Ricorso per minaccia: quando la Cassazione lo dichiara inammissibile
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre importanti chiarimenti sui limiti e le condizioni di ammissibilità del ricorso per minaccia avverso sentenze emesse in appello su decisioni del Giudice di Pace. Il caso analizzato riguarda una condanna per il delitto di minaccia (art. 612 c.p.), confermata in secondo grado dal Tribunale, e successivamente impugnata dinanzi alla Suprema Corte. La decisione finale di inammissibilità mette in luce due principi procedurali fondamentali.
I Fatti del Processo
Il procedimento nasce da una condanna per il reato di minaccia, commesso nel giugno 2020. La sentenza, emessa in primo grado dal Giudice di Pace, veniva confermata dal Tribunale di Lecce in funzione di giudice d’appello. L’imputata, non rassegnata alla decisione, proponeva ricorso per cassazione attraverso il suo difensore, articolando due specifici motivi di doglianza.
I motivi del ricorso per minaccia e la valutazione della Corte
Il ricorso per minaccia presentato alla Corte di Cassazione si fondava su due pilastri principali, entrambi ritenuti infondati dalla Corte stessa.
Primo Motivo: la violazione delle norme sulla valutazione della prova
Il primo motivo lamentava la violazione dell’art. 192 del codice di procedura penale, sostenendo che i giudici di merito avessero valutato in modo errato le prove a disposizione. La Cassazione ha prontamente respinto questa censura, qualificandola come un tentativo di contestare il vizio di motivazione.
La Corte ha ricordato che, a seguito delle riforme introdotte nel 2018, avverso le sentenze d’appello per reati di competenza del Giudice di Pace non è consentito proporre ricorso per cassazione per vizio della motivazione. Questa limitazione mira a definire più nettamente i contorni del giudizio di legittimità, escludendo una rivalutazione dei fatti già esaminati nei gradi di merito.
Secondo Motivo: la genericità della censura sul reato di minaccia
Il secondo motivo denunciava la violazione dell’art. 612 del codice penale, sostenendo che non sussistessero gli elementi costitutivi del reato di minaccia. Anche questo motivo è stato giudicato inammissibile, ma per una ragione diversa: la sua genericità.
Secondo la Corte, il ricorso non si confrontava in modo critico con la ratio decidendi (la ragione giuridica della decisione) della sentenza impugnata. Il Tribunale aveva infatti correttamente applicato il principio, consolidato in giurisprudenza, secondo cui il delitto di minaccia si configura anche se le espressioni intimidatorie non vengono pronunciate direttamente in presenza della persona offesa. È sufficiente che quest’ultima ne venga a conoscenza e che ciò produca un turbamento psichico. Il ricorso, invece, si limitava a censure generiche e fattuali, senza contestare specificamente questo consolidato orientamento legale.
Le Motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile basandosi su argomentazioni procedurali nette. In primo luogo, ha ribadito il divieto di sollevare il vizio di motivazione per i ricorsi contro sentenze d’appello emesse per reati di competenza del Giudice di Pace. Questo limite, introdotto dagli artt. 606, comma 2-bis, c.p.p. e 39-bis del d.lgs. 274/2000, è tassativo.
In secondo luogo, la Corte ha sottolineato che un motivo di ricorso, per essere ammissibile, deve essere specifico e non generico. Non è sufficiente esprimere un dissenso generico con la decisione, ma è necessario un confronto critico e puntuale con le argomentazioni giuridiche contenute nella sentenza impugnata. In assenza di tale confronto, il motivo è considerato inammissibile.
Conclusioni
L’ordinanza in esame conferma due importanti lezioni per chiunque intenda presentare un ricorso in Cassazione in materia penale, specialmente per reati di competenza del Giudice di Pace. Primo, è fondamentale conoscere i limiti specifici dei motivi di ricorso ammessi, evitando di contestare la motivazione di merito. Secondo, ogni motivo deve essere formulato in modo specifico, dettagliato e critico, dialogando direttamente con la sentenza che si intende impugnare. La genericità delle censure conduce inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
È possibile contestare la valutazione delle prove in un ricorso in Cassazione per una sentenza del Giudice di Pace?
No, la legge non consente di proporre ricorso per cassazione per vizio della motivazione avverso le sentenze d’appello pronunciate per reati di competenza del Giudice di Pace. Ciò significa che non è possibile chiedere alla Cassazione di riesaminare come le prove sono state valutate dai giudici di merito.
Perché il reato di minaccia è configurabile anche se la vittima non è presente?
Perché, secondo la giurisprudenza consolidata, non è necessario che le espressioni intimidatorie siano pronunciate direttamente alla persona offesa. Il reato si configura se la vittima ne viene a conoscenza, anche tramite terzi, e se tali espressioni sono idonee a produrre un effetto di turbamento psichico.
Cosa rende un motivo di ricorso per cassazione ‘generico’ e quindi inammissibile?
Un motivo è considerato generico quando non si confronta in modo critico e specifico con la ‘ratio decidendi’ (la ragione giuridica) della sentenza impugnata. È inammissibile se si limita a censure astratte o a una ricostruzione dei fatti diversa, senza smontare le argomentazioni legali su cui si fonda la decisione del giudice precedente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40221 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40221 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE
Data Udienza: 09/10/2024
RITENUTO IN FATTO
– che COGNOME NOME ricorre per cassazione, a mezzo del dienso re, articolando due motivi, avverso la sentenza del Tribunale di Lecce, pronunciata in data 26 marzo 2024, che, decidendo in funzione di giudice di appello sulle sentenze emesse dal iudice di pace, h confermato la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti, anche gli E . tetti civili, per il delitto di cui all’art. 612 cod. pen. (fatto commesso in Tricase il 10 giugno 2021:);
– che, in data 2 ottobre 2024, il difensore della parte civile costitUita, :COGNOME NOME, ha depositato memoria conclusionale corredata da nota spese;
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il primo motivo, che denuncia la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., tram deduzioni dirette a rimettere in discussione la valutazione delle prove siccome ope .ata dai giudici di merito, nelle loro decisioni, conformi in punto di giudizio di responsabilità, ecce sostanzialmente ed unicamente il vizio di motivazione, che, però, non è conser tito in questa sede, posto che, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39i rbis cel d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vicpre il 6 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza ‘del iudice di pac non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione ( ez..;, n. 49963 de 06/11/2019, Rv. 277417; Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, Rv. 275557); che, I riguardo, va ricordato l’insegnamento impartito dal diritto vivente, secondo cui <> (Sez. U, n. 29541 del 16/07,i 2020, Filar Rv. 280027);
– che il secondo motivo, che denuncia la violazione dell’art. 612 cod. ben., è generico, quanto articolato senza alcun confronto, men che meno critico, con la raiio oecidendi della statuizione impugnata e in quanto affidato a censure versate in fatto ;
– ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di I Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; che nulla è dovuto sulle spese di parte civile, essendo stata depositata, la memoria redatta nel suo interesse, tardivamente (Sez. 7, n. 7852 del 16/07/2020, dep. 2021, Rv. 281308).
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P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dell spese pr e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Nulla ulle spese civile.
Così deciso il 9 ottobre 2024
Il consigliere estensore
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Il Pr sidente