Ricorso per Evasione: Quando la Cassazione lo Dichiara Inammissibile
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come viene valutato un ricorso per evasione e quali sono i presupposti per la sua inammissibilità. L’analisi di questa ordinanza ci permette di comprendere meglio i limiti del giudizio di legittimità e le conseguenze di un’impugnazione priva di fondamento. Il caso in esame riguarda un cittadino che ha contestato la sua condanna per il reato previsto dall’art. 385 del codice penale.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato la responsabilità penale di un imputato per il reato di evasione. Non accettando la decisione, l’imputato ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione, chiedendo l’annullamento della sentenza di condanna. L’obiettivo del ricorso era contestare la valutazione giuridica della condotta, sostenendo che i giudici di merito avessero commesso un errore nell’applicare la legge ai fatti accertati.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con una sintetica ma inequivocabile ordinanza, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della vicenda, ovvero non riesamina i fatti, ma si concentra esclusivamente sulla correttezza procedurale e giuridica dell’impugnazione. La conseguenza diretta di tale pronuncia è stata duplice: in primo luogo, la condanna emessa dalla Corte d’Appello è diventata definitiva. In secondo luogo, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione prevista per i ricorsi ritenuti pretestuosi.
Le Motivazioni della Decisione: il ricorso per evasione manifestamente infondato
Il fulcro della decisione risiede nella motivazione con cui la Corte ha giustificato l’inammissibilità. I giudici hanno ritenuto il ricorso per evasione “manifestamente infondato”. Questo termine tecnico indica che le argomentazioni presentate dal ricorrente erano così palesemente prive di pregio giuridico da non richiedere un’analisi approfondita.
La Corte ha specificato che la sentenza impugnata non conteneva alcun “errore di diritto nella qualificazione giuridica della condotta”. In altre parole, la Corte d’Appello aveva correttamente interpretato e applicato l’articolo 385 del codice penale ai fatti del processo. La Cassazione ha sottolineato che il giudizio di merito era basato su una “corretta esegesi dei dati normativi”, chiudendo di fatto ogni spazio per una diversa interpretazione. Questa motivazione ribadisce un principio fondamentale: la Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare le prove, ma un giudice di legittimità che interviene solo in caso di violazioni di legge.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame rappresenta un monito importante. Proporre un ricorso in Cassazione richiede la presenza di vizi giuridici concreti e specifici nella sentenza impugnata. Un’impugnazione basata su una mera speranza di ottenere una diversa valutazione dei fatti, senza che vi sia un reale errore di diritto, è destinata a essere dichiarata inammissibile. Le conseguenze non sono solo la conferma della condanna, ma anche un ulteriore onere economico per il ricorrente, costituito dalle spese processuali e dalla sanzione a favore della Cassa delle ammende. Questa decisione, quindi, rafforza il ruolo della Cassazione come custode della corretta applicazione della legge e scoraggia i ricorsi dilatori o infondati.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la Corte di Cassazione lo ha ritenuto manifestamente infondato, stabilendo che la sentenza impugnata non conteneva alcun errore di diritto nella qualificazione giuridica della condotta di evasione contestata.
Cosa significa che la sentenza impugnata non contiene errori di diritto?
Significa che il giudice di grado inferiore (in questo caso, la Corte d’Appello) ha interpretato e applicato correttamente la norma penale (l’art. 385 c.p.) ai fatti accertati nel processo, senza commettere violazioni di legge nella sua valutazione giuridica.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver presentato un ricorso ritenuto inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4477 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4477 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CAGLIARI il 04/06/1977
avverso la sentenza del 07/02/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
ritenuto che il ricorso di NOME COGNOME è manifestamente infondato perché la sentenza impugnata non contiene errore di diritto nella qualificazione giuridica della condotta ex art. 385 cod. pen. affermata con corretta esegesi dei dati normativi;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 29 novembre 2024
Il Consigliere stensore
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Il Pryzisidente