Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 39167 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 39167 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a EBOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/05/2025 della CORTE APPELLO di SALERNO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 9 maggio 2025 la Corte di appello di Salerno ha confermato la pronuncia del G.U.P. del Tribunale di Vallo della Lucania del 17 dicembre 2024 con cui NOME, in esito a giudizio abbreviato, era stato condannato – ritenuta la continuazione, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva specifica reiterata e operata la diminuzione per il rito – alla pena di anni tre, mesi cinque, giorni dieci d reclusione ed euro 1.400,00 di multa in ordine ai delitti di cui agli artt. 81, 624 bis, comma 3, cod. pen. in relazione alle aggravanti ex artt. 625 n. 2, 61 n. 5 cod. pen., e di cui agli artt. 56, 624-bis cod. pen., per essersi introdotto, al fi di trarne profitto, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, con più azioni reiterate nel tempo, approfittando dell’assenza dei proprietari e dell’orario notturno, all’interno delle abitazioni di COGNOME NOME (capo A), COGNOME NOME (capo B), COGNOME NOME (capo C), COGNOME NOME (capo D), COGNOME NOME (capo E) e COGNOME NOME (capo F), impossessandosi di vari oggetti di valore.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, eccependo tre motivi di doglianza.
Con il primo ha dedotto violazione di legge in relazione all’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., con riguardo alla procedibilità del reato di furto in abitazione contestato al capo E), considerato che, trattandosi di delitto non aggravato, esso sarebbe procedibile a querela, invero non sussistente nel caso di specie, per essere stata proposta dalla persona offesa solo una denuncia priva della manifestazione di una chiara volontà punitiva.
Con il secondo motivo è stata lamentata erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena.
A dire del ricorrente, infatti, la Corte di merito avrebbe errato nel prevedere distinti aumenti di pena di eguale entità per ciascuno dei reati contestatigli, senza tener conto delle differenze oggettive e soggettive intercorrenti tra i vari fatti, in particolar modo omettendo di considerare che solo taluni di essi sarebbero aggravati e che l’ipotesi criminosa contestata al capo F) sarebbe stata ritenuta consumata, invece che tentata.
Con la terza censura, infine, è stata eccepita erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in ordine al disposto riconoscimento della recidiva, in quanto fondato sulla sola ricorrenza di precedenti penali, senza operare una compiuta valutazione della sua pericolosità sociale e senza tener conto del fatto che l’ultima condanna subita riguarderebbe fatti ormai risalenti nel tempo.
Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto, in accoglimento dei primi due motivi di ricorso, l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.
L’esame dell’impugnata sentenza consente, infatti, di constatare come le censure in questa sede proposte altro non siano che una sostanziale ripetizione delle medesime doglianze dedotte nel giudizio di appello.
La giurisprudenza della Suprema Corte ha più volte chiarito, in proposito, che è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre, Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME, Rv. 24383801).
In altri termini, se il motivo di ricorso in sede di legittimità si limi ripetere quanto già chiesto al giudice precedente, riproponendo le medesime doglianze, fallisce lo scopo stesso dell’impugnazione, in quanto non si pone in maniera critica rispetto alla decisione che ne forma oggetto – di fatto rendendola indifferente rispetto alla stessa richiesta – ma solo quella del grado precedente, così da giustificare la conseguente pronuncia di inammissibilità della censura.
In ogni modo, a prescindere dalla decisività della superiore argomentazione, il Collegio rileva la manifesta infondatezza della doglianza eccepita con il primo motivo di ricorso, considerato che, diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente, il delitto ex art. 624-bis cod. pen. è reato procedibile ufficio.
La complessa riforma introdotta con il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (“Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari”), infatti, pu avendo introdotto all’art. 2 il più favorevole regime della perseguibilità a querela
della generalità dei delitti di furto aggravato, non ha modificato la disciplina del furto in abitazione, che, per l’appunto, resta a tutt’oggi un reato procedibile d ufficio.
Parimenti priva di pregio è, poi, la censura con cui il ricorrente ha lamentato l’erronea modalità di determinazione della sanzione applicatagli, per essere stati effettuati identici aumenti di pena per i singoli reati posti continuazione, senza tener conto del fatto che taluni di essi sarebbero furti semplici e altri invece aggravati, e che il delitto rubricato sub F) non sarebbe stato consumato, ma solo tentato.
Orbene, a fronte dell’indicata doglianza, il Collegio rileva come la Corte territoriale, con argomentazione congrua e giuridicamente corretta, abbia, in primo luogo, precisato che il furto contestato al capo F) abbia, invero, natura consumata, per essere stata sottratta, all’interno dell’appartamento di Nola NOME, la chiave della cassaforte ivi custodita.
Sotto altro profilo, quindi, la stessa Corte di appello ha precisato come tutti i delitti – sia consumati che tentati – non siano aggravati, con la sola eccezione di quello rubricato al capo C), rispetto al quale, tuttavia, l’incremento di pena è stato, comunque, disposto in maniera contenuta tgsietizribm. Non risulta neppure veritiera, poi, l’affermazione per cui tutti gli aumenti di pena sarebbero stati effettuati per un’identica entità, essendo stati disposti per mesi quattro di reclusione ed euro 300,00 di multa per ciascuno dei furti consumati e, invece, per mesi uno di reclusione ed euro 100,00 di multa per ogni delitto tentato.
In termini congrui, quindi, il giudice di merito ha dapprima fissato la pena base riferendosi al reato più grave, individuato nell’ipotesi criminosa perpetrata in danno di COGNOME NOME, per poi indicare gli aumenti di pena, per i reati di minore gravità, in termini di quantum, applicando aumenti ex art. 81, comma 2, cod. pen. di modesta entità.
Se è ben vero, infatti, che, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, COGNOME, Rv. 282269), è altrettanto pacifico – come nella medesima circostanza precisato da parte del Supremo Collegio – che «il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all’entità degli stessi tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispet limiti previsti dall’art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene».
Ciò è, per l’appunto, avvenuto nel caso di specie, in ragione della modestia degli aumenti di pena disposti ai sensi dell’art. 81, comma 2, cod. pen., rendendo, conseguentemente, del tutto logica e congrua la motivazione sul punto resa da parte del giudice di merito.
La Corte di appello, infine, ha fornito adeguata risposta pure all’invocata esclusione dell’applicazione della contestata recidiva specifica e reiterata, facendo espresso riferimento alla natura del reato, al tipo di devianza di cui è espressione, alla sua perfetta omogeneità con le precedenti condanne, tali da comprovare una più accentuata colpevolezza ed una maggiore pericolosità del prevenuto.
Si tratta di una motivazione del tutto logica e congrua, pienamente conforme ai principi che regolano il fondamento degli aumenti di pena previsti a carico del condannato, non essendosi limitata a dedurre la pericolosità sociale del prevenuto dal mero fatto descrittivo dell’esistenza di precedenti specifici, ma che ha in concreto esaminato, sulla scorta dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, in particolare verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato (così, tra le tante, Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, COGNOME, Rv. 270419-01; ma cfr. anche, in termini conformi, Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, P.G., Calibè, Rv. 247838-01).
Ne consegue, pertanto, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 21 ottobre 2025
Il Consigliere estensore
Il P e dente