Ricorso per Ricettazione: Quando la Cassazione lo Dichiara Inammissibile
L’esito di un processo penale dipende non solo dalla fondatezza delle proprie ragioni, ma anche dal rigoroso rispetto delle regole procedurali. Un’ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come un ricorso per ricettazione possa essere respinto non per ragioni di merito, ma per vizi formali che ne determinano l’inammissibilità. Analizziamo questa decisione per comprendere gli errori da evitare quando si impugna una sentenza di condanna.
I Fatti del Caso
Il caso riguarda una persona condannata in appello per il reato di ricettazione. L’accusa era quella di essere stata trovata in possesso di un orologio di provenienza furtiva, sottratto con l’inganno al legittimo proprietario. La difesa decideva di presentare ricorso in Cassazione, basando la propria strategia su quattro distinti motivi:
1. Un errore nella corretta individuazione della merce ricettata.
2. Il mancato riconoscimento dell’ipotesi attenuata del reato, data la presunta tenuità del fatto.
3. L’errata qualificazione giuridica del fatto, che a dire della difesa doveva essere inquadrato come favoreggiamento reale e non come ricettazione.
4. Un errato giudizio di bilanciamento tra le circostanze aggravanti e attenuanti.
L’Analisi della Corte sul Ricorso per Ricettazione
La Corte di Cassazione, esaminati i motivi, ha dichiarato l’intero ricorso inammissibile. La decisione non è entrata nel merito delle questioni sollevate, ma si è fermata a una valutazione preliminare di carattere procedurale, bocciando ogni singola doglianza presentata dalla difesa. Vediamo nel dettaglio le ragioni di questa scelta.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha smontato il ricorso punto per punto, evidenziando specifici vizi che ne hanno compromesso l’ammissibilità.
Motivi Nuovi e Questioni di Merito
Il primo motivo, relativo all’identificazione della merce, è stato giudicato inammissibile per una duplice ragione. In primo luogo, la questione non era mai stata sollevata come motivo di appello, e l’articolo 606, comma 3, del codice di procedura penale vieta di presentare in Cassazione motivi diversi da quelli già enunciati nei gradi precedenti. In secondo luogo, la doglianza sollevava profili di merito, ovvero una rivalutazione dei fatti, che è preclusa al giudice di legittimità.
La Reiterazione dei Motivi d’Appello
Il secondo e il terzo motivo sono stati considerati inammissibili perché si limitavano a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e respinte dalla Corte d’Appello. Un ricorso in Cassazione, per essere ammissibile, non può essere una semplice ripetizione, ma deve contenere una critica specifica e argomentata delle ragioni esposte nella sentenza impugnata. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva già motivato ampiamente perché non fosse applicabile l’attenuante (a causa dell'”ingente valore” del bene) e perché il fatto costituisse pienamente il reato di ricettazione. Il ricorso non ha saputo confutare efficacemente tali motivazioni.
Il Giudizio di Bilanciamento delle Circostanze
Anche l’ultimo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato. La difesa lamentava un errato bilanciamento delle circostanze, ma la Corte ha ricordato che, ai sensi dell’articolo 69, comma 4, del codice penale, in certi casi è vietato concedere la prevalenza delle circostanze attenuanti. Il giudizio operato dal giudice di merito era, pertanto, giuridicamente corretto e non censurabile in sede di legittimità.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame è un monito sull’importanza della tecnica processuale nella redazione di un’impugnazione. Emerse chiaramente che un ricorso per ricettazione, così come per qualsiasi altro reato, deve essere costruito con precisione chirurgica. È fondamentale non introdurre motivi nuovi rispetto all’appello e, soprattutto, non limitarsi a ripetere argomenti già disattesi. L’obiettivo deve essere quello di sviluppare una critica puntuale e logico-giuridica della sentenza impugnata, dimostrando dove e perché il giudice di merito abbia sbagliato nell’applicare la legge. In assenza di questi requisiti, il rischio concreto è che il ricorso venga dichiarato inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Perché il ricorso dell’imputata è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile principalmente per vizi procedurali. Un motivo non era stato precedentemente dedotto in appello, altri due erano una mera e non specifica reiterazione di doglianze già respinte dalla Corte d’Appello, e l’ultimo era manifestamente infondato in diritto.
È possibile presentare per la prima volta un motivo di ricorso davanti alla Corte di Cassazione?
No. La decisione conferma che, ai sensi dell’art. 606, comma 3, del codice di procedura penale, non possono essere dedotti in Cassazione motivi diversi da quelli enunciati nell’atto di appello, a pena di inammissibilità.
Per quale ragione la Corte non ha concesso l’attenuante del danno di particolare tenuità o la diversa qualificazione in favoreggiamento?
La Corte di Cassazione non è entrata nel merito di queste richieste perché le ha ritenute inammissibili. La Corte d’Appello aveva già motivato il rigetto di tali istanze, sottolineando l’ingente valore del bene ricettato e la sussistenza di tutti gli elementi della ricettazione, e il ricorso non ha criticato in modo specifico e argomentato tali motivazioni, limitandosi a ripeterle.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9988 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9988 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME natck.il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/03/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, ritenuto che il primo motivo, con cui si lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla corretta individuazione della merce ricettata, non risulta essere stato previamente dedotto come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606 ,comma 3, cod. proc. pen.;
che, peraltro, non solo involge profili di merito, ma dalla lettura della sentenza impugnata emerge chiaramente come l’imputata sia stata chiamata a rispondere dell’orologio che indossava allorché fu fermata dai C.C. e che risultava di provenienza furtiva in quanto sottratto con l’inganno al suo proprietario, con conseguente esclusione di qualsiasi violazione del principio del chiesto e pronunciato e violazione del diritto di difesa;
osservato che il secondo e il terzo motivo, con cui si denuncia il mancato riconoscimento dell’ipotesi attenuata di cui al quarto comma, art. 648 cod. pen. e l’erronea qualificazione giuridica del fatto nel delitto di ricettazione in luogo quello di favoreggiamento reale, è indeducibile perché fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si veda pag. 6 della sent. impugnata, in cui si evidenzia la mancata applicazione dell’attenuante de quo a causa dell’ingente valore del bene ricettato ed in considerazione della finalità per cui il suo originario proprietario lo aveva messo in vendita, coerentemente ai principi enunciati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità – Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Rv. 283340-01; Sez. 2, n. 42866 del 20/06/2017, Rv. 271154-01; si vedano pagg. 4-6 in relazione alla sussistenza del reato di ricettazione in tutti i suoi elementi costitutivi);
considerato che l’ultimo motivo, con cui si denuncia la correttezza del giudizio di bilanciamento tra le opposte circostanze, oltreché reiterativo (si veda pag. 7 della sent. impugnata), è manifestamente infondato posto che il giudizio di bilanciamento in termini di prevalenza non è consentito ai sensi dell’art. 69, comma 4, cod. pen.;
vista la memoria del 28 dicembre 2023 depositata dal difensore della ricorrente che, reiterando le argomentazioni in punto di ammissibilità dei motivi di ricorso, nulla aggiunge di decisivo al fine di superare la causa di inammissibilità del ricorso;
osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 23 gennaio 2024
Il Consiglie COGNOMECOGNOMENOME> estensore COGNOME
Il Presidente