Ricorso per Ricettazione: I Limiti dell’Appello in Cassazione
Quando si viene condannati per un reato come la ricettazione, è naturale voler esplorare ogni via legale per contestare la decisione. Tuttavia, è fondamentale comprendere i confini entro cui può muoversi un ricorso per ricettazione presentato alla Corte di Cassazione. Un’ordinanza recente chiarisce un punto cruciale: la Suprema Corte non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere le prove, ma un giudice di legittimità.
I Fatti del Caso: Dalla Condanna al Ricorso
Il caso analizzato riguarda un individuo condannato dalla Corte d’Appello per il delitto di ricettazione. Non accettando la sentenza, l’imputato ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione. La sua difesa si basava su un unico motivo: la richiesta di derubricare il reato da ricettazione a furto. Tale richiesta non era fondata su un errore di diritto, bensì su una diversa interpretazione dei dati processuali e delle fonti di prova già valutate nei precedenti gradi di giudizio.
La Questione Giuridica: Valutazione dei Fatti o Violazione di Legge?
Il cuore del problema risiede nella distinzione tra “giudizio di fatto” e “giudizio di legittimità”.
* Giudizio di fatto: È di competenza dei tribunali di primo e secondo grado (Tribunale e Corte d’Appello). In questa fase, i giudici analizzano le prove (testimonianze, documenti, perizie) per ricostruire come si sono svolti i fatti e decidere sulla colpevolezza dell’imputato.
* Giudizio di legittimità: È di competenza esclusiva della Corte di Cassazione. Questa non può riesaminare le prove o sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito. Il suo compito è verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza sia logica e non contraddittoria.
L’imputato, nel suo ricorso, chiedeva esattamente ciò che la Cassazione non può fare: sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella della Corte d’Appello.
La Decisione sul ricorso per ricettazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o meno dell’imputato, ma si ferma a un livello procedurale, sancendo che la richiesta avanzata non rientrava nelle sue competenze.
Le Motivazioni della Corte
La Corte ha spiegato che la legge le preclude di “saggiare la tenuta logica della pronuncia” confrontandola con altri possibili ragionamenti basati sulle stesse prove. Citando una storica sentenza delle Sezioni Unite (sentenza Jakani del 2000), ha ribadito che il suo ruolo non è quello di cercare una ricostruzione dei fatti alternativa e più plausibile, ma solo di controllare la coerenza del percorso logico-giuridico seguito dal giudice di merito.
Nel caso specifico, i giudici della Cassazione hanno rilevato che la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione “esente da vizi logici”, spiegando chiaramente le ragioni del proprio convincimento e applicando correttamente i principi giuridici relativi al reato di ricettazione. Di conseguenza, il tentativo del ricorrente di proporre una lettura diversa delle prove si configurava come una richiesta di un nuovo giudizio di merito, inammissibile in sede di legittimità.
Le Conclusioni
L’ordinanza ha delle implicazioni pratiche molto importanti. Chi intende presentare un ricorso in Cassazione deve essere consapevole che il successo dell’impugnazione dipende dalla capacità di individuare specifici vizi di legge o difetti manifesti di logicità nella motivazione della sentenza impugnata. Non è sufficiente sostenere che le prove potevano essere interpretate diversamente. La condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende sottolinea le conseguenze negative di un ricorso che travalica i limiti imposti dalla legge. In sintesi, la via della Cassazione è aperta per contestare errori di diritto, non per ottenere una terza opinione sui fatti.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove di un processo?
No, non è possibile. La Corte di Cassazione non può sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di giudizio né saggiare la tenuta logica della pronuncia attraverso un raffronto con altri modelli di ragionamento.
Per quale motivo il ricorso per il reato di ricettazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché contestava l’affermazione di responsabilità penale e chiedeva la derubricazione del reato in furto sulla base di una diversa lettura dei dati processuali e dell’attendibilità delle fonti di prova, attività che non è consentita in sede di legittimità.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile alla Corte di Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata di tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45968 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45968 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Camerino il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/11/2022 della Corte d’appello di Ancona
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta l’affermazione di penale responsabilità dell’imputato per il delitto di ricettazione, e se ne invoca la derubricazione in furto, sulla base della diversa lettura dei dati processuali o di un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre: Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);
che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni dei suo convincimento (si veda la pagina 3 della motivazione) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato di ricettazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 10 ottobre 2023.