito che, nel caso specifico, il termine di prescrizione per il reato di cui all’art. 648 del codice penale è pari ad anni dieci.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25162 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25162 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MANDURIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/05/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME,
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata dichiarazio della prescrizione del reato di cui all’art. 648 cod. pen., maturata prima della sent impugnata, è manifestamente infondato posto che il termine di prescrizione del reato de quo è pari ad anni dieci, la condotta ascritta all’imputato risale al 9 luglio 2013 e la sentenz Corte d’appello è stata emessa il 25 maggio 2023;
che il secondo e il terzo motivo di ricorso, con i quali si contesta la sussis dell’elemento psicologico del reato di ricettazione, sono fondati su motivi che si risolvono pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Cort merito a pag. 2 (che richiama correttamente la giurisprudenza di legittimità sulla possibili ricavare la prova dell’elemento soggettivo della ricettazione dalla mancanza di plausib giustificazione del possesso);
che i medesimi motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimi perché tendono ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esen vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento evidenziando c mancata allegazione, da parte dell’imputato, delle circostanze in cui è stato effettu l’acquisto non consente di ritenere che la fattispecie sia connotata dalla mancanza di diligen nel verificare la provenienza della cosa;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 7 maggio 2024
Il Pre ente