Ricorso per Legittima Difesa Inammissibile: L’Analisi della Cassazione
La legittima difesa è una delle cause di giustificazione più note, ma invocarla con successo in un processo richiede il rispetto di requisiti stringenti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti del ricorso per legittima difesa nel giudizio di legittimità, sottolineando quando un appello di questo tipo è destinato a essere dichiarato inammissibile. Analizziamo insieme questo caso per comprendere meglio i confini tra la difesa di un diritto e una reazione sproporzionata, e come questi vengono valutati in sede giudiziaria.
I Fatti del Caso: Dalle Lesioni Personali al Ricorso in Cassazione
Il caso trae origine da una condanna per lesioni personali aggravate emessa dal Tribunale e confermata in secondo grado dalla Corte d’Appello. Gli imputati, ritenuti colpevoli del reato, hanno deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione. Il loro unico motivo di appello si basava sulla tesi di aver agito per legittima difesa, contestando la valutazione dei giudici di merito che avevano escluso l’applicazione di tale scriminante.
La Decisione della Corte di Cassazione
Con l’ordinanza in esame, la Suprema Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Questa decisione non entra nel merito della questione (cioè, se vi fosse o meno legittima difesa), ma si ferma a un livello procedurale. La Corte ha stabilito che i motivi presentati dagli imputati non erano idonei a essere discussi in quella sede, condannandoli al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso per Legittima Difesa è Stato Respinte?
La decisione della Cassazione si fonda su principi consolidati della procedura penale che delimitano rigorosamente le sue competenze. Le motivazioni possono essere riassunte in tre punti chiave.
Limiti del Giudizio di Legittimità
La Corte di Cassazione svolge un giudizio di ‘legittimità’, non di ‘merito’. Questo significa che il suo compito non è rivalutare i fatti o le prove (come farebbe un detective o un giudice di primo grado), ma controllare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza impugnata sia logica e coerente. Nel caso di specie, i ricorrenti chiedevano alla Corte una nuova lettura degli elementi di fatto, un’operazione che esula dalle sue funzioni. La Cassazione ha ribadito che non può sostituire la propria valutazione a quella, immune da vizi logici, del giudice di merito.
Mera Ripetizione dei Motivi d’Appello
Un secondo motivo di inammissibilità risiede nel fatto che il ricorso per legittima difesa era una semplice riproposizione delle stesse argomentazioni già presentate e respinte dalla Corte d’Appello. Un ricorso in Cassazione, per essere ammissibile, deve essere ‘specifico’, cioè deve contenere una critica argomentata e mirata contro le ragioni della sentenza impugnata. Limitarsi a ripetere le proprie tesi senza confrontarsi con la motivazione del giudice precedente rende il ricorso generico e, quindi, inammissibile.
L’Insussistenza della Legittima Difesa nel Merito
Pur non potendo riesaminare i fatti, la Cassazione ha osservato che la Corte d’Appello aveva motivato in modo adeguato la sua decisione di escludere la legittima difesa. I giudici di merito avevano infatti evidenziato due elementi cruciali: la ‘sproporzione’ tra l’azione difensiva e l’offesa ricevuta e la ‘non inevitabilità’ della reazione. In altre parole, la tesi difensiva era stata considerata una mera affermazione, non supportata dalle prove raccolte durante il processo, che anzi dimostravano come la reazione degli imputati fosse andata oltre i limiti di una difesa legittima.
Le Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza offre un importante insegnamento: per contestare efficacemente una condanna in Cassazione invocando la legittima difesa, non è sufficiente offrire una versione alternativa dei fatti. È indispensabile individuare e dimostrare un vizio specifico nella sentenza impugnata, come un errore nell’applicazione della norma sulla legittima difesa o una palese illogicità nella motivazione. In assenza di tali vizi, il tentativo di ottenere una terza valutazione dei fatti si scontra con il muro dell’inammissibilità, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione economica. La difesa di un diritto è sacrosanta, ma deve sempre muoversi entro i binari della proporzionalità e della necessità, principi che i giudici sono chiamati a verificare con rigore.
Perché il ricorso degli imputati è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si limitava a contestare la ricostruzione dei fatti e a riproporre le stesse argomentazioni già respinte dalla Corte d’Appello, senza sollevare specifiche questioni di diritto o vizi di motivazione, unici aspetti che possono essere esaminati in sede di legittimità.
Quali sono i requisiti della legittima difesa che i giudici di merito hanno ritenuto mancanti?
I giudici di merito hanno escluso la legittima difesa perché hanno riscontrato una sproporzione tra l’azione e la reazione e hanno ritenuto che la condotta degli imputati non fosse inevitabile. Questi due elementi, la proporzionalità e la necessità della difesa, sono requisiti essenziali per poter applicare la scriminante.
Cosa significa che la Corte di Cassazione svolge un ‘giudizio di legittimità’ e non ‘di merito’?
Significa che la Corte di Cassazione non può riesaminare le prove o stabilire una nuova versione dei fatti. Il suo compito è esclusivamente quello di verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente le norme giuridiche e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e coerente, senza contraddizioni evidenti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8153 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8153 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/01/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato il 23/06/1969 COGNOME NOME COGNOME nato il 02/04/1997
avverso la sentenza del 06/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
303.39/ZUZ 41 – Lonsigliere borreill – uu. Z9 gennaio ZULD
Rilevato che NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che ha confermato la condanna inflitta ai predetti dal Tribunale di Latina per il reato di lesioni personali aggravate;
Considerato che l’unico motivo del ricorso – che contesta la correttezza della motivazione posta a base del diniego della scriminante della legittima difesa – non è deducibile in sede di legittimità perché si risolve in mere doglianze in punto di fatto, riproduttive di pr di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi in sede di appello.
Quanto al primo aspetto, come noto, in tema di giudizio di Cassazione, sono precluse al giudice di legittimità – a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità motivazione del provvedimento impugnato – la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (c tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, COGNOME, Rv. 265482);
Quanto al secondo aspetto, il Collegio ricorda che sono inammissibili i motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, poiché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME e altri, Rv. 260608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME e altri, Rv. 243838).
Osservato che, d’altro canto, la sentenza impugnata si sottrae alle censure di parte, giacché la Corte territoriale ha adeguatamente motivato in merito alla esclusione della legittima difesa, evidenziando la sproporzione tra azione e reazione e la non inevitabilità di quest’ultima, giungendo alla conclusione che la tesi secondo cui i ricorrenti avevano agito per legittima difesa era frutto di una mera prospettazione difensiva, non argomentata e comunque sconfessata dall’esito dell’istruttoria dibattimentale.
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali eg versKéntoidella somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 29 gennaio 2025
Il consigliere estensore
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Il Presidente