Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9480 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9480 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/03/2026
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a NAPOLI il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 09/05/2025 della Corte d’appello di Roma dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME;
considerato chel’unico motivo di ricorso, con cui si contesta la ribadita affermazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 628 cod. pen. e il diniego delle circostanze attenuanti generiche, Ł aspecifico e manifestamente infondato, avendo la sentenza impugnata, da un lato, correttamente apprezzato l’efficacia dimostrativa del riconoscimento fotografico, argomentando in modo logico in ordine all’attendibilità dell’individuazione, avvalorata dai riscontri emersi (pp. 2-3) e, dall’altro, stigmatizzato, all’esito di un giudizio di fatto incensurabile in questa sede, le numerose condanne per rapina e l’assenza di elementi spendibili pro reo , peraltro non indicati neppure nell’impugnazione di legittimità (p. 3);
rilevato , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 03/03/2026
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME
Ord. n. sez. 3598/2026
CC – 03/03/2026
RNUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO