Ricorso per Oltraggio: Quando la Genericità Porta all’Inammissibilità
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la presentazione di un ricorso per oltraggio privo di argomentazioni nuove e specifiche possa condurre a una declaratoria di inammissibilità da parte della Corte di Cassazione. Questo caso sottolinea l’importanza di formulare motivi di impugnazione concreti, capaci di contestare efficacemente le fondamenta della decisione precedente, anziché limitarsi a una mera ripetizione di difese già respinte.
I Fatti del Processo e la Condanna
La vicenda processuale ha origine da una condanna per il delitto di oltraggio emessa dalla Corte d’Appello. L’imputata aveva proposto ricorso per Cassazione avverso tale sentenza, contestando la ricostruzione dei fatti e la valutazione giuridica operata dai giudici di merito. Il nucleo della difesa si basava sulla presunta erroneità della sentenza impugnata, sia riguardo alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato, sia in merito al trattamento sanzionatorio applicato.
L’Analisi della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, investita della questione, ha proceduto a un esame preliminare degli atti e del provvedimento impugnato. L’analisi si è concentrata sulla struttura e sul contenuto dei motivi di ricorso presentati dalla difesa dell’imputata. Questo esame è cruciale per stabilire se il ricorso possieda i requisiti minimi per essere discusso nel merito o se, al contrario, debba essere fermato in una fase preliminare.
Le Motivazioni dietro l’inammissibilità del ricorso per oltraggio
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, basando la sua decisione su due ragioni principali:
1. Genericità e Reiterazione: Il ricorso è stato giudicato “generico e reiterativo di argomenti giuridici, già vagliati e disattesi con corrette argomentazioni”. La difesa, infatti, non ha introdotto nuovi elementi o critiche puntuali alla sentenza d’appello, ma si è limitata a riproporre le stesse tesi già esaminate e respinte nel grado precedente. La Corte ha ribadito che il giudizio di legittimità non può trasformarsi in un terzo grado di merito dove riesaminare i fatti.
2. Correttezza della Motivazione della Corte d’Appello: I giudici di legittimità hanno confermato la solidità del ragionamento della Corte territoriale. Quest’ultima aveva correttamente evidenziato la presenza di tutti gli elementi del reato di oltraggio, in particolare sottolineando che “le parole oltraggiose vennero proferite alla presenza di persone terze ed estranee ai fatti”. Aveva inoltre fornito “convincenti ragioni” per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e per la congruità della pena inflitta.
Le Conclusioni: Conseguenze della Dichiarazione di Inammissibilità
La dichiarazione di inammissibilità non è una mera formalità, ma produce conseguenze giuridiche ed economiche significative per il ricorrente. In applicazione del principio consolidato, l’inammissibilità del ricorso ha comportato la condanna dell’imputata al pagamento delle spese processuali. Inoltre, la Corte ha inflitto una sanzione pecuniaria di tremila euro da versare alla Cassa delle ammende. Questa sanzione deriva dalla presunzione di colpa nella proposizione di un ricorso privo dei requisiti di legge, come stabilito anche dalla giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 186 del 2000). La decisione, quindi, non solo conferma la condanna per oltraggio ma aggiunge un ulteriore onere economico, a monito dell’importanza di adire la Suprema Corte solo con motivi di ricorso validi e pertinenti.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché era generico e si limitava a ripetere argomenti già esaminati e respinti dalla Corte d’Appello con motivazioni corrette.
Quale elemento del reato di oltraggio è stato considerato decisivo dalla Corte?
L’elemento decisivo è stata la circostanza che le parole offensive sono state pronunciate alla presenza di persone terze ed estranee ai fatti, un requisito fondamentale per la configurazione del reato di oltraggio.
Quali sono le conseguenze economiche per la ricorrente a seguito della decisione?
La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, a causa della colpa nel determinare la causa di inammissibilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41331 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41331 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
58/RG. 21743
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigraf indicata per il delitto di oltraggio;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto il ricorso inammissibile perchè generico e reiterativo di argomenti giuridici, vagliati e disattesi con corrette argomentazioni, avendo la Corte distrettuale- conformemente al dato istruttorio- precisato che le parole oltraggiose vennero proferite alla presenza di pers terze ed estranee ai fatti (pag. 5 della sentenza) nonchè esposto convincenti ragioni circa mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e la congruità della pena (pag. 5 della sentenza);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso il 24 novembre 2025.