Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6485 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6485 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME NOME nato il 14/10/2001
avverso la sentenza del 09/07/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME
rilevata la tardività delle memorie pervenute in data 07/01/2025, quando il termine previsto dagli artt. 610, comma 1 e 611, comma cod. proc. pen. era
oramai spirato;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di rapina di cui al capo c) dell’imputazione e, di conseguenza, la qualificazione giuridica del fatto, oltre ad essere privo di concreta specificità, non è consentito in questa sede;
che, invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle ragioni di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente, per l’apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, omettano di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che, inoltre, a fronte della corretta sussunzione dei fatti, per come ricostruiti, nella fattispecie di cui all’art. 628 cod. pen., il ricorrente insiste sulla mancata derubricazione nell’ipotesi di cui agli artt. 56, terzo comma, e 624-bis cod. pen., basandosi su assunti relativi alla ricostruzione dinamica della fattispecie concreta, non rivisitabile nel presente giudizio di legittimità
che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una ‘rilettura’ degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (cfr. Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, COGNOME, Rv. 207944 – 01);
che, nel caso di specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, pag. 4);
considerato che anche il secondo motivo di ricorso, in punto di prova e qualificazione giuridica del fatto di cui al capo a) dell’imputazione, non è specifico né consentito in questa sede;
che, invero, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal
•
ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l’errore accertato sia idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell’elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del devolutum in caso di cosiddetta “doppia conforme” e l’intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio;
che, nella specie, i giudici dell’appello hanno vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive del gravame, meramente riprodotte in questa sede (si veda, in particolare, pag. 3);
osservato che l’ultimo motivo, con il quale si contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti di cui agli artt. 62, primo comma, n. 4, e 62-bis cod. pen., è privo di concreta specificità e manifestamente infondato;
che, invero, quanto alle attenuanti generiche, nel motivare il diniego della diminuente richiesta, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all’assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
che, ai fini della configurabilità dell’attenuante di cui all’art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen. in relazione al delitto di rapina, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico ma, attesa la natura plurioffensiva del delitto de quo, occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia e tale valutazione, trattandosi di accertamento riservato al giudice di merito, non è censurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logico-giuridici;
che, nel caso in esame, i giudici del merito hanno ampiamente argomentato il mancato riconoscimento delle attenuanti invocate, ragioni non specificamente contestate in sede di ricorso (si veda, in particolare, pag. 5);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 21 gennaio 2025.